Un decreto-legge introduce limiti al numero di alunni stranieri e all’uso di indumenti che coprono il volto nelle scuole
Il Consiglio dei Ministri del Governo italiano ha approvato il decreto-legge 170/2026 intitolato "Misure urgenti per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2026/2027, a sostegno delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per promuovere l’integrazione degli studenti stranieri nelle scuole, nonché in materia di istruzione superiore e ricerca", il 24 settembre 2026. Sei giorni dopo, il 30 settembre, il Presidente Mattarella lo ha firmato dopo aver apportato alcune modifiche. Il decreto-legge è entrato in vigore il 1° ottobre 2026, ma per rimanere in vigore in via definitiva richiede l’approvazione del Parlamento entro 60 giorni, ovvero prima del 1° dicembre 2026.
Il decreto-legge è un pacchetto legislativo composto da quindici articoli suddivisi in quattro capitoli.
Il capitolo I riguarda l’inizio del nuovo anno scolastico e altre misure relative all’istruzione, compresi i piani educativi individualizzati per gli studenti con disabilità. Il capitolo II riguarda l’attuazione del (PNRR) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito del Ministero dell’Istruzione. Il capitolo III contiene, all’articolo 12, la norma sull’uso della mascherina e le misure di coinvolgimento dei genitori; all’articolo 13, il limite massimo di studenti per classe; mentre all’articolo 14 sono state raggruppate una serie di disposizioni non correlate relative all’istruzione superiore e ai finanziamenti alla ricerca. Il capitolo IV contiene l’articolo 15 e stabilisce le disposizioni finali.
Questa analisi si concentra sugli articoli 12 e 13 del capitolo III.
La bozza originale dell’articolo 12 di questo decreto-legge vietava esplicitamente agli studenti di frequentare la scuola indossando niqab e burqa. Sebbene la misura fosse stata inizialmente annunciata come un divieto relativo a questi specifici indumenti, il testo definitivo, dopo la revisione del Presidente, si applica agli indumenti che coprono il volto o che in qualsiasi altro modo impediscano il riconoscimento facciale, senza alcuna restrizione riguardo all’hijab. Anche la clausola di deroga alla norma sul copritetto è stata modificata, passando da un precedente riferimento a «motivi di salute o di sicurezza» alla formulazione finale «motivi di salute o motivi legati alle attività didattiche e formative».
Le violazioni vengono accertate dal dirigente scolastico e sanzionate dal prefetto, con ammende amministrative comprese tra 200 e 1.000 euro a carico dei genitori degli studenti.
Il primo ministro italiano Giorgia Meloni si è espressa a favore del divieto di niqab e burqa, affermando che coprire il volto delle ragazze in nome della tradizione nega loro i diritti fondamentali. «Quando una donna, o peggio ancora una ragazzina, è costretta a coprirsi il volto, le vengono negati i diritti fondamentali e proprio quell’integrazione che così spesso viene sbandierata a gran voce», ha dichiarato. Pertanto, Meloni ha inquadrato il divieto come una questione di uguaglianza piuttosto che di religione.
Questo decreto-legge è una risposta ad alcuni episodi che avevano attirato l’attenzione a livello nazionale.
Nel 2024, una bambina di 10 anni si è presentata in una scuola elementare di Pordenone indossando il niqab; la sua famiglia ha accettato che frequentasse la scuola a volto scoperto su richiesta dell’insegnante.
Nel 2025, a Monfalcone, cinque studentesse che frequentavano la scuola indossando il niqab venivano condotte singolarmente in un’aula separata ogni mattina affinché un insegnante potesse verificare la loro identità prima che entrassero in classe.
Secondo le stime, meno dell’1% delle donne musulmane in Italia indossa un velo integrale, il che implica che un numero molto esiguo di 500-600 studentesse a livello nazionale potrebbe essere direttamente interessato da questo decreto-legge.
Lo stesso articolo 12 impone alle scuole di segnalare ai servizi sociali qualsiasi caso in cui si riscontri che persistenti barriere linguistiche tra genitori o tutori stranieri stiano compromettendo l’integrazione o l’istruzione di uno studente, e prevede corsi gratuiti di lingua italiana. I genitori che non partecipano a tali corsi incorrono nella stessa sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro.
I paesi europei hanno adottato approcci diversi in materia. Ad esempio, Austria, Francia, Belgio, Svizzera e più recentemente il Portogallo vietano l’uso di indumenti che coprano il volto negli spazi pubblici e hanno di conseguenza limitato l’uso del niqab e del burqa in tali luoghi, mentre in Spagna e Polonia coprire il volto rimane una questione di libertà individuale e religiosa, senza alcun divieto nazionale.
L’articolo 13 del decreto-legge 179/2026 stabilisce che nelle scuole primarie si applica un limite massimo del 30 per cento degli alunni della classe ai cittadini non italiani che non siano nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia. Nelle scuole secondarie, tale limite riguarderebbe i cittadini non italiani che non abbiano completato con successo almeno tre anni nel sistema scolastico italiano. Secondo una stima recente, circa il 7% di tutte le classi in Italia supera la soglia del 30% di studenti non italiani.
Nel 2010 era stato adottato un limite simile e precursore dell’articolo 13: era stato introdotto un limite del 30% per gli studenti con cittadinanza straniera che frequentavano la scuola in Italia e non possedevano una conoscenza sufficiente della lingua italiana. Nel 2010, tale limite riguardava solo il 2,8% delle classi in Italia che superavano la soglia del 30%. Sebbene all’epoca non fosse applicato nella pratica, la misura è riemersa quest’anno con maggiore flessibilità e adattabilità, tenendo conto della distribuzione disomogenea delle famiglie straniere nelle diverse città e quartieri italiani. A differenza della versione del 2010, il decreto di quest’anno applica il limite solo agli studenti stranieri, con scarsa o nessuna conoscenza dell’italiano, che frequentano il primo anno della scuola primaria, media e superiore.
Dopo l’entrata in vigore di questo decreto, spetta alle autorità locali trasferire gli studenti in una scuola vicina in cui il limite del 30 per cento non sia stato raggiunto, tenendo conto della vicinanza alla residenza dell’alunno. Ciò potrebbe comunque rappresentare una sfida per le famiglie che vivono in quartieri ad alta concentrazione di immigrati.
A partire dall’anno scolastico 2027-28, le scuole potranno aumentare o diminuire il limite del 30 per cento in base alla padronanza della lingua italiana da parte degli studenti.
All’inizio di settembre, in occasione di un raduno giovanile del partito, Meloni ha affermato: «È inaccettabile che in una classe italiana i bambini che finiscono per sentirsi messi all’angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza», mettendo in guardia contro quelle che ha definito «classi-ghetto». Ha utilizzato la stessa logica per difendere il limite del 30% nelle classi, sostenendo che un singolo bambino che non parla italiano di solito riesce a recuperare con l’aiuto dei compagni e degli insegnanti, ma quando si tratta di un gruppo numeroso, o di una maggioranza, l’integrazione diventa difficile.
Sulla base dei rapporti dell’istituto di ricerca Fondazione Iniziative e Studi sulla Mobilità Umana (ISMU), dal 2022 al 2023 circa l’11% degli studenti delle scuole italiane avrà la cittadinanza straniera e circa il 65% di loro sarà nato sul territorio italiano.
La popolazione degli studenti nati all’estero è concentrata principalmente nelle città del nord Italia, con Milano in testa alla classifica delle città con il maggior numero di studenti nati all’estero, seguita da Roma, Torino e Brescia.
Gli studenti provenienti da Romania, Albania, Marocco, Cina ed Egitto costituiscono la metà della popolazione degli studenti stranieri in Italia.