I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza italiana del 2024
Sommario
- Lavoro e tutela contro i licenziamenti discriminatori
- Previdenza e assistenza economica
- Permessi e congedi
- Diritto all’istruzione
- Altri profili di tutela: salute e detenzione
Lavoro e tutela contro i licenziamenti discriminatori
La Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 aprile 2024, n. 10744 ha chiarito che, dinanzi a una richiesta di avviamento obbligatorio al lavoro per una persona con disabilità, il rifiuto di assunzione è legittimo solo se il datore di lavoro fornisce prova rigorosa di incompatibilità assoluta tra lo stato di salute del lavoratore e tutte le mansioni disponibili in azienda.
La Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 07 novembre 2024, n. 28657 ha esteso la tutela del lavoratore con disabilità anche all’orario di lavoro, stabilendo che la modifica unilaterale della collocazione oraria in un contratto part-time può risultare illegittima se incompatibile con le esigenze terapeutiche o funzionali del disabile.
In tema di licenziamenti per superamento del periodo di comporto (durata massima delle assenze per malattia), la Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 06 settembre 2024, n. 24052 ha evidenziato come la considerazione del solo aspetto oggettivo dell’astratta gravità o particolarità delle patologie possa degenerare in una discriminazione del soggetto con disabilità. Se il contratto collettivo non scorpora le assenze strettamente legate alla disabilità dalla valutazione generale, il lavoratore con disabilità subisce uno svantaggio. In tal senso, la sentenza della Cassazione Civile, sez. lavoro, 22 maggio 2024, n. 14316 ha precisato che, qualora lo stato di disabilità sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza, il datore di lavoro ha l'onere preventivo di accertare se le assenze siano connesse a tale condizione prima di procedere al licenziamento per eccesso di assenze dal lavoro. Ciò richiede una fase di confronto tra le parti per individuare "accomodamenti ragionevoli".
Il datore di lavoro commette una discriminazione anche qualora licenzi un dipendente con disabilità, violando gli obblighi di rimozione degli ostacoli (Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 maggio 2024, n. 14307). Inoltre, in caso di riorganizzazione aziendale (Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 02 luglio 2024, n. 18094), affinché il licenziamento operi legittimamente, è necessario che una commissione medica accerti l'impossibilità definitiva di reimpiego della persona con disabilità.
La giurisprudenza del 2024 promuove l' “accomodamento ragionevole” a criterio guida. Nell’ordinanza del 26 febbraio 2024 n. 5048, la Suprema Corte ha annullato una decisione che negava l'assunzione di un operatore socio-sanitario ritenuto non idoneo per l'azienda a causa di limitazioni funzionali. La Corte ha ribadito che il giudice deve valutare in concreto se l'ambiente di lavoro possa essere adattato, se sono o meno praticabili “accomodamenti ragionevoli” per rendere l’ambiente lavorativo compatibile con le limitazioni funzionali del soggetto. Tale verifica sugli “accomodamenti ragionevoli” si trova anche nella sentenza della Cassazione Civile, sez. lavoro, 21 novembre 2024, n. 30080, la quale statuisce che il rifiuto del lavoratore oncologico di prendere servizio in una sede distante dall’abitazione può essere giustificato (ex art. 1460 c.c.) se l'azienda non ha preliminarmente verificato la fattibilità di accomodamenti atti a tutelare le esigenze di vita e di cura del prestatore.
Previdenza e assistenza economica
La Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 novembre 2024, n. 30152 ha chiarito il corretto momento temporale per la verifica del requisito anagrafico per la pensione di inabilità civile, confermando che la domanda può essere presentata solo prima del compimento dell’età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta se lo stato invalidante si perfeziona entro tale data, anche se l’età pensionabile è stata successivamente innalzata. In questo modo si evita che modifiche normative successive possano precludere il diritto a prestazioni già richieste in tempo utile.
Il Tribunale di Modena, sez. lavoro, sentenza 19 settembre 2024, n. 708 ha ribadito i limiti all’esercizio dell’azione di ripetizione dell'indebito relativa alle prestazioni assistenziali erogate in favore degli invalidi civili. Si è affermato che l’eventuale accertamento della carenza dei requisiti costitutivi del diritto non ha effetti retroattivi, a condizione che il beneficiario abbia agito in buona fede. Ne consegue che l’obbligo di restituzione delle somme percepite decorre esclusivamente dall’adozione del provvedimento formale di revoca.
Permessi e congedi
La Cassazione Civile, sez. lavoro, ordinanza 11 settembre 2024, n. 26417 ha ribadito la stretta correlazione tra il beneficio previsto dall’art. 33.6, l. n. 104/1992 (permessi di lavoro per il lavoratore con disabilità) e le esigenze assistenziali della persona con disabilità. In tale prospettiva, il datore di lavoro non ha facoltà di sindacare circa la scelta dei giorni di fruizione di tali permessi o contestare la prestazione dell’assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro. Ne consegue che la prestazione assistenziale resa in orari parzialmente divergenti da quelli di servizio non integra gli estremi dell'abuso del diritto, configurandosi piuttosto come una modalità legittima di soddisfacimento dei bisogni vitali della persona con disabilità. Tale diritto, qualificabile come obbligazione di durata, sorge con la domanda amministrativa e permane inalterato fino a un eventuale accertamento di mutamento delle condizioni fattuali (Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 28 novembre 2024, n. 30628).
Un ulteriore versante di tutela riguarda il diritto alla scelta della sede di lavoro e l'opposizione al trasferimento (art. 33.5, l. n. 104/1992). Sul punto, la Cassazione Civile, sez. lavoro, ordinanza 02 gennaio 2024, n. 47 ha chiarito che al datore di lavoro spetta l’eventuale onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative che potrebbero costituire un ostacolo all’accoglienza della richiesta del lavoratore. Il giudice di merito è chiamato a operare un bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e il diritto alla salute e all'integrità familiare, valorizzando le esigenze di cura ogniqualvolta le ragioni datoriali non risultino effettive o insostituibili. Tale principio è stato recepito anche dalla giustizia amministrativa (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 08 ottobre 2024, n. 1132), che ha censurato i provvedimenti di diniego al trasferimento temporaneo motivati in modo generico, imponendo all'Amministrazione un obbligo di motivazione specifica e puntuale.
Diritto all’istruzione
Il TAR Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza 13 marzo 2024, n. 1708 ha consolidato l'orientamento circa l'obbligatorietà del sostegno integrale in presenza di disabilità grave (art. 3.3, l. 104/1992). Il caso è scaturito dalla contestazione di un ricorrente in merito all'insufficienza delle ore di sostegno assegnate rispetto alle effettive esigenze del minore; in tale sede, è stata richiesta l’assegnazione di un docente specializzato per l’intero orario scolastico, oltre al risarcimento dei danni subiti per la carenza di supporto. La sentenza evidenzia come le determinazioni del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) siano centrali e vincolanti per l'Amministrazione, configurando la mancata assegnazione di un monte ore adeguato alle reali esigenze del minore come un comportamento illecito. Conseguentemente è stata riconosciuta la responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, condannata al ristoro del danno per ogni mese di mancata fruizione del supporto, rafforzando la tutela giuridica degli alunni con disabilità e dei loro familiari.
Il TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, sentenza 16 ottobre 2024, n. 815, si è pronunciato circa l'applicabilità delle deroghe all'obbligo scolastico in presenza di particolari situazioni di salute. Il Tribunale ha legittimato la deroga all'obbligo di passaggio al grado di istruzione superiore, riconoscendo il diritto al trattenimento presso la scuola dell'infanzia richiesto dai genitori di un minore con bisogni speciali. La pronuncia sancisce la prevalenza del diritto alla salute sulla rigidità dei cicli scolastici, imponendo un bilanciamento dei valori costituzionali che privilegi una valutazione individualizzata del caso.
Altri profili di tutela: salute e detenzione
La Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 04 novembre 2024, n. 40488 ha chiarito i limiti e le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare speciale in presenza di figli con disabilità, sottolineando l’importanza dell’accertamento formale e rituale della gravità della disabilità secondo la legge 104/1992. Ciò garantisce uniformità applicativa e tutela dei diritti sia del detenuto sia del minore con disabilità.
La Corte d’Appello di Palermo, Sez. I, sentenza 23 settembre 2024, n. 1518, ha affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative all'attuazione del P.A.I. (Progetto Assistenziale Individualizzato) predisposto ai sensi dell'art. 14 della l. n. 328 del 2000. Infatti, a seguito dell'adozione di tale atto, la persona con disabilità acquista il diritto soggettivo all'effettiva erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa da parte della P.A.
Il TAR Campania, Salerno, Sez. III, sentenza 05 novembre 2024, n. 2086, ha ridefinito i limiti della discrezionalità amministrativa nell’ambito della programmazione sanitaria. Il caso trae origine dal ricorso presentato dai genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico contro l’ASL di Avellino, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto della figlia a un trattamento ABA (Applied Behaviour Analysis) per almeno 25 ore settimanali, oltre a supervisione e parent training. L’Azienda Sanitaria Locale aveva predisposto un piano terapeutico basato su delibere regionali che imponevano tetti orari rigidi differenziati per fasce d’età. Il TAR ha accolto il ricorso, annullando parzialmente le relative delibere della Regione e della ASL nella parte in cui fissavano limiti orari inderogabili. La sentenza ha affermato che i piani terapeutici per minori con disturbi dello spettro autistico devono rispondere a un principio di personalizzazione e ha riaffermato la competenza esclusiva del giudice amministrativo in materia di trattamenti sanitari individualizzati, sottolineando l’obbligo di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in conformità alle linee guida nazionali e alla normativa statale, assicurando così una tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute.