Dignita’ della persona, diritti dell’identita’ nella giurisprudenza italiana del 2024
Sommario
- Rettificazione del genere e unioni civili
- Procreazione medicalmente assistita
- Riduzione in schiavitù (art.600 codice penale)
- Fine vita
- Incitazione al suicidio
- Prostituzione
Rettificazione del genere e unioni civili
La rettifica del genere a seguito di un percorso di transizione è disciplinata dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso). La norma va intesa come manifestazione di una civiltà giuridica in evoluzione, attenta alla dignità della persona umana e, pertanto, impegnata a consentire l’allineamento delle condizioni somatiche all’identità sessuale, in modo da garantire il benessere della persona e favorire anche la chiarezza dei rapporti sociali (Corte Costituzionale, n.161/1985).
In questo contesto, la Corte Costituzionale (sentenza n. 143/2024) si è pronunciata sulla possibilità di procedere a una rettificazione del sesso in senso non binario. Secondo l’ipotesi prospettata dal giudice rimettente, la disforia di genere può attenere, infatti, anche ad identità non binarie, disciplinate in modo sempre più frequente dagli ordinamenti europei. D’altronde, l’identità di genere è un elemento costitutivo del diritto dell’identità personale appartenente ai diritti fondamentali della persona. La percezione, da parte dell’individuo, di non appartenere né al genere maschile né a quello femminile provoca un disagio psicofisico che lede la dignità e la salute della persona, di qui la propettata necessità di introdurre un terzo genere come possibile esito del processo di rettificazione del sesso. Secondo la Corte, l’introduzione di un terzo genere non binario avrebbe conseguenze generali in diversi settori dell’ordinamento, tra i quali la disciplina dello stato civile, il diritto di famiglia, il diritto del lavoro. Pertanto, essa ha ritenuto la questione inammissibile, in quanto eccedente i suoi poteri, in assenza, peraltro, di un consenso scientifico consolidato sull’esistenza di un ulteriore sesso. La questione deve essere affrontata dal legislatore, con scelte competenti e che interpretino la sensibilità sociale.
Nella medesima pronuncia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui è prescritta l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche laddove le modificazioni dei caratteri sessuali già avvenute siano ritenute sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione del sesso. In linea con la precedente giurisprudenza (Corte Costituzionale, n. 221/2015), si ribadisce che il trattamento chirurgico è soltanto uno dei possibili mezzi funzionali alla modifica dei caratteri sessuali, la quale può avvenire anche tramite trattamenti ormonali o psicologico-comportamentali. Pertanto, si rimette al singolo la libertà di scelta delle modalità con cui procedere alla transizione di genere, nel rispetto della sua libertà di autodeterminazione.
La rettificazione di genere ha effetti fondamentali anche sulle formazioni sociali di cui l’individuo è parte. Una successiva pronuncia della Corte costituzionale (n. 66/2024) affronta le implicazioni che tale percorso produce sull’unione civile nell’ambito di una domanda di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Torino. Nella fattispecie presa in esame, l’attore aveva documentato il proprio percorso di transizione di genere, richiedendo la rettificazione anagrafica del sesso e del prenome, nonché la trasformazione dell’unione civile in matrimonio, così come previsto dall’art. 1.27, legge n.76 del 2016 per l’opposta ipotesi di una coppia unita in matrimonio (il matrimonio, in questo caso, è automaticamente convertito in unione civile tra persone dello stesso sesso, se le stesse scelgono di non rompere l’unione). È, pertanto, sollevata la questione di legittimità costituzionale di tale legge, nella parte in cui non prevede la medesima possibilità per le coppie unite civilmente, andando a creare un vuoto di tutela nel periodo che intercorre tra la sentenza di rettificazione del sesso e l’eventuale celebrazione del matrimonio. Di conseguenza, il rimettente denuncia la violazione dell’articolo. 3 Cost., per violazione della parità di trattamento di situazioni analoghe, e 2 Cost., per violazione dei diritti inviolabili dell’individuo. Sono richiamati anche gli articoli 8 e 14 CEDU (diritto alla vita familiare e privata e divieto di discriminazione). La Corte costituzionale riafferma le fondamentali differenze degli istituti del matrimonio e dell’unione civile, situazioni simili, ma non del tutto coincidenti. Il diverso trattamento non comporta, dunque, violazione del principio di eguaglianza. La Corte, tuttavia, ribadendo l’importanza dell’unione civile quale formazione sociale tutelata dall’articolo 2 Cost. rileva che l’art. 1.26 della legge 76/2016, non prevedendo un’automatica trasformazione dell’unione civile in matrimonio come conseguenza del cambiamento di genere di uno dei partner, non tutela il diritto inviolabile all’identità personale, nel quale rientra la libertà di determinare la propria identità di genere. Muovendo da tali premesse, la Corte costituzionale dichiara quindi l’illegittimità costituzionale dell’art. 1.26, legge 76/2016, avendo essa l’effetto di porre l’individuo nella condizione di dover scegliere tra la realizzazione della propria personalità e la garanzia dei diritti derivanti dal legame giuridico. La Corte introduce peraltro un’integrazione al testo vigente, introducendo la facoltà per la coppia unita civilmente di esprimere davanti al giudice la volontà di unirsi in matrimonio, a seguito di ciò gli effetti dell’unione civile continueranno a operare senza interruzioni fino alla celebrazione del matrimonio, fissata in un termine massimo di 180 giorni (secondo quanto previsto dall’art. 99 del Codice civile).
Procreazione medicalmente assistita
La procreazione medicalmente assistita è regolata dalla Legge n.40 del 2004, la quale configura tale pratica come extrema ratio, ammissibile qualora non vi siano altri metodi terapeutici disponibili per risolvere problemi di sterilità o infertilità. Tra questi, non rientrano le coppie dello stesso sesso, così come affermato in modo costante da precedenti sentenze della Corte di Cassazione (Corte cost. n. 79 del 2022; Corte Cass. n.22179/2022). Inoltre, la legge summenzionata restringe l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi (art. 5). Tale quadro normativo viene ribadito nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n.4448 del 20 febbraio 2024, concernente un ricorso promosso da una coppia di donne che avevano intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna e, tornate in Italia, nella dichiarazione di nascita avevano indicato entrambe come madri. Tuttavia, il Comune di residenza delle ricorrenti ha poi rettificato l’atto di nascita indicando come madre la sola donna partoriente. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, riconoscendo la regolarità del procedimento di rettifica, il quale può essere effettuato anche per cancellare o modificare atti irregolari, come quello del caso in questione. Difatti, ad oggi non esiste una normativa che riconosca la possibilità di ricorrere alla procreazione assistita anche alle coppie dello stesso sesso, e non può trovare accoglimento una domanda di trascrizione degli atti di nascita che rechi come genitore anche quello intenzionale.
Caso analogo è stato sottoposto alla Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata con l’ordinanza 8 gennaio 2024, n. 511. Nella controversia in questione, le ricorrenti unite in matrimonio negli Stati Uniti, si erano successivamente sottoposte in Danimarca ad un percorso di fecondazione eterologa. Alla nascita del bambino in Italia, le due donne richiedevano che nell’atto di nascita fossero indicate entrambe come madri, sostenendo che la legge n.40/2004 consenta la qualifica di genitore anche al coniuge dello stesso sesso che abbia prestato il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita. Inoltre, le ricorrenti chiedevano che venisse applicata la legge dell’ordinamento del Wisconsin, del quale è cittadina la madre biologica, che ammette l’omogenitorialità a seguito di procreazione assistita. La Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile l’art. 33 l. 218/1995, secondo la quale lo status di figlio viene individuato attraverso la legge nazionale del figlio o, se più favorevole, quella dello Stato di cui è cittadino uno dei due genitori, in questo caso, quella dello stato americano. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto errata tale applicazione, in quanto l’articolo 33 summenzionato, rubricato “Filiazione”, indica esclusivamente i criteri per individuare il diritto applicabile nel determinare lo status di figlio e non disciplina, invece, la formazione degli atti di nascita. in conclusione, fatta salva la competenza del giudice di accertare d’ufficio la legge straniera applicabile, la Cassazione ritiene che nel caso di specie i presupposti per applicare il diritto straniero non erano presenti. Le ricorrenti, infatti, non chiedevano il riconoscimento di un atto validamente formato all’estero, bensì la formazione di un atto di nascita, la quale è disciplinata esclusivamente dal diritto interno e di competenza dell’ufficiale di stato civile. In definitiva, la Corte ha cassato la decisione della Corte d’Appello e ha rigettato la domanda originaria, confermando l’impossibilità di indicare nell’atto di nascita entrambe le donne quali madri del minore.
In un’ulteriore sentenza, la Corte di Cassazione si è occupata della trascrizione in Italia degli atti di nascita di due minori nati mediante maternità surrogata negli Stati Uniti da una coppia dello stesso sesso. A seguito del rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione dell’atto di nascita con l’indicazione di entrambi i genitori, i ricorrenti denunciavano la violazione di diversi principi costituzionali, quali il diritto della famiglia, e internazionali, provenienti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Inoltre, essi sostenevano che gli organi statali, nel momento della trascrizione di un atto di nascita già validamente formato all’estero, fossero chiamati esclusivamente a valutare la sua compatibilità con l’ordine pubblico internazionale, senza entrare nel merito. La Corte di Cassazione conferma che il ricorso ad operazioni di maternità surrogata offende la dignità della donna. Pertanto, l’atto di nascita straniero che riconosce anche il genitore di intenzione accanto a quello biologico non è trascrivibile automaticamente. Il riconoscimento di tale provvedimento straniero trova ostacolo nella legge n.40/2004, che, ai sensi dell’articolo 12, vieta la surrogazione di maternità e la sanziona penalmente. Inoltre, al giudice è preclusa la possibilità di valutare, caso per caso, se la pratica di surrogazione abbia violato o meno la dignità della donna e se si ponga in contrasto con l’ordine pubblico internazionale. In conclusione, la decisione dell’Ufficiale di stato civile risulta conforme ai principi dell’ordinamento interno e il ricorso è dunque rigettato.
Riduzione in schiavitù (art.600 codice penale)
La Cassazione penale ha stabilito (sez. I , Sentenza n. 14843 del 28 febbraio 2024) che il reato di riduzione in stato di schiavitù concorre con il reato di tratta di persona libera, in quanto non sussiste alcun rapporto di specialità tra le due fattispecie, né risulta applicabile il criterio dell’assorbimento. Nel caso in esame, due sorelle nigeriane erano state adescate in Nigeria con la promessa di lavoro libero in Italia; erano poi state fatte fuggire dai centri di accoglienza in cui erano state collocate e trasferite presso terzi, dove erano state indotte alla prostituzione per estinguere il debito contratto per il viaggio e la permanenza. Per tutto il tempo, le donne avevano subito minacce, percosse e violenza sessuale, subendo pertanto una “significativa compromissione della capacità di autodeterminazione”. La Corte ha escluso che il reato di riduzione in schiavitù sia assorbito in quello di tratta di persona libera, essendo le due condotte pienamente distinte.
Con sentenza 28 marzo 2024, n. 20726, la Cassazione penale, sezione IV, ha stabilito che il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due possibili condotte e che queste sono alternative. La prima condotta si riferisce reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, trasporto, cessione dell'autorità di una o più persone che si trovino nelle condizioni di riduzione o mantenimento in schiavitù ovvero in servitù e prevede un dolo generico, mentre la seconda prevede un dolo specifico, ossia la volontà di sfruttare le vittime (non necessariamente in stato di schiavitù o servitù) mediante prestazioni lavorative, sessuali, accattonaggio o altre attività illecite, o ancora attraverso il prelievo di organi. Nell’episodio preso in esame, la Corte ha stabilito che gli imputati operavano all’interno di un’organizzazione criminale attiva in Libia dedita alla gestione di campi di detenzione illegali, nei quali venivano rinchiusi numerosi migranti intercettati durante il percorso migratorio. Le vittime vi erano ridotte in schiavitù per poi essere condotte in “safe house” e segregate anche per lunghi periodi. Durante la detenzione, le vittime erano sottoposte a sistematiche violenze psicofisiche al fine di costringerle al pagamento di somme di denaro quale prezzo per la liberazione. Solo dopo il pagamento, i migranti venivano condotti verso le coste libiche e obbligati a imbarcarsi per proseguire verso l’Italia. La Corte ha chiarito che tale condotta realizza la prima fattispecie prevista dall’articolo 601 cod. pen., ossia il reclutamento, trasferimento e introduzione nel territorio dello Stato di persone in condizione di servitù o schiavitù. Pertanto, non è necessario dimostrare uno scopo specifico di ulteriore sfruttamento, perché lo stato di schiavitù comporta già implicitamente lo sfruttamento. La sentenza conferma che la partecipazione degli imputati in un’organizzazione criminale che intercetta e riduce in schiavitù i migranti rientra pienamente nella fattispecie penale della tratta di esseri umani.
Fine vita
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 135 del 18 luglio 2024 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 17 gennaio 2024 con riferimento agli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 Cost.della Costituzione Italiana, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU. L’art. 580 cod. penale punisce l’aiuto al suicidio, ma l’interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma richiede che tale condotta non possa essere punita in presenza di cinque condizioni identificate dalla Corte stessa nella sentenza 242/2019 (si veda anche l’ordinanza 207/2018). La rigorosa verifica di tali condizioni è volta a evitare pressioni indebite e a tutelare le persone più vulnerabili. Le condizioni in questione sono: (a) irreversibilità della patologia; (b) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche (c) che il paziente reputa intollerabili; (d) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale; (e) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli. L’esistenza di tali condizioni deve essere accertata da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale (SSN). Il giudice rimettente riteneva che il criterio della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale introducesse una discriminazione tra diverse categorie di pazienti accomunati dalla condizione di sofferenza insopportabile e dalla volontà di cessare di vivere, e contrastasse inoltre con gli altri diritti fondamentali che affermano il diritto individuale ad autodeterminarsi. Secondo la Corte costituzionale, la distinzione tra il rifiuto delle cure — che si traduce in un comportamento omissivo — e l’aiuto al suicidio, che implica invece una condotta attiva di altri soggetti, è costituzionalmente legittima. La distinzione tra i pazienti dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, che possono interromperli esercitando il diritto al rifiuto delle cure, e quella dei pazienti non dipendenti da tali trattamenti, per i quali non opera la clausola di non punibilità dell’aiuto al suicidio, non costituisce dunque una disparità di trattamento vietata dall’art. 3 Cost.
Il paziente, consultandosi con il personale sanitario (come prescrive la legge 217/2019), ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento medico, anche quello necessario a assicurare la sua sopravvivenza, ovvero di ottenerne l'interruzione. L'ordinamento riconosce, in sostanza, al paziente la libertà di lasciarsi morire. Tuttavia, secondo l’attuale normativa, i pazienti che non dipendono da trattamenti di sostegno vitale non hanno la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure - almeno fino a che una legge nazionale non intervenga in materia. La Corte riconosce che altre Corti costituzionali europee (in Austria, Germania e Spagna) hanno recentemente riconosciuto la legittimità dell’eutanasia e dell’aiuto al suicidio assistito in attuazione del diritto all’autonomia della persona di decidere sul proprio destino. Tuttavia, la Corte ricorda i rischi connessi a tale scelta. Tali rischi non riguardano solo possibili abusi condotti da terzi sull’autodeterminazione dei pazienti, ma anche la possibilità che una normativa permissiva sull’aiuto al suicidio o sull’eutanasia eserciti una pressione sociale indiretta su persone malate, fragili o semplicemente anziane. Infine, con riferimento all’art. 117 Cost. e alle norme della CEDU, la Corte rileva che la giurisprudenza della CtEDU non impone agli Stati l’obbligo di legalizzare il suicidio assistito, riconoscendo loro un ampio margine di apprezzamento in materia. Ne consegue la complessiva infondatezza delle questioni sollevate dal giudice rimettente.
Incitazione al suicidio
Con sentenza n.17965, la Corte di Cassazione penale sez. V, il 14 febbraio 2024 ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d’Assise Appello di Catania, che ha condannato l’imputato per il reato di istigazione al suicidio per aver rafforzato il proposito suicidario manifestato dalla persona offesa. Nel caso di specie, la persona offesa nel 2017 aveva preso contatti con l’imputato, capo dell’associazione Exit Italia, che agiva in accordo con l’associazione elvetica Dignitas, presso la quale sarebbe avvenuto il suicidio assistito nel 2019. Secondo la Corte, sarebbe stata la lunga conversazione avvenuta con l’imputato a rafforzare l’intento suicidario. Secondo la Corte di Cassazione, , atteso che la condotta autolesiva del suicida non è di per sé un illecito penale, il reato di aiuto al suicidio richiede una partecipazione morale o materiale all’ideazione o esecuzione dell’altrui proposito suicidario. In tal senso, la condotta dell’agente deve aver oggettivamente e concretamente contribuito al suicidio, che resta comunque una scelta e un’azione compiuta direttamente dal suicida. L’agente non deve necessariamente agire con l’intenzione specifica di provocare il suicidio: il reato richiede solo il dolo generico, cioè la consapevolezza e l’accettazione del possibile effetto della propria condotta. Da questo punto di vista, la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di merito appare inadeguata nell’individuazione delle azioni attribuibili all’imputato. Se le dichiarazioni emerse nella conversazione telefonica rientrano nella condotta tipica del reato, la Corte avrebbe dovuto spiegare in che modo tali rivelazioni abbiano rafforzato la volontà di compiere il suicidio. In conclusione, la Corte di Cassazione, riscontrando il difetto di motivazione rafforzata e l’insufficiente dimostrazione della tipicità della condotta e del nesso causale, ha annullato la sentenza di condanna, rinviando per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Catania.
Prostituzione
La Corte di Cassazione Penale, con sentenza 15 luglio 2024, n. 33336, ha annullato in parte la sentenza della Corte di Appello di Bari in materia di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 4 n. 7-bis della legge Merlin (L. 75/1958), relativa allo sfruttamento della prostituzione di persona tossicodipendente. Secondo i ricorrenti, nell’applicare l’aggravante in questione, che prevede il raddoppio della pena, la corte non aveva distinto tra i concetti di "tossicodipendenza" e di "dedizione all'uso di sostanze stupefacenti”, applicando l’aggravante a una persona che faceva uso di sostanze stupefacenti ma non ne era dipendente. La Cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso. Il termine “tossicodipendente” deve essere inteso alla luce della ratio della norma. Si riferisce pertanto a persone dedite al consumo di droga e disposte, per procurarsela, a concedersi sessualmente. Secondo la Corte, quindi, per la sua applicazione, non è necessario un accertamento medico-formale di tossicodipendenza.
La Corte d’appello di Ancona, nella sentenza n. 1837 emessa il 2 ottobre 2024, respinge il ricorso di una persona condannata per favoreggiamento della prostituzione nel 2023. L’imputato, gestore di tre distinti night club, organizzava la prostituzione di alcune sue dipendenti. La Corte d’appello ha confermato che costituisce favoreggiamento della prostituzione qualsiasi attività idonea ad agevolare e facilitare l'altrui prostituzione, chi, indipendentemente da intenti speculativi, attraverso la creazione di condizioni che rendano più agevole il concreto esercizio dell’attività. Detto reato si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a favorire l'esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la consapevolezza di agevolare tale attività, senza che abbia rilevanza il movente dell'azione, ininfluente ai fini della sussistenza del reato.
La Corte di Cassazione penale, Sezione III , sentenza 9 ottobre 2024, n. 9231, ha rigettato il ricorso contro una condanna per il reato di favoreggiamento della prostituzione in concorso con altri, ai sensi degli artt. 110 c.p. e 3, comma 1, n. 8, e 4, n. 7, l. n. 75/1958. Nel caso di specie, l’imputata aveva pubblicato sul sito digitale “Bakekaincontri” alcuni annunci pubblicitari promuovendo attività di meretricio di alcune ragazze, con il fine di reperire nuovi clienti. La ricorrente aveva affermato che la mera raccolta e pubblicazione di inserzioni pubblicitarie di soggetti che si offrono per incontri sessuali a pagamento, sia su carta stampata sia su piattaforme digitali, costituirebbe un’attività neutra, svincolata dall’esercizio del meretricio e non idonea, di per sé, a integrare gli estremi del reato., Secondo la Cassazione, pubblicare inserzioni pubblicitarie costituisce favoreggiamento della prostituzione se ad essa si affiancano ulteriori attività finalizzate a facilitare l’approccio. L’imputata non si è limitata a pubblicare degli annunci, ma si preoccupava anche di renderli il più possibile accattivanti al fine di incrementare progressivamente l’attività di meretricio esercitata dalle interessate.