Corte Europea dei Diritti Umani: caso Ubeda e Altri c. Italia (ricorso n. 9993/24), violazione degli Articoli 3 e 8 della CEDU
Sommario
- I fatti del caso
- I procedimenti giudiziari paralleli
- Il ricorso dinanzi alla Corte EDU
- La decisione della Corte
- I precedenti della giurisprudenza CEDU contro l’Italia
I fatti del caso
Con il ricorso n.9993/24 del 5 aprile 2024, Audrey Carmen Manuela Ubeda e i suoi figli minori, identificati come A.P. e M.P., hanno adito la Corte europea dei diritti umani, lamentando il fallimento delle autorità italiane nel valutare opportunamente le proprie denunce di violenza domestica e la mancata adozione di misure protettive adeguate.
Il ricorso segue una prima denuncia risalente all’ aprile 2021, con la quale la donna aveva segnalato i ripetuti episodi di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica subiti ai danni di lei e dei figli minori della coppia, dall’allora convivente e compagno G.P.. In tale occasione, la ricorrente aveva riferito che, in seguito alla nascita del secondo figlio e al trasferimento in Italia della famiglia, i tre avrebbero vissuto in un costante clima di terrore, alimentato dalle condotte aggressive e dalle punizioni fisiche perpetrate dal padre.
Tra le reiterate minacce di morte, testimoniate dalla donna, emerge un episodio in particolare in cui l’aggressore in seguito ad averla minacciata con un coltello alla gola, avrebbe poi ironizzato sul femminicidio commesso ai danni di lei e alla sua conseguente apparizione in televisione. A tali minacce si aggiungono le ripetute violenze sessuali subite dalla ricorrente, inclusi i reiterati rapporti sessuali non consenzienti, avvenuti anche in presenza del figlio minore, nonché condotte sessuali esplicite ed assillanti, finalizzate ad indurla con la forza ad avere rapporti sessuali con lo stesso.
I procedimenti giudiziari
In seguito alla denuncia e al successivo deferimento del caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Benevento, nel maggio 2021, la signora Ubeda e i suoi figli sono stati accolti, su propria richiesta, in una struttura dedicata dalla quale sono usciti oltre tre anni dopo, nel luglio 2024, a causa di gravi rallentamenti nell’iter procedurale e valutazioni inadeguate.
Nel novembre 2021, il Pubblico Ministero incaricato del caso ha persino avanzato una richiesta di archiviazione del procedimento, giustificando alcuni dei già citati episodi di violenza come “scherzi di cattivo gusto” e giungendo ad affermare che “fosse normale per gli uomini dover superare un livello minimo di resistenza da parte delle donne” alle proprie avances sessuali. In seguito alla ferma obiezione della ricorrente, il caso è stato riassegnato ad un nuovo PM, circa sei mesi più tardi. Tuttavia, continui rinvii hanno posticipato il giorno della prima udienza di G.P., imputato per i reati di violenza sessuale ai danni della donna e di maltrattamenti nei confronti dei ricorrenti tutti, al 14 gennaio 2025. Ciononostante, al momento del deposito delle osservazioni delle parti dinanzi alla Corte EDU, non si era ancora tenuta alcuna udienza sul caso, lasciando le vittime prive di una risposta da parte della giustizia in tempi ragionevoli.
Parallelamente al procedimento penale, nel maggio 2021, la sig.ra Ubeda ha avviato un’azione legale dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli ai sensi degli articoli 330 e 337-bis del Codice Civile. In tale occasione, la ricorrente ha sollecitato l’affidamento esclusivo dei figli, la decadenza della responsabilità genitoriale di G.P., la definizione dell’ assegno di mantenimento e, in ultimo, l’autorizzazione al trasferimento in Francia del nucleo familiare al fine di beneficiare del supporto della propria famiglia di origine. Nonostante la donna abbia denunciato anche in quella circostanza il clima di paura al quale erano sottoposti i ricorrenti tutti, il Tribunale ha impiegato più di tre anni per emettere una decisione definitiva in merito alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di G.P., arrivata solo nel maggio 2024.
Inoltre, l’indagine socio-familiare disposta dal Tribunale ha richiesto la partecipazione dei minori ad incontri supervisionati con il padre, non considerando le preoccupazioni espresse dalla madre e la non volontà dei figli di vedere il padre violento. Solo in seguito ad un episodio aggressivo avvenuto durante il quarto incontro, nel giugno 2022, il Tribunale Minorile ha deciso di sospendere provvisionalmente la responsabilità genitoriale e le stesse visite. Con il medesimo provvedimento, il giudice ha inoltre disposto un percorso di supporto psicologico per i ricorrenti minori e confermato la permanenza dei tre all’interno del centro.
Tali circostanze, insieme alle numerose richieste di trasferimento negate, agli spazi stretti del centro e alle rigide regole interne relative agli orari di uscita e al coprifuoco, hanno costituito per i ricorrenti una ingiustificata ed eccessiva restrizione delle loro libertà, nonché un serio rischio per il loro sviluppo emotivo e relazionale.
Una prima risposta alle reiterate richieste di uscita da parte della madre è arrivata solo nell’agosto 2023, quando il tribunale ha concesso al nucleo familiare di passare il mese di agosto in Francia con i nonni materni. Nel marzo successivo, invece, il Tribunale ha subordinato il trasferimento della famiglia all’indipendenza economica della prima ricorrente e al possesso di un alloggio proprio, proponendo una proprietà appartenente ai nonni materni presso Vallesaccarda. Trattandosi del comune di appartenenza dell’aggressore e della sua famiglia, la proposta è stata poi rifiutata dalla donna in quanto ritenuta non idonea a garantire la loro sicurezza.
Come preannunciato, solamente nel maggio 2024 il Tribunale ha dichiarato la decadenza definitiva della responsabilità genitoriale di G.P., pur senza pronunciarsi in merito alla richiesta della sig.ra Ubeda di lasciare la struttura e stabilirsi in Francia, e lasciando irrisolte le questioni relative all’assegno di mantenimento e alla custodia esclusiva dei minori.
Madre e figli hanno potuto lasciare la struttura protetta soltanto l’8 luglio 2024, tre anni dopo l’ingresso.
Con l’ordinanza n. 4595 del febbraio 2025, la Corte di Cassazione si è espressa nel merito di un procedimento simile, relativo all’affidamento di minori, stabilendo che la valutazione degli abusi domestici condotta dalle corti civili deve procedere in modo del tutto autonomo e indipendente da qualunque esito o ritardo nelle investigazioni penali. In tale circostanza, la Corte ha chiarito che l’eventuale condanna penale del responsabile, da sola, non è sufficiente a proteggere le vittime di violenza domestica e che, pertanto, resta necessario un rapido e tempestivo intervento da parte del giudice civile. Quest’ultimo ha, infatti, a disposizione molteplici strumenti utili non solo ad assicurare l’immediata sicurezza della vittima, come l’ordine di allontanamento del genitore aggressivo dalla casa di famiglia, ma anche a prevenire potenziali escalation di violenza.
Nell’ambito della sentenza n.11631 dell’aprile 2024, la Corte di Cassazione ha evidenziato il dovere dei giudici di interpretare le leggi interne in conformità con la Convenzione di Istanbul, sottolineando come uno degli obiettivi principali sia proprio quello di evitare forme di vittimizzazione secondaria, anche nei processi civili quando sussistono circostanze di violenza domestica. Di conseguenza, nei procedimenti relativi alle responsabilità genitoriali dove emergono accuse di violenza domestica, il giudice ha l’obbligo di verificare che le misure di protezione adottate (inclusi i tempi di permanenza in strutture protette) non si trasformino in ulteriori limitazioni dei diritti e delle libertà delle vittime, costituendo un rischio di vittimizzazione secondaria.
Il ricorso dinanzi alla Corte Europea dei diritti umani
Dinanzi all'immobilità del sistema giudiziario italiano e alla sua inefficienza nel tutelare i ricorrenti vittime di violenza domestica, la sig.ra Ubeda, insieme ai figli minori, ha adito la Corte Europea dei diritti umani in merito alla violazione combinata degli Articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU.
Nello specifico, i ricorrenti hanno denunciato il fallimento da parte delle autorità italiane degli obblighi positivi di protezione e di indagine effettiva, sia nel procedimento dinanzi al Tribunale Minorile sia nel processo penale. Nonostante le autorità abbiano risposto tempestivamente alla presentazione della denuncia, collocando la famiglia all’interno di un rifugio protetto, alcuna misura preventiva o cautelare, come il divieto di avvicinamento, è stata adottata nei riguardi dell’aggressore. Al contrario, sarebbero stati i ricorrenti ad esser sottoposti a misure sproporzionate ed ingiustificate, prima fra tutte la permanenza obbligata di oltre tre anni all’interno della struttura. Tale permanenza sarebbe quindi culminata in una spropositata ingerenza nella vita familiare e privata dei ricorrenti, amplificata dall'inerzia del tribunale Minorile nella definizione delle questioni relative alla custodia, il trasferimento e il mantenimento dei minori. Tali circostanze hanno concorso all’aumento della sofferenza psicologica dei ricorrenti, causando in essi uno stato di ansia, stress e paura di ulteriori violenze, alimentato da un serio rischio di vittimizzazione secondaria nelle aule di giustizia, come già avvenuto nel caso della richiesta di archiviazione in favore di G.P., basata su motivazioni viziate da stereotipi di genere e pregiudizi culturali.
La decisione della Corte
Rigettata l’obiezione del Governo italiano relativa all’inammissibilità del caso in virtù del presunto mancato esaurimento dei ricorsi interni, la Corte ha dichiarato il caso ammissibile e fondato nel merito.
Pur riconoscendo la prontezza con cui le autorità hanno risposto alle denunce di violenza domestica, collocando i ricorrenti all’interno del circuito di protezione, la Corte ritiene che tale misura abbia imposto un fardello maggiore sui ricorrenti di quello imposto all’aggressore stesso. Mentre alla madre e ai figli sarebbero state imposte serie limitazioni alle proprie libertà; nei confronti di G.P. non è stata adottata alcuna misura cautelare o di controllo. Di conseguenza, la Corte ritiene che le autorità non abbiano adottato le suddette misure in modo proporzionale o considerato misure alternative come, per esempio, la possibilità di assegnare la casa di famiglia alla signora Ubeda e ai figli, oppure autorizzarne il trasferimento in Francia.
La Corte, inoltre, dichiara che il procedimento ad opera delle autorità italiane non ha soddisfatto i requisiti di una pronta, accurata ed effettiva investigazione. In particolare, la richiesta di archiviazione del procedimento inoltrata dal Pubblico Ministero nel novembre 2021, insieme al tentativo di liquidare i gravi episodi di violenza fisica e sessuale come “scherzi di cattivo gusto” o dovuti alla difficoltà nel misurare quel “minimo di resistenza che tutte le donne oppongono in tali circostanze”, non hanno fatto altro che alimentare il rischio di una vittimizzazione secondaria nelle aule di tribunale, in linea con quanto già evidenziato dal rapporto del gruppo di esperti GREVIO del Consiglio D’Europa (vedi Annuario 2026).
Nell’insieme, risulta che le autorità italiane hanno fallito nel riconoscere la complessità delle dinamiche di violenza domestica e nel garantire misure proporzionate alla gravità dei fatti, esponendo le vittime ad un serio rischio di vittimizzazione secondaria.
Di conseguenza, la Corte dichiara sussistente la violazione degli articoli 3 e 8 CEDU.
In merito alla condotta del Tribunale Minorile di Napoli in riferimento alle ingiustificate e spropositate ingerenze nella vita privata e familiare dei ricorrenti (ai sensi dell’art.8 CEDU), la Corte ha evidenziato come la prolungata permanenza nel rifugio, gli spazi ristretti e le rigide regole interne, abbiano alimentato nei minori un profondo stato di stress, sofferenza psicologica e paura. A ciò si aggiunge la decisione di imporre quattro incontri supervisionati con il padre, indipendentemente dalle preoccupazioni della madre e dalla palese contrarietà dei minori, sospesi solo in seguito ad un comportamento aggressivo da parte di G.P., proprio durante uno di questi.
Secondo la Corte, le decisioni del Tribunale, redatte su modelli prestampati, non hanno saputo affrontare adeguatamente le denunce di violenza domestica e le dichiarazioni dei ricorrenti, amplificando il sentimento di impunità per le violenze perpetrate nei loro confronti.
In ultimo, la decadenza definitiva della responsabilità genitoriale del padre nei riguardi dei minori, arrivata solo nel maggio 2024 e priva di qualunque riferimento alle annesse richieste di mantenimento, affidamento esclusivo e trasferimento del nucleo familiare in Francia, ha dimostrato l’incapacità del Tribunale di tutelare il maggiore interesse dei ragazzi.
Nel complesso, la Corte stabilisce che vi è stata una violazione dell’articolo 8, relativamente all’inerzia del Tribunale minorile in relazione alla custodia dei minori e alla continua permanenza nella struttura.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno, la Corte ha deciso di condannare lo Stato Italiano al versamento di 15,000 euro a ciascun ricorrente come risarcimento per i danni non pecuniari, oltre alla cifra di 15,000 euro complessivi per i costi e le spese sostenute.
I precedenti della giurisprudenza CEDU contro l’Italia
La pronuncia nel caso Ubeda e Altri c. Italia non si configura come episodio isolato nella giurisprudenza della Corte EDU nei riguardi dell’Italia, bensì si inserisce all’interno di ben più ampio filone giurisprudenziale che evidenzia l’incapacità del sistema giuridico italiano nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica e di genere.
Nello specifico, le condanne da parte dei giudici di Strasburgo hanno riguardato due profili in particolare: la prassi dei tribunali italiani di colpevolizzare le madri vittime di violenza domestica con pronunce inadeguate sulla responsabilità genitoriale o sull’affidamento dei figli, e i casi di inerzia o ritardo nell’adozione di misure appropriate a proteggerne le vittime.
La Corte ha ribadito in più occasioni che, in linea con quanto evidenziato dal rapporto del GREVIO, sebbene disponga di molteplici strumenti normativi e operativi volti a tutelare le vittime, il sistema italiano presenta ancora gravi carenze sotto il profilo della garanzia effettiva di tale protezione. Il quadro trova conferma nelle precedenti decisioni prese dalla Corte nei casi Landi, De Giorgi e M.S. contro l’Italia (vedi Annuario 2022). Tutti i procedimenti si sono conclusi con la condanna delle autorità italiane, colpevoli di non aver agito con la diligenza necessaria nell’avviare indagini rapide ed effettive e di aver risposto in modo tardivo e inefficace alle allegazioni di violenza di genere e domestica.
In questo quadro, il caso Ubeda e Altri c. Italia sottolinea, ancora una volta, la necessità di un decisivo cambio di passo, culturale e procedurale, all’interno del sistema giurisprudenziale italiano. Soltanto assicurando una protezione tempestiva ed effettiva, che non si traduca in ulteriori limitazioni alle libertà delle vittime o forme di vittimizzazione secondaria, sarà possibile garantire una risposta equa, autentica ed immediata da parte della giustizia italiana.