Trattato di non proliferazione nucleare
Apertura alla firma: 1° luglio 1968
Entrata in vigore: 5 marzo 1970
Durata: illimitata. 25 anni dopo l’entrata in vigore del trattato, gli Stati Parte, nel corso della Conferenza di riesame tenutasi a New York alle Nazioni Unite tra il 17 aprile e il 11 maggio 1995, hanno convenuto che “the Treaty shall continue in force indefinitely”.
Governi depositari: Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti.
Obblighi: (a) Gli Stati militarmente nucleari (Cina, Federazione russa, Francia, Regno Unito e Stati Uniti) si impegnano a non trasferire armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi e a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.(art.I)
(b) Gli Stati militarmente non nucleari si impegnano a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi e a non produrre né procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi. (art.II)
(c) Ogni Stato militarmente non nucleare si impegna ad accettare le garanzie fissate in un accordo da negoziare e concludere con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica al solo scopo di accertare l’adempimento degli impegni assunti sulla base del Trattato per impedire la diversione di energia nucleare dall’impiego pacifico alla produzione di armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi. (art.III)
(d) Tutti gli Stati Parti si impegnano a facilitare lo scambio di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche, per l’uso pacifico dell’energia nucleare, ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. (art.IV)
(e) Ogni Stato Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale. (art. VI)
Sistema di verifiche: A partire dall’entrata in vigore del Trattato, gli Stati non militarmente nucleari si sono impegnati, sulla base dell’art.III del Trattato, a sottoporre il materiale nucleare al controllo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA), attraverso la conclusione di accordi secondo un modello appositamente predisposto dalla stessa Agenzia (INFCIRC/153, The Structure and Content of Agreements Between the Agency and States Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). A partire dai primi anni novanta, si è assistito quindi a un processo di revisione e rafforzamento del sistema di salvaguardie che, attraverso il programma noto come 93+2, ha portato all’introduzione di un nuovo modello di accordo nel 1997 (INFCIRC/540, Modello di Protocollo addizionale).
Alla fine del 2009, accordi di salvaguardia sono stati conclusi dalla IAEA con 170 Stati. 89 Stati hanno concluso, oltre all’accordo di salvaguardia di base, anche il Protocollo opzionale. Occorre inoltre rilevare che cinque Stati con armamenti nucleari hanno deciso volontariamente di siglare anch’essi un accordo di salvaguardia. D’altro canto, non esiste alcun accordo in vigore per 22 Stati non militarmente nucleari, parti contraenti del Trattato.
Gli Stati sottoposti alle verifiche hanno anzitutto l’obbligo di dichiarare l’esistenza di siti nei quali vengono depositati o trattati materiali nucleari. Questi impianti vengono vigilati da esperti, secondo il cosiddetto ‘’programma di salvaguardia’’, per evitare che materiali fissili finiscano per essere usati per la costruzione di armi atomiche. Solo gli Stati che hanno concluso Protocolli addizionali permettono agli ispettori più ampi diritti di accesso e l’utilizzo di tecnologie più sofisticate.
Nel 2022, secondo i dati forniti dal Segretariato della IAEA, sono state effettuate 3000 ispezioni. I risultati dei controlli effettuati vengono riferiti regolarmente dalla IAEA al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Il bilancio della IAEA si suddivide in due parti: quello ordinario (per il 2022 ammontava a 389,5 milioni di euro) e quello rappresentato dai contributi volontari di cooperazione tecnica (242,2 milioni).
Recesso: il 10 gennaio 2003, la Corea del Nord ha comunicato la sua decisione di recedere con effetto immediato dal Trattato di non proliferazione
Conferenze di riesame: Ogni cinque anni si tengono a New York le Conferenze di riesame degli Stati parte del Trattato di non proliferazione nucleare. Ogni conferenza ha avuto l’obiettivo di raggiungere un accordo su una dichiarazione finale che valutasse l’implementazione delle disposizioni dei trattati e includesse raccomandazioni su misure per rafforzarlo ulteriormente. Il consenso sulla dichiarazione finale è stato raggiunto alle Conferenze di riesame del 1975, 1985, 2000 e 2010, ma non è avvenuto lo stesso per quelle del 1980, 1990, 1995, 2005 e 2015. L'ottava conferenza si è tenuta dal 3 al 28 maggio 2010. Dopo un lungo e complesso negoziato, gli Stati parte del Trattato hanno compiuto progressi significativi a favore, tra l’altro, dell’adozione di un piano d’azione per il completo disarmo nucleare e la creazione, in Medio Oriente, di una zona libera da armi nucleari, sulla base della Risoluzione sul Medio Oriente adottata al termine della Conferenza di riesame del 1995. La Conferenza di riesame del 2015 non è stata in grado di raggiungere un risultato sostanziale, in larga parte a causa dei disaccordi emersi riguardo a come procedere con la Risoluzione del Medio Oriente. La decima Conferenza di riesame si è svolta dal 1 al 26 agosto 2022.