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Norme italiane e dell’UE

Leggi italiane (e dell’UE) e diritti umani

Qualunque atto legislativo - leggi adottate dal Parlamento, anche nella forma di decreti-legge o decreti legislativi - può avere un contenuto che rientra nel campo della protezione dei diritti fondamentali della persona o può avere un impatto su tali diritti. 

Le leggi che sono segnalate in questo Annuario italiano dei diritti umani possono essere, da questo punto di vista:

  1. atti legislativi in materia di diritti umani di portata generale (per esempio, ratifiche di trattati internazionali sui diritti umani anch’essi di portata generale); 
  2. atti legislativi che riguardano materie specifiche attinenti i diritti umani (per esempio leggi che introducono nuovi reati o che intervengono in materia di salute, lavoro, ambiente, immigrazione, ecc.); 
  3. atti legislativi che riguardano la protezione dei diritti umani di gruppi particolari (quali ad esempio minori d’età, persone con disabilità, minoranze, donne, rifugiati, ecc.). 

Un approccio analogo è seguito anche per la segnalazione di leggi regionali e delle province autonome. Considerando le attuali competenze legislative degli enti regionali, le materie monitorate in questo Annuario riguardano, per esempio, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, integrazione degli immigrati, difesa civica, tutela dei diritti dei bambini e delle persone private della loro libertà, diritti delle minoranze, diritti delle persone con disabilità, solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie, educazione alla cittadinanza e alla legalità.

Sempre più spesso, la materia dei diritti umani è influenzata da regolamenti, direttive e decisioni dell’Unione Europea. Dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234, l’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello europeo avviene tramite due strumenti legislativi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Mentre la prima contiene norme di diretta attuazione del diritto UE ed è volta a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, la seconda contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione. Ambiti quali immigraione e asilo, non-discriminazione, ambiente, privacy e protezione dei dati personali, diritti umani e nuove tecnologie, sono ampiamente regolati da norme dell’Unione.

L’Annuario segnala infine anche l’adozione, da parte di enti locali (Comuni, Province), di norme statutarie che riproducono, in forma più o meno completa, la cosiddetta norma «pace diritti umani», una disposizione elaborata negli anni 1980, originariamente contenuta nell’art. 1 della l. r. Veneto 18/1988 (oggi aggiornata dalla l. r. Veneto 21/2018), e da allora inclusa negli statuti di numerosi enti locali e regionali. Il testo standard recita: «Il Comune … (la Provincia … la Regione...), in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine il Comune … (la Provincia … la Regione...) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Il Comune … (la Provincia … la Regione...) assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».
 

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