Le Autorità indipendenti
In attesa dell’istituzione di una Commissione nazionale per i diritti umani, le Autorità indipendenti di settore che hanno più diretta rilevanza per la materia dei diritti umani sono l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
L’AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alla tutela dei minori. La composizione dell’Autorità è disciplinata dal decreto 6 dicembre 2011, n 201 (c.d. Salva Italia) e dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati personali. È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile.
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE)
La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni; è composta da cinque membri designati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica.
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA)
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, istituita con legge 12 luglio 2011, n. 112, ha il compito di assicurare a livello nazionale la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, in accordo a quanto previsto da norme nazionali e internazionali e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176. È un’istituzione nazionale di promozione e coordinamento delle misure di attuazione della Convenzione, con l’obiettivo di assicurare la piena esplicazione dei diritti in essa contenuti. Il titolare dell’Autorità garante è nominato d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con mandato di quattro anni.
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è stato istituito dall’art. 7 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. È costituito in collegio, composto dal Presidente e da due membri, scelti tra personalità indipendenti e competenti nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. I membri del collegio sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari, per un mandato di cinque anni, non prorogabili. L’organo tecnico che lo assiste è l’Ufficio del Garante nazionale composto da venticinque componenti selezionati dal Collegio in quanto esperti nelle materie di cui si occupa l’Autorità e provenienti dai Ministeri della Giustizia e dell’Interno nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il Garante ha la funzione di vigilare affinché l’esecuzione della custodia delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dalle leggi dello Stato. Si tratta di un organismo statale indipendente in grado di monitorare, visitandoli senza necessità di autorizzazione, tutti i luoghi o contesti di privazione della libertà non solo de iure ma anche de facto. Quattro sono le aree principali di privazione della libertà oggetto del mandato del Garante: l’ambito penale (che comprende gli istituti penitenziari per adulti e per minori, le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), quello delle Forze di Polizia (che include le camere di sicurezza e tutti i locali adibiti a esigenze restrittive), quello delle persone migranti (tra cui le strutture per il trattenimento amministrativo dei migranti, in primo luogo i centri per il rimpatrio, ma anche le operazioni di rimpatrio forzato) e l’ambito delle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali cioè quello relativo alla tutela della salute (rientrano in questo ambito sia i servizi psichiatrici di diagnosi e cura dove si effettuano i trattamenti sanitari obbligatori sia le residenze per anziani e disabili).
La l. 18 dicembre 2020, n. 173 (di conversione del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130) ha introdotto alcuni cambiamenti considerevoli. Oltre a prorogare di due anni la scadenza per il primo Collegio del Garante, ha previsto che lo straniero trattenuto possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti al Garante nazionale e ai Garanti regionali o locali, sulla base dei quali il Garante formula specifiche raccomandazioni all’Amministrazione interessata. Inoltre confermato la designazione del Garante come Meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) dell’Italia secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura (OPCAT, in vigore per l’Italia dal 3 maggio 2013). La stessa novella ha stabilito che il Garante nazionale può delegare i Garanti territoriali per l’esercizio delle proprie funzioni in materia di trattenimento di persone migranti e relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori. La delega ha una durata massima di sei mesi.