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Corte Europea dei Diritti Umani: Caso H.D. c. Italia, violazione degli Articoli 3, 5 e 15 della CEDU

Illegittimità della detenzione amministrativa di minori in strutture per adulti in violazione degli Articoli 3, 5 e 13 della CEDU
Il contributo analizza la sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti umani per la detenzione illegittima di H.D. che ha costituito trattamento inumano e degradante (Articolo 3), violando il diritto alla libertà e alla sicurezza (Articolo 5) e quello al ricorso effettivo (Articolo 13).
"Aula della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo"
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Sommario

  • Introduzione
  • I fatti del caso
  • Le questioni legali sollevate
  • Il ragionamento e la decisione della Corte
  • Le implicazioni per l’ordinamento italiano
  • Alcuni precedenti giurisprudenziali rilevanti
  • Conclusione

Introduzione

Il 9 aprile 2026, la Corte Europea dei Diritti Umani ha emesso la sentenza del Caso H.D. v. ITALY (Application no. 41645/23), condannando l'Italia per la detenzione illegittima nel Centro d’accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.) di Isola di Capo Rizzuto, destinato ad adulti, di un minore non accompagnato per oltre cinque mesi. La Corte era stata chiamata a giudicare la compatibilità dell’operato dell’Italia nel caso di H.D. con gli articoli 3, 5 e 13 della CEDU. La sentenza evidenzia alcune delle carenze strutturali del sistema di gestione e detenzione delle persone in movimento in Italia, alla luce della Convenzione Europea dei diritti umani (CEDU).

I fatti del caso

All’epoca dei fatti, nel 2023, il ricorrente aveva diciassette anni e, a differenza di oggi, la legge italiana, in linea con gli standard internazionali ed europei, proibiva in ogni caso la collocazione di minori in centri di accoglienza per adulti.

Il ricorrente (H.D.), un cittadino del Burkina Faso, all’arrivo in Italia il 24 giugno 2023 è rimasto detenuto per cinque mesi nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.), in località Sant’Anna, nel Comune di Isola Capo Rizzuto (Crotone),  fino al 6 dicembre 2023, nonostante un mese dopo il suo arrivo avesse ottenuto un permesso di soggiorno in virtù della sua condizione di vulnerabilità. 

Secondo la Corte Europea, si è trattato di detenzione de facto essendogli stato impedito, senza alcuna spiegazione né orale né scritta, di allontanarsi dalla struttura, e perfino di consultare i suoi avvocati, ledendo il diritto all’equo processo. 

Un report ASGI suggerisce che anche  divieto di uscire dal centro sia una prassi, che riferisce essere “tipica dell’approccio hotspot” informalmente messo in atto nella struttura. L’edificio in questione è una ex struttura militare munita di recinzioni con filo spinato e sbarre alle finestre, dove la detenzione di minori, nota la Corte, non pare un’eccezione, ma piuttosto la regola: ve ne sarebbero più di 200 su un totale di 238 secondo ASGI. 

La Corte prende nota delle condizioni di detenzione evidenziate in un Report del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale: caratterizzate da 

  • sovraffollamento (830 persone in totale, a fronte di 641 posti per adulti); 
  • condizioni materiali e igienico sanitarie estremamente carenti (es. ASGI a marzo 2023 riferisce di aver raccolto diverse testimonianze circa l’insufficienza dell’assistenza sanitaria tanto che “diversi minori presentavano eritemi, bolle, ecc, dovute a scabbia, senza nessun trattamento e/o segnalazione da parte dei medici”;
  • mancanza delle necessarie strutture di accoglienza destinate ai minori (es. strutture e servizi educativi, ricreativi e psicologici per minori);
  • mancanza di una effettiva separazione tra adulti e minori, aggravata da diversi casi di molestie ai danni delle ospiti minorenni 

Per tutelare il loro assistito, i legali presentarono nell’ottobre 2023 un’istanza al tribunale di Catanzaro chiedendo un provvedimento urgente ai sensi dell’art. 700 c.p.c al fine di ottenere il trasferimento immediato in una struttura adeguata. L’udienza fu calendarizzata nel dicembre 2023, ma poi rinviata a luglio 2024. 

Di fronte alla mancata tempestività del procedimento  nazionale, il primo dicembre 2023 i legali del ricorrente si rivolsero alla Corte Europea, che dispose, come misura cautelare ai sensi dell’Articolo 39 del suo Regolamento, il trasferimento del minore in un centro per minori non accompagnati, eseguito il giorno seguente. 

Le questioni giuridiche sollevate

Il ricorrente sostiene che tre dei suoi diritti tutelati dalla CEDU fossero stati violati dalla privazione di libertà, subita durante la sua detenzione nel centro Sant’Anna, di cui gli era stato impossibile contestare la legittimità. In particolare il diritto alla libertà e alla sicurezza (Articolo 5, commi 1,2 e 4), il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti (Articolo 3) e il diritto ad un ricorso effettivo (Articolo 13, letto congiuntamente all’Articolo 3).

Nella sentenza la Corte ha esaminato e confermato l’ammissibilità dei tre capi ed ha conseguentemente giudicato nel merito delle tre presunte violazioni della CEDU. 

Il Governo ha contestato le violazioni dell’Articolo 3 e 13. Per quanto riguarda il primo, ha sostenuto che le condizioni di vita fossero complessivamente adeguate e che criteri specifici fossero stati stabiliti per quanto riguarda i minori, con un addendum al contratto di gestione del C.A.R.A. volto all’aumento del personale e dei servizi offerti. Circa la presunta violazione dell’Art. 13, ha sostenuto che il ricorrente non avesse utilizzato propriamente il ricorso alle misure provvisorie garantite dall’Articolo 700 c.p.c.

Il ragionamento e la decisione della Corte

In primo luogo, l’Articolo 5 viene ritenuto indiscutibilmente applicabile, poiché nemmeno il governo aveva contestato che si fosse verificata una privazione di libertà, ma invece ha negato che fossero stati esauriti i rimedi interni. Tuttavia, la Corte ha tenuto conto del fatto che, nonostante il ricorso di H.D. al rimedio proposto dal Governo, ci fossero voluti prima due e poi sei mesi perché l’autorità nazionale fissasse un’udienza, nonostante la procedura indicata nell’articolo 700 del c.p.c e la gravità della situazione denunciata. Pertanto, ha concluso che avesse esaurito i rimedi interni “nella misura in cui potevano essergli utili”, quando ha fatto richiesta di un provvedimento provvisorio della Corte Europea ed ha ritenuto ammissibile l’applicazione dell’Art. 5.

Inoltre ha osservato, che in quanto minore detenuto in un centro di accoglienza per adulti, la sua richiesta ai sensi dell’Articolo 5.4 fosse particolarmente urgente. Pertanto ha ritenuto che i quattro mesi impiegati per l’esame della richiesta di un minore ai sensi dell’Articolo 700 del C.p.c. non siano stati conformi al requisito di celerità del controllo giurisdizionale ai sensi dell’Articolo 5.4. 

Dunque i giudici hanno accertato la violazione del diritto alla libertà personale tutelato dall’Articolo 5 della CEDU. Ha riscontrato una violazione del primo comma per la detenzione senza base legale di una persona straniera con permesso di soggiorno minorenne in un centro per adulti per 5 mesi, fino alla misura urgente disposta dalla Corte stessa; del secondo comma per la mancata informazione sulle ragioni della detenzione e del quarto comma per la mancata decisione “entro un breve termine” sull’istanza ex. art. 700 c.p.c, trovando che il ritardo di quattro mesi fosse incompatibile con il requisito di celerità imposto dalla Convenzione. 

In secondo luogo la Corte, nel merito dell’Articolo 3, come in casi precedenti analoghi, esamina con attenzione l’appropriatezza delle condizioni e la presenza di servizi idonei, considerando l'età, la vulnerabilità dei bambini e la durata della loro permanenza. In particolare, osserva che: le condizioni materiali dei minori all’interno del Centro Sant’Anna in termini di alloggi, servizi igienici, routine non differissero da quelli forniti alla popolazione adulta della struttura; che non solo mancassero i servizi necessari per i minorenni, ma non anche una effettiva separazione tra i maggiorenni e gli oltre 200 minori; che la condizione dei minori fosse aggravata dall’impossibilità di uscire dalla stessa, in violazione dell’Articolo 5 e che il ricorrente sia stato trattenuto nel centro per più di cinque mesi. Infine, giudica l’addendum prodotto dal governo insufficiente, sottolineando l’insufficienza dei servizi al momento del soggiorno del ricorrente e affermando che il Governo non abbia fornito alcuna prova del fatto che il ricorrente fosse stato collocato in condizioni adeguate per un minore non accompagnato e che gli fossero stati forniti i servizi richiesti dalla sua situazione.

Dunque, considerando le condizioni di detenzione inadeguate per l’età e la vulnerabilità del soggetto nella sua specifica condizione di minore straniero non accompagnato,  la Corte conclude che H.D. sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti durante la sua detenzione illegale nel S.A.R.A., in violazione dell’Articolo 3 della CEDU.

In terzo luogo, la Corte esamina la presunta violazione del diritto ad un ricorso effettivo (Articolo 13) letto congiuntamente all’Articolo 3. Pertanto evidenzia che, affinché i diritti dei prigionieri siano tutelati in linea con l’Articolo 3 della CEDU, devono essere garantiti sia i meccanismi preventivi, per la cessazione della violazione, che quelli riparatori/di compensazione, per il risarcimento delle vittime. Inoltre, a seconda del caso i provvedimenti preventivi possono riguardare solo il detenuto interessato o comprendere misure più ampie che risolvano problemi sistemici di violazioni dei diritti dei detenuti, come nel caso del sovraffollamento.

La Corte riconosce che in Italia questo rimedio, nei casi di detenzione amministrativa di persone straniere, è costituito dal ricorso al giudice civile per ottenere un rimedio urgente ex art. 700 c.p.c., indicato dalla Corte Costituzionale come forma di tutela preventiva cautelare assicurativa (sentenza n. 96/2025).

In particolare, i giudici hanno esaminato se questo meccanismo preventivo fosse in grado di portare alla cessazione della presunta violazione e se fosse efficace nel caso in esame. La Corte ha concluso che, una combinazione di misure preventive e rimedi dei danni civili potrebbe essere sufficiente in altri casi (es. condizioni di vita precarie), ma che nel caso di un minore, il cui intero collocamento in un centro di accoglienza per adulti ed il conseguente stretto contatto con essi costituisce una violazione. Il provvedimento preventivo per essere efficace avrebbe dovuto garantire il suo trasferimento in una struttura idonea ad un minore e non solo migliorare le condizioni di vita nel centro. Inoltre, sottolineano come nel caso in esame, tale rimedio è comunque risultato inefficace, a causa del ritardo con cui il caso è stato trattato.

La Corte respinge l’obiezione del governo sull’esaurimento dei meccanismi di ricorso interni e conclude anche in questa parte delle sentenza che il ricorrente avesse fatto ricorso a rimedi interni suggeriti dal Governo nella misura in cui potevano essergli utili e che in assenza di ulteriori indicazioni da parte di quest’ultimo circa via procedurali alternative.

Dunque la sentenza ha accertato la violazione dell’Articolo 5 - Diritto alla Libertà e Sicurezza (commi 1, 2 e 4), dell’Articolo 3 - Proibizione della Tortura e dell’Articolo 13 - Diritto ad un Ricorso Effettivo letto congiuntamente all’Articolo 3, per la violazione del diritto ad un ricorso effettivo davanti al giudice nazionale, volto ad interrompere la violazione del diritto a non subire un trattamento inumano e degradante. Pertanto la Corte ha condannato lo Stato Italiano al pagamento di 6500 euro di danno non patrimoniale e 4000 di spese legali, a fronte dei 30.000 richiesti dal ricorrente. 

Le implicazioni per l’ordinamento italiano

Particolarmente interessante è il ragionamento della Corte in merito ai ritardi del controllo giurisdizionale.

Per quanto riguarda il comma 4 dell’articolo 5, ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse impossibile per il ricorrente contestare la legittimità della sua privazione di libertà o ottenere l’ordinanza di scarcerazione. Basandosi sul precedente Khlaifia e Altri c. Italia, la Corte ha ribadito che “la questione del rispetto del diritto a una decisione tempestiva deve essere determinata alla luce delle circostanze di ciascun caso”, ma che “poiché è in gioco la libertà dell'individuo, lo Stato deve garantire che il procedimento si svolga il più rapidamente possibile”. Inoltre, ha chiarito che “qualora la decisione di detenere una persona sia stata presa da autorità amministrative non giudiziarie, anziché da un tribunale, il criterio di “rapidità” del controllo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, si avvicina al criterio di “tempestività” di cui all’articolo 5, paragrafo 3”. Inoltre, ha sottolineato la necessità di una “particolare rapidità e diligenza da parte dei tribunali nazionali nel riesaminare la legittimità della loro detenzione”. (par. 75-78, H.D. c. Italia)

Alcuni precedenti giurisprudenziali rilevanti 

Rispetto all’Articolo 5.1, la corte aveva affermato in J.A. e Altri c. Italia (no. 21329/18) che questo, permette la detenzione “in buona fede” di richiedenti asilo o persone migranti prima che lo stato conceda l’autorizzazione all’ingresso, ma implica il “divieto di arbitrarietà” e deve avvenire sempre in condizioni e luoghi consoni ed “essere strettamente connessa allo scopo di impedire l’ingresso non autorizzato della persona nel paese”.

Aveva sottolineato come tale misura “non sia applicata a chi commette reati penali, ma a stranieri  che, spesso temendo per la propria vita, sono fuggiti dal proprio paese, e che la durata della detenzione non dovrebbe superare quella ragionevolmente necessaria per il fine perseguito”. 

In tale occasione aveva osservato come la questione relativa al momento in cui tale paragrafo cessa di applicarsi, per sopraggiunta autorizzazione formale all’ingresso o alla permanenza, dipenderà in larga parte dall’ordinamento nazionale, ma anche che se tali procedimenti non sono eseguiti con due diligence, cessano di essere conformi all’Articolo 5.1 (cfr. Khlaifia e Altri c. Italia, no. 16483/12, par. 90).

Con riferimento più specifico ai minori, la Corte aveva già riscontrato in diverse sentenze violazioni dell’articolo 3 in casi di collocamento in centri per migranti di minori accompagnati e non accompagnati o talvolta in centri di detenzione amministrativa (cfr. Darboe e Camara, par. 170-73). In tal merito, aveva già analizzato “ai sensi dell’Articolo 3 casi di minori, accompagnati e non, detenuti in aree separate di centri destinati anche agli adulti. In tali casi, la Corte ha valutato il modo in cui la separazione dagli adulti è stata effettivamente attuata, insieme all’idoneità generale dei locali per l’accoglienza dei minori, in combinazione con altri fattori, quali la giovane età dei ricorrenti e la durata del loro soggiorno” (par. 111,  H.D. c. Italia). (cfr. A.M. e altri c. Francia, n. 24587/12, §§ 49-53, 12 luglio 2016; M.D. e A.D. c. Francia, 57035/18, § 57 e 67, 22 luglio 2021; e N.B. e altri c. Francia, n. 49775/20, § 49, 31 marzo 2022).

Nel giugno 2024, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa aveva rinnovato la richiesta all’Italia di dare piena esecuzione alla sentenza J.A. e Altri c. Italia (no. 21329/18), interrompendo le pratiche illegali dell'approccio "hotspot” nel caso di Lampedusa. La comunicazione accennava, tra i casi affini all’hotspot di Lampedusa, anche alle illegittime privazioni di libertà nella struttura dove è stato detenuto H.D. in Isola di Capo Rizzuto (KR).

L’anno precedente una decisione analoga era giunta dal medesimo comitato sull’inadempienza alla esecuzione della sentenza Darboe e Camara c. Italia (no. 5797/17).

Conclusione

In questa occasione, la Corte EDU ha ribadito principi consolidati, ma spesso disattesi nella prassi, come il divieto di reprimere la libertà personale senza una base legale

Secondo Gian Luigi Gatta questa sentenza rappresenta “un monito per il Governo nell’organizzazione e nella gestione dei centri per i migranti: tanto più dopo che nel 2023, come si è detto, è stata resa possibile, seppur in via di eccezione, la destinazione di minori in sezioni di centri per adulti”. Sottolinea come le strutture che ospitano minori non accompagnati debbano garantire standard compatibili con l’Art. 3 CEDU non solo devono evitare “le condizioni di degrado purtroppo ben note e diffuse nei luoghi di detenzione”, ma anche “assicurare servizi e strutture a misura di minore”. Nota inoltre come questa debba sollevare una più ampia riflessione sulle strutturali e diffuse “condizioni delle carceri in Italia, spesso incompatibili con il principio di umanità della pena”. 

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