A A+ A++

Saadi c. Italia, sentenza della Corte europea dei diritti umani (2008). Il divieto di tortura è assoluto, e l'Italia non lo ha rispettato

Autore: Paolo De Stefani

L’Italia, che aveva disposto l’estradizione verso la Tunisia di un immigrato tunisino, Nassim Saadi, accusato in Italia di reati di associazione a delinquere, ma poi scagionato, e comumque sospettato di legami con gruppi islamisti. Lo stesso era già stato condannato in patria, nel 2005, in contumacia, a 20 anni di reclusione da una corte marziale per terrorismo. Saadi, appena rilasciato dalla custodia cautelare, era stato oggetto di un provvedimento di espulsione prima verso la Tunisia, poi verso la Francia, poi ancora verso la Tunisia, sulla base del decreto-legge 144 del 27 luglio 2005 (convertito in legge 155 del 31 luglio 2005), che prevede l’espulsione con immediato effetto esecutivo dello straniero “nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali” (art. 3.1).

La Corte ha notato che la maggiore o minore pericolosità sociale della persona non può interferire sul giudizio da dare circa la probabilità che, una volta rimpatriato, l’individuo possa subire tortura. La Corte ha considerato attendibili le informazioni, provenienti per lo più da ONG quali Amnesty International, secondo cui le condizioni detentive in Tunisia, specie per i condannati per terrorismo, sono incompatibili con gli standard dell’art. 3. Le dichiarazioni che il governo tunisino ha trasmesso a Roma circa la volontà dello stato di ottemperare ai propri obblighi derivanti dai trattati internazionali di cui è parte, non sono da considerarsi assicurazioni sufficienti.

La decisione, molto attesa, conferma un precedente degli anni 90 (Chalal c. Regno Unito, 1996), ma lo fa in un contesto storico e politico molto cambiato, in cui gli stati tendono a dare rilevanza assoluta alla difesa dal pericolo del terrorismo, in particolare di matrice islamica. La Corte viceversa stabilisce che il dovere dello stato di difendere la popolazione dal terrorismo non può essere perseguito ad ogni costo.

Il video integrale dell’udienza dell’11 luglio 2007 (solo Windows Media Payer). 

Successivamente, in altre circostanze l'Italia è stata portata davanti ai giudici di Strasburgo per le sue politiche di espulsione di cittadini stranieri ritenuti pericolosi verso paesi ad alto rischio di tortura o trattamenti inumani. Si veda per esempio il caso Sellem c. Italia (ricorso n. 12584/08), deciso il 5 maggio 2009, in cui si puntualizza che nessuna assicurazione ufficiale, per quanto dettagliata, da parte dello stato di destinazione (anche in questo caso si trattava della Tunisia) possono giustificare l'invio di un individuo in uno stato noto (in ragione, per esempio, di rapporti di autorevoli organizzazioni per i diritti umani quale Amnesty International) per praticare trattaenti inumani ai danni di individui nella posizione del richiedente (condannati in contumacia per associazione terroristica). Analogo a quelli precedenti è il caso Ben Khemais c. Italia (ricorso 246/07, deciso il 24 febbraio 2009).

Aggiornato il

21/9/2009