migrazione

Il Parlamento europeo approva in prima lettura il regolamento sul rimpatrio/deportazione dei cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nei paesi dell’Unione. Regole più dure e meno garanzie

Un giovane migrante del Darfur aspetta di raggiungere l'Inghilterra da Calais, in Francia.
© UNICEF/Laurence Geai

Il 26 marzo 2026, il Parlamento europeo ha approvato, con alcune modifiche significative rispetto alla bozza della Commissione (COM(2025)101 final), la proposta di regolamento relativa al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul territorio dell'Unione europea. Il provvedimento è passato con 389 voti favorevoli, 206 contrari e 32 astenuti, e dovrà ora affrontare il confronto interistituzionale tra Parlamento e Consiglio (il cosiddetto "trilogo") prima dell'approvazione definitiva. Il regolamento si inserisce nel quadro del "Patto su migrazione e asilo" approvato dall'UE nel 2024, le cui misure entreranno gradualmente in vigore a partire dall'estate 2026, e mira ad armonizzare le pratiche nazionali di rimpatrio che, nel quadro della "direttiva rimpatri" del 2008, si erano rivelate frammentate e poco efficaci. A livello europeo, infatti, solo il 20% dei rimpatri viene effettivamente eseguito.

Struttura, principi generali. Rimpatrio o deportazione?

Il regolamento è suddiviso in nove capitoli. Il primo stabilisce che le nuove norme si applicano ai cittadini di paesi terzi in situazione irregolare, ossia coloro che non soddisfano le condizioni previste dal Codice Schengen per l'ingresso o il soggiorno nell'UE. Gli Stati membri possono derogare alle norme del regolamento in alcuni casi specifici, ad esempio nei confronti di persone respinte alla frontiera o intercettate durante tentativi di ingresso illegale, nel rispetto di alcuni principi minimi, tra cui il principio di non-refoulement. Il regolamento definisce inoltre in modo ampio il concetto di "paese di rimpatrio", che può essere non solo il paese di origine del migrante, ma anche un paese di transito, un paese in cui il migrante abbia diritto di residenza, un paese terzo considerato "sicuro" per lo straniero richiedente asilo, oppure uno Stato con cui l'UE abbia concluso un accordo per l'istituzione di un "centro per i rimpatri" (return hub). Questa definizione allargata ha portato alcuni osservatori e organizzazioni della società civile a ritenere che il termine "deportazione" sarebbe più appropriato rispetto a "rimpatrio" (return, retour, retnoro, Rückkehr) per descrivere le misure previste dal regolamento, anche perché il cosiddetto rimpatrio volontario risulta soggetto a tali pressioni e accompagnato da sanzioni così significative in caso di mancata effettuazione, da risultare, nei fatti, obbligatorio. Pertanto, quando in questo testo si parla di rimpatrio, si può intendere deportazione o espulsione.

Decisione di rimpatrio e divieto di ingresso

Il Capo II disciplina le procedure di rimpatrio. La decisione di rimpatrio deve essere adottata dallo Stato membro sul cui territorio si trova il migrante irregolare e deve rispettare il formato standard dell'ordine di rimpatrio europeo. Essa è automaticamente esecutiva in tutti gli Stati membri senza bisogno di ulteriori controlli amministrativi: questo è uno dei principali passaggi del regolamento. Un ordine di rimpatrio può essere accompagnato da un divieto di ingresso, che può essere permanente per i migranti ritenuti rappresentare un rischio per la sicurezza, mentre negli altri casi la durata è valutata caso per caso. Il Parlamento europeo ha introdotto la possibilità di revocare il divieto di ingresso qualora il migrante rimborsi le spese sostenute dallo Stato per il suo rimpatrio, una disposizione che crea un evidente doppio standard a vantaggio dei migranti economicamente più abbienti.

Rimpatrio volontario o ordine di allontamento

Una volta adottata la decisione di rimpatrio, il migrante ha un termine massimo di 30 giorni per lasciare volontariamente il paese. Se non ottempera, lo Stato emette un ordine di allontanamento, che deve necessariamente indicare lo Stato verso cui il migrante deve essere trasferito. L'ordine può prevedere misure coercitive, tra cui la detenzione, qualora sussista il pericolo di fuga o il migrante rappresenti un rischio per la sicurezza. Le operazioni di allontanamento devono essere monitorate dallo Stato, tramite un organismo indipendente, per garantire il rispetto degli standard relativi ai diritti umani.

Regime speciale per i migranti “pericolosi”

Il regolamento dedica particolare attenzione ai migranti considerati un rischio per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. L'articolo 16 introduce una lista di individui la cui pericolosità non è necessariamente accertata, ma solo presunta. Vi rientrano coloro per i quali esistano "indizi concreti" di aver commesso gravi reati o di avere intenzione di commetterli. Per questi soggetti sono previste misure più severe: il divieto di ingresso può essere permanente, l'ordine di allontanamento deve essere emesso con procedura prioritaria e la sua impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo l’invocazione del principio di non-refoulement. La detenzione di tali soggetti può protrarsi oltre il termine massimo di 24 mesi, per un periodo indefinito – una disposizione particolarmente preoccupante, che configura di fatto una pena senza condanna.

I “return hubs”. Una normalizzazione del “modello Albania”?

Una delle novità più rilevanti del regolamento è la possibilità di trasferire i migranti irregolari in Stati esterni all'UE, previa conclusione di accordi o intese con tali Stati. L'articolo 17 precisa che solo i paesi terzi in cui i diritti umani internazionalmente riconosciuti sono rispettati e in cui vige il principio di non-refoulement possono essere partner di tali accordi. Questi "return hub" rappresentano una forma avanzata di esternalizzazione della gestione dell'immigrazione, ma non possono essere utilizzati per lo svolgimento di procedure di determinazione dello status di rifugiato né per procedure giudiziarie di garanzia. La norma europea quindi si discosta dall’originario progetto contenuto negli accordi Italia-Albania del 2023, che prevedevano l’esternalizzazione anche delle procedeure di verifica dello status di rifugiato. I minori stranieri non accompagnati non possono essere trasferiti verso questi centri. Permangono forti preoccupazioni sull'effettiva applicazione degli standard internazionali ed europei in materia di diritti umani sul territorio di Stati esterni all'UE, preoccupazioni condivise anche dal Comitato economico e sociale dell'Unione.

Obblighi del migrante e misure restrittive 

Il regolamento impone ai migranti irregolari numerosi obblighi di cooperazione con le autorità statali, tra cui la consegna di documenti personali anche in formato digitale, il divieto di usare alias o documenti contraffatti, la fornitura di informazioni sui propri spostamenti e sui familiari, e il divieto di ostacolare “fisicamente” l'esecuzione del rimpatrio. I migranti possono essere perquisiti, anche senza il loro consenso, e i loro dispositivi elettronici possono essere sequestrati. Anche in assenza di specifici rischi di fuga, possono essere soggetti a misure restrittive della libertà di circolazione, come l'obbligo di risiedere in una determinata area geografica o di presentarsi periodicamente alle autorità. In caso di inosservanza, la misura applicabile diventa la detenzione amministrativa (trattenimento).

Garanzie e rimedi

Il Capo IV disciplina le garanzie e i rimedi a disposizione dei migranti. Questi hanno diritto a essere informati delle procedure che li riguardano e della possibilità di impugnare le misure adottate nei loro confronti. È prevista l'assistenza legale gratuita da parte di un professionista qualificato, ma solo su richiesta e in base alle disponibilità finanziarie del migrante. Il termine per impugnare gli atti è fissato in un massimo di 14 giorni. La norma più controversa riguarda l'effetto sospensivo dei ricorsi: il Parlamento europeo ha stabilito che l'impugnazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione della misura di rimpatrio, lasciando alla discrezionalità del giudice la decisione in merito. Questa disposizione, insieme ai tempi molto ristretti per presentare ricorso, rende le garanzie poco efficaci nella pratica.

Detenzione amministrative (trattenimento)

La detenzione amministrativa può essere disposta in diversi casi, tra cui il rischio di fuga, la mancata cooperazione con le autorità, la pericolosità per la sicurezza e la necessità di accertare l'identità del migrante. Il rischio di fuga può essere presunto sulla base di una varietà di comportamenti e valutazioni predittive. La durata massima della detenzione è fissata a 12 mesi, prorogabili fino ad altri 12 in presenza di determinate circostanze, con l'eccezione dei migranti pericolosi che possono essere trattenuti per un periodo indefinito. Le condizioni di detenzione prevedono l'accesso a spazi all'aria aperta e la possibilità di contattare familiari e avvocati, ma gli Stati dispongono di ampi margini di discrezionalità per imporre restrizioni, compreso quando devono fronteggiare un numero crescente di procedure. I minori e le famiglie con minori possono essere trattenuti solo come misura estrema, ma non sono esplicitamente esclusi dalla detenzione.

Riammisisone, cooperazione tra Stati e scambio di dati 

Il regolamento disciplina anche la procedura di riammissione del migrante nello Stato di destinazione e prevede la possibilità di avvalersi della cooperazione di Frontex. Il Parlamento europeo ha introdotto un collegamento esplicito tra le politiche di riammissione e quelle dell'UE in materia di sviluppo, commercio internazionale e visti: una scarsa collaborazione degli Stati terzi nel riammettere i propri cittadini irregolari potrebbe tradursi in restrizioni commerciali o sui visti. Il regolamento prevede inoltre un ampia possibilità per gli Stati membri di scambiarsi dati personali sensibili relativi ai migranti irregolari, inclusi dati biometrici, informazioni su condanne penali e condizioni mediche, che possono essere trasmessi anche a Stati terzi nel rispetto del regolamento sulla protezione dei dati personali.

Conclusioni

Il regolamento presenta numerosi aspetti problematici dal punto di vista dei diritti dei migranti irregolari. La durata massima della detenzione di 24 mesi, estendibile indefinitamente per i soggetti “pericolosi”, configura di fatto una pena senza condanna. L'assenza di effetto sospensivo automatico dei ricorsi giurisdizionali, unita ai tempi molto ristretti per la loro impugnazione, rende le garanzie poco efficaci. Le condizioni di detenzione lasciano ampi margini di discrezionalità agli Stati, senza adeguati meccanismi di monitoraggio indipendente. L'esternalizzazione della gestione dei migranti verso i "return hub" solleva seri interrogativi sull'effettiva tutela dei diritti umani al di fuori del territorio dell'UE. Infine, il legame tra collaborazione in materia di riammissione e politiche di cooperazione diplomatica e commerciale con Stati terzi rischia di subordinare la tutela dei diritti individuali a considerazioni di ordine meramente geopolitico o economico. Inoltre, come osserva il Comitato economico e sociale nel suo parere del settembre 2025, a questa politica "aggressiva" sui rimpatri non si associano misure altrettanto vigorose per la promozione di percorsi migratori legali e sicuri. Tutti questi aspetti dovrebbero essere rivisti nel corso del negoziato interistituzionale che si apre ora tra Parlamento, Commissione e Consiglio. Come minimo, dovrebbe essere reinserita l’indicazione di una durata massima del trattenimento dei migranti “pericolosi”, ridotta la durata della detenzione per gli altri sotto i 24 mesi, ripristinato l’effetto sospensivo dell’impugnazione giurisdizionale dell’ordine di allontanamento, e l’esclusione della misura del trattenimento per i minori.

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migrazione diritti umani Parlamento europeo