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Raccomandazione R 18 E sulla protezione sussidiaria (2001)

Data di adozione
27.11.2001
Organizzazione
COE - Consiglio d'Europa
Annotazioni
Adottata il 27 novembre 2001.

Il Comitato dei Ministri, in applicazione dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

rammentando la Convenzione del 1950 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967 e gli altri strumenti internazionali relativi, precisamente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, la Dichiarazione Universale dei diritti umani, i Patti Internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali;

affermando che le persone in cerca di protezione internazionale devono essere in grado di cercare e godere di tale protezione nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti umani fondamentali;

considerando che non tutte le persone in cerca di protezione internazionale sono coperte dalla piena applicazione della Convenzione del 1951 e dal relativo Protocollo del 1967 e che dette persone dovrebbero ottenere un trattamento adeguato;

evidenziando che le misure di protezione, sussidiarie a quelle definite nella Convenzione del 1951 e del relativo Protocollo del 1967, dovrebbero essere implementate in maniera tale che dette misure non indeboliscano ma completino il vigente regime di protezione dei rifugiati;

sottolineando che la disponibilità della protezione sussidiaria non deve recare pregiudizio ai diritti delle persone che presentano domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato e che nulla della presente raccomandazione sarà interpretato in maniera da restringere o incidere negativamente sui diritti delle persone così come riconosciuto dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione del 1951, dal relativo Protocollo del 1967 e dalla legislazione e prassi nazionale;

tenendo presente le funzioni dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) secondo l'articolo 35 della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e l'estensione del suo mandato sancita da varie risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

considerando che la protezione sussidiaria è una categoria di protezione individuale contrariamente al concetto di protezione temporanea, che, così come definito nella Raccomandazione n. R (2000) 9 del Comitato dei Ministri, costituisce una misura pratica eccezionale, limitata nel tempo, ed applicabile come tale in situazioni di afflusso massiccio ed improvviso;

invitando gli Stati membri, in cui non esistono i meccanismi legislativi ed amministrativi per garantire la protezione sussidiaria alle persone in cerca di protezione internazionale e che tuttavia non sono coperte dalla Convenzione del 1951 e dal relativo Protocollo del 1967, di introdurre tali meccanismi, sia attraverso la legislazione che la pratica,

Adotta le seguenti raccomandazioni:

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire la protezione temporanea alla persona che, sulla base di una decisione presa a livello individuale dalle autorità competenti, non soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato secondo la Convenzione del 1951 e il relativo Protocollo del 1967 ma che si ritiene necessiti della protezione internazionale: in quanto tale persona è esposta ad un rischio di tortura o di pena o trattamento crudele, inumano o degradante nel suo paese di origine; o in quanto essa è stata forzata a fuggire o a rimanere al di fuori del suo paese di origine come conseguenza di una minaccia alla sua vita, sicurezza o libertà, per ragioni di violenza indiscriminata derivanti da situazioni come quella di un conflitto armato; o per altre ragioni riconosciute dalla legislazione o dalla prassi dello stato membro e non può essere pertanto respinta nel suo paese di origine.

Procedure

2. Tutti gli eventuali motivi di protezione dovrebbero preferibilmente essere valutati attraverso una procedura individuale. Qualora vi sia una richiesta per il riconoscimento dello status di rifugiato, questa dovrebbe essere esaminata per prima.

3. Nel considerare il termine, o l'esclusione dalla protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero essere pienamente consapevoli del carattere assoluto dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti umani e degli altri strumenti rilevanti sui diritti umani. Detti casi dovrebbero essere valutati individualmente in una maniera obiettiva e non arbitraria.

4. Nel decidere se garantire o meno la protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero applicare, nei limiti del possibile, le disposizioni incorporate nella Raccomandazione N. R(81)16 del Comitato dei Ministri sull'armonizzazione delle procedure nazionali relative all'asilo e nella Conclusione 8 (XXVIII) del Comitato Esecutivo dell'UNHCR (EXCOM) sulla determinazione dello status di rifugiato.

Standard minimi di trattamento

5. Gli Stati membri ospitanti dovrebbero assicurare che i beneficiari della protezione sussidiaria godano di una condizione legale e che dunque, in particolare: siano emessi i documenti che certificano la loro condizione legale; siano emessi, in conformità con il diritto interno, il documento di circolazione qualora il beneficiario non possa ottenere tale documento rilasciato dalle autorità del paese di origine; essi godano della libertà di movimento all'interno del territorio dello stato ospitante, ristretta solamente per interessi di sicurezza nazionale o ordine pubblico; essi abbiano accesso ai tribunali e alle autorità amministrative; essi godano dei diritti sociali ed economici, in particolare, dell'accesso all'abitazione, ai mezzi legali di sussistenza (accesso ai diritti sociali o al mercato del lavoro), alle cure mediche primarie e, se del caso, all'educazione o alla formazione.

6. Ai fini del ricongiungimento familiare dei beneficiari della protezione sussidiaria, si applicano le disposizioni della Raccomandazione N. R(99)23 del Comitato dei Ministri sul ricongiungimento familiare dei rifugiati e delle altre persone in cerca di protezione internazionale.

7. Qualora il soggiorno dei beneficiari della protezione sussidiaria nel paese ospitante venga prolungato a causa del permanere delle condizioni su cui la protezione sussidiaria si basa secondo il paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di garantire un permesso di soggiorno a lungo termine a detti beneficiari, in particolare se la permanenza eccede i cinque anni.

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