I rimpatri volontari assistiti non siano strumenti di “remigrazione”. Un commento al decreto-legge 55/2026
1. Il decreto-legge n. 55/2026 del 24 aprile 2026, la cui legge di ratifica è oggetto di questa nota, è stato presentato dal Governo allo scopo di correggere la norma di cui all’art. 30-bis del decreto-legge 23/2026, come convertito dalla legge 54/2026, adottata lo stesso 24 aprile.
La richiesta rivolta al Presidente della Repubblica di promulgare un decreto-legge finalizzato ad emendare una norma che la stessa Presidenza della Repubblica ha segnalato come potenzialmente incostituzionale, norma questa introdotta dal Parlamento in sede di conversione di un precedente decreto-legge, rappresenta una procedura atipica e senza precedenti. Tale procedura potrebbe mettere in luce la superficialità con cui talvolta si procede alla normazione in materia di immigrazione, di diritti e di garanzie dei cittadini stranieri migranti, richiedenti asilo o vittime di tratta. Tuttavia, questa nota concerne esclusivamente il contenuto normativo del nuovo decreto e non gli aspetti procedurali.
2. La norma prevista all’art. 30-bis del decreto-legge 23/26, introdotta dal Senato in sede di conversione e che ragioni di calendario parlamentare hanno impedito di riformare, ha modificato l’art. 14-ter del D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche (testo unico in materia di immigrazione) prevedendo un compenso monetario a favore degli avvocati che avessero contribuito a portare a buon fine il rimpatrio volontario assistito di un cittadino straniero. Fin da subito, la disposizione era parsa a molti in conflitto con il diritto alla difesa, incompatibile con la deontologia degli avvocati e in contrasto con i principi dello stato di diritto. Non essendovi tempo per apportare modifiche al testo della legge di conversione senza che ciò comportasse la decadenza del decreto-legge nella sua interezza per scadenza dei termini di conversione, la scelta del Governo, avallata dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene, è stata di procedere alla conversione definitiva del decreto-legge, immediatamente promulgato dal Presidente della Repubblica, e di presentare contestualmente il testo di un nuovo decreto-legge, il n. 55/2026, che modifica il controverso articolo 30-bis.
3. Il nuovo decreto-legge 55/2026 del 24 aprile 2026, che dovrà essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni, prevede due significative modifiche al regime dei rimpatri assistiti disciplinato dall’articolo 14-ter del Decreto Legislativo 286/1998, come modificato dall’articolo 30-bis del decreto-legge 23/2026.
In primo luogo, il contributo economico da parte dello Stato per l’avviamento di programmi di rimpatrio assistito (calcolato nella misura di 615 euro per ogni pratica avviata) è riconosciuto non solo ai rappresentanti legali (avvocati) dei migranti, ma anche ad altri rappresentanti che li sostengono nella procedura di rimpatrio assistito. La cifra accantonata per il pagamento di tali prestazioni è leggermente aumentata e dovrebbe raggiungere a regime, per il 2027 e il 2028, il valore di 561.495 euro all’anno. La misura si intende limitata al triennio 2026 al 2028, salvo eventuali rinnovi.
In secondo luogo, si prevede che il compenso sia corrisposto al termine del procedimento di rimpatrio volontario assistito, ma indipendentemente dall’esito dello stesso, ossia anche qualora il migrante non lasci effettivamente il territorio italiano.
Un decreto del Ministero dell’interno, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, determinerà i criteri per individuare quali “rappresentanti muniti di mandato” abbiano titolo a ricevere il contributo e secondo quali modalità, ovvero quando il procedimento si rimpatrio volontario assistito si possa considerare concluso, ancorché prima dell’eventuale effettiva partenza.
4. La riscrittura dell’art. 30-bis proposta dal Governo non appare in alcun modo soddisfacente e sarebbe stato preferibile procedere alla completa abrogazione della norma contestata e delle altre disposizioni tese a modificare l’art. 14-ter D.Lgs. 286/1998.
Pertanto, il contenuto del decreto-legge, certamente necessario per sanare il vulnus prodotto dalla legge 54/2026, dovrebbe avere il seguente tenore:
Articolo 1
L’articolo 30-bis del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.
Di conseguenza, all'articolo 14-ter del testo unico sull’immigrazione, vengono soppresse le parole: “con il Consiglio nazionale forense,” al comma 1; al comma 2, vengono altresì eliminate le parole: “e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis”; e il comma 3-bis è integralmente abrogato.
In altre parole, il nuovo intervento normativo, senza dubbio necessario ed urgente, ha come unico scopo quello di eliminare ogni conseguenza giuridica derivante dalla riforma dell’art. 14-ter del testo unico sull’immigrazione, conseguente al decreto-legge 23/2026, ristabilendo così l’assetto originario dell’istituto.
5. La riforma proposta tramite il decreto-legge “correttivo” n. 55/2026 nella presente formulazione non cattura le motivazioni fondamentali che rendevano irricevibile e contraddittoria la riformulazione dell’art. 14-ter del testo unico operata dal decreto-legge 23/2026.
Pur eliminando due macroscopici motivi di illegittimità, ovvero la riserva della misura premiale esclusivamente a favore degli avvocati e la condizionalità della sua corresponsione all’“effettiva partenza” del migrante, la norma in esame conserva forti elementi di incongruità. Essa, infatti, non appare in alcun modo ragionevolmente allineata con l’obiettivo, più volte affermato dalla normativa europea e posto a giustificazione della riforma tentata dal decreto 23/2026, di rafforzare l’istituto del rimpatrio volontario assistito e, minando il rapporto di fiducia tra cittadino straniero e operatore (avvocato o meno) incaricato di accompagnarlo nella procedura di rimpatrio assistito, potrebbe finire per ridurre, in luogo di incrementarlo, il ricorso a tale istituto. Anche se apparentemente tesa ad allargare le possibilità di scelta del cittadino straniero, ampliando la platea dei soggetti a cui affidarsi per la procedura di rimpatrio volontario assistito al di là dei professionisti legali, la riforma vincola strettamente il migrante a fare riferimento a un ristretto novero di professionisti, tutti appartenenti alla stessa struttura: l’ente attuatore dei progetti di rimpatrio assistito. Di conseguenza, la riforma intacca anche la professionalità degli operatori che lavorano a contatto con i cittadini stranieri e l’efficacia complessiva dell’azione di promozione dei diritti dei migranti e a sostegno della loro integrazione.
6. Il primo punto critico della misura proposta riguarda la sua adeguatezza.
Il numero di persone che aderiscono alla procedura del rimpatrio assistito e della reintegrazione ammonta a qualche centinaio all’anno.
La relazione tecnica al disegno di legge per la conversione del decreto-legge 23/2026, consegnata alla Camera il 21 aprile 2026, riferiva che le procedure di rimpatrio assistito avviate tra il 2023 e il 2025 erano state circa 2.500 (le partenze effettive sarebbero state circa 1.100, ma anche questo dato non è facile da ricostruire: i dati per il 2022 e 2023 non sono disponibili; per il 2024, anno a partire dal quale i rimpatri sono operati dalla sola Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), quest’ultima dichiara di averne realizzati 290; il dato di 675 rimpatri nel 2025, invece, come vedremo, è fornito dallo stesso Ministero dell’Interno).
La relazione alla legge calcolava pertanto che si potesse puntare, per il triennio 2026-2028, a una media di 800 procedure di rimpatrio all’anno e, in relazione a tale quota, prevedeva un ammontare di spesa per gli incentivi agli avvocati da coinvolgere pari a 492.000 euro all’anno (615 euro per 800 procedure).
La relazione tecnica al nuovo disegno di legge di conversione del decreto-legge 55/2026, presentata qualche giorno dopo, sulla base degli stessi dati, ritocca verso l’alto la media dei procedimenti di rimpatrio assistito nel triennio pregresso a 830 all’anno. A questa base propone di aggiungere, presumibilmente alla luce della più ampia platea dei potenziali beneficiari della misura incentivante, un ulteriore 10%, portando la media dei procedimenti di rimpatrio assistito da attivare nel triennio 2026-28 a 913 (la spesa, in questo modo, sale a 561.495 euro all’anno: 615 euro per 913 procedure), numero comunque esiguo rispetto agli obiettivi sottesi al provvedimento in esame, come sotto argomentato.
7. La prima perplessità che suscita la misura proposta riguarda quindi la sorprendente rapidità con cui si è passati dal prevedere, il 21 aprile, 800 domande di rimpatrio assistito all’anno per il prossimo triennio, a ipotizzarne 913 il 24 aprile, confidando solo nell’attrattività dell’incentivo economico previsto per i rappresentanti dei cittadini stranieri. Non pare, infatti, sia stata condotta alcuna ricerca specifica in merito all’effettiva disponibilità di avvocati e operatori dell’OIM (è infatti quest’ultima organizzazione internazionale l’ente attuativo incaricato di realizzare i rimpatri volontari assistiti) a modificare la loro azione in modo da giustificare tali incrementi.
È vero che il 2025, con i suoi 675 casi di rimpatri effettivamente portati a compimento, contro i 290 del 2024, sembra inaugurare una tendenza al rialzo di questa componente all’interno delle politiche di “ritorno” perseguite dal Governo italiano e caldeggiate dall’Unione europea. Ma è possibile che l’incremento sia attribuibile proprio al consolidarsi del ruolo dell’OIM quale soggetto attuatore unico. Una delle principali raccomandazioni contenute nella delibera del 2022 della Corte dei Conti per aumentare l’efficienza del dispositivo consisteva, infatti, nell’affidare tale compito a un unico ente attuatore anziché a una pluralità di soggetti, come era stato fatto fino al 2023. Il contributo FAMI da 15 milioni è attualmente gestito dall'OIM con il progetto RI.VOL.ARE IN RE.TE.
8. In ogni caso, anche un incremento dell’ordine di quello prefigurato dalla nuova misura non sembra in grado di ribaltare il rapporto tra rimpatri coattivi e rimpatri volontari assistiti. Per raggiungere tale risultato sembrerebbe necessario uno sforzo ben più robusto e organico di quello consistente nell’attribuire ad avvocati e operatori sociali un incentivo di 615 euro per singola pratica espletata. Se anche il risultato di formalizzare circa 900 procedimenti di rimpatrio volontario assistito all’anno venisse raggiunto, resta intatto il rischio che solo una quota intorno al 50% di tali procedimenti si concluda con l’effettiva partenza del cittadino straniero.
9. I dati sui rimpatri assistiti non sono di facile lettura. Si può osservare, infatti, che le misure di rimpatrio assistito non riguardano solo gli stranieri irregolari, ma anche gli stranieri regolarmente soggiornanti e che possono accedere a tali programmi in quanto soggetti vulnerabili, vittime di tratta, richiedenti o titolari di protezione internazionale o speciale, o ancora minori non accompagnati per i quali il rimpatrio costituisce best interest.
Secondo quanto precisato dallo stesso Ministero dell’Interno,nel 2025, a fronte dei 6.097 rimpatri effettuati, di cui 2.897 forzosi con scorta, 1.887 forzosi senza scorta e 1.313 volontari (ossia posti in essere spontaneamente da cittadini stranieri “ottemperanti” dopo aver ricevuto un provvedimento di espulsione), i rimpatri volontari assistiti con reinserimento (tutti, dal 2024, effettuati dall’OIM) sono stati 675, circa un decimo del totale. A questi si aggiungono, naturalmente, i rientri spontanei degli stranieri che lasciano l’Italia autonomamente. Il Cruscotto statistico del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, certifica che i migranti entrati irregolarmente (“sbarcati”) in Italia nel 2025 sono stati 66.296.
10. La Corte dei Conti, nella Deliberazione 12 maggio 2022, n. 10/2022/G, osservava che “nel periodo 2018 – 2021 i rimpatri volontari assistiti con reintegrazione sono stati l’11,06% dei rimpatri forzosi e corrispondono all’1,60% dei migranti sbarcati in Italia nel medesimo periodo”. La Corte concludeva che “[i]n Italia, l’attuazione dei programmi di RVA&R [rimpatrio volontario assistito e reinserimento] ha visto, in linea generale, il conseguimento di risultati inferiori agli obiettivi assegnati”.
Applicando gli stessi parametri della Corte dei Conti e utilizzando i dati del 2025, potremmo dire che i rimpatri volontari assistiti con reintegrazione rappresentano il 14,10% dei rimpatri forzosi e corrispondono all’1,01% dei migranti entrati irregolarmente. Pur riconoscendo un certo progresso rispetto alla situazione fotografata nel 2022 dalla Corte dei Conti, non si può dire che la tendenza a dare effettiva priorità ai rimpatri volontari, e in particolare a quelli assistiti per reintegrazione, si sia consolidata.
Il nostro paese resta tra quelli in Europa in cui la quota di rimpatri forzosi è di gran lunga prevalente rispetto ad altre modalità, sia nei fatti sia sul piano simbolico, mediatico e del dibattito politico. Sono infatti numerose le occasioni in cui esponenti del governo hanno rivendicato con soddisfazione il contributo italiano alle decine di migliaia di “rimpatri volontari” realizzati da paesi come Libia e Tunisia con la collaborazione dell’OIM, sul carattere “volontario” dei quali è ammesso nutrire riserve, cosi come sull’esito positivo di questi rientri rispetto alle possibilità reali di questi migranti di ricostruirsi un progetto di vita nel paese di origine.
11. Se l’obiettivo è quello di dare realmente priorità al rimpatrio volontario rispetto a quello forzoso, non per attuare surrettiziamente forme di “remigrazione”, ma per sostenere progetti genuini e consapevoli di rientro da parte dei migranti, la misura consistente nel “premiare” i rappresentanti legali e gli altri operatori coinvolti nelle procedure appare radicalmente inadeguata e del tutto sproporzionata rispetto alle ben più ingenti misure adottate per impedire l’ingresso, limitare la mobilità e rimpatriare o deportare in altri stati i migranti in situazione di irregolarità.
Invece di fornire incentivi al rappresentante del migrante o a chi lo sostiene nella procedura, sembrerebbe più ragionevole offrire incentivi e aiuti di portata sostanziale (sostanzialmente maggiori di quelli attualmente erogati) direttamente al migrante interessato.
12. La misura introdotta, anche se non condiziona più l’erogazione dell’incentivo all’effettiva partenza del cittadino straniero, incide comunque negativamente sul rapporto fiduciario che dovrebbe esistere non solo tra il migrante e il suo rappresentante legale, ma anche tra il cittadino straniero e qualunque operatore incaricato di fornirgli assistenza, consulenza e sostegno in una scelta, per certi versi drammatica e lacerante, quale può essere quella del rimpatrio assistito. La norma sembra destinata inevitabilmente a seminare diffidenza tra migranti e operatori incaricati di fornire loro assistenza, alimentando il sospetto che il rimpatrio volontario assistito sia favorito non nell’interesse del migrante, bensì a tornaconto dell’operatore. Da questo punto di vista, la misura può produrre un effetto inverso a quello atteso: inducendo sfiducia tra migranti e loro rappresentanti, si rischia di ridurre ulteriormente il numero già esiguo di rimpatri volontari assistiti e di porre i migranti irregolari in una condizione di ancor maggiore vulnerabilità.
13. La perplessità è ancora più forte se si considera che la scelta del Governo, suggerita dalla Corte dei Conti e ispirata a obiettivi di efficienza, è stata di affidare la realizzazione dei progetti di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione a un unico soggetto attuatore – l’OIM, nella fattispecie. Nella pratica, quindi, la riforma premia con un contributo economico i funzionari dell’ente che gestisce in regime di esclusività tutte le fasi della procedura. Il cittadino straniero non ha presumibilmente alcuna possibilità di scegliere l’operatore a cui affidarsi per una procedura così rilevante poiché, al di fuori dell’ente attuatore, nessun altro soggetto può occuparsi del progetto di rimpatrio.
Il combinato disposto da un lato della previsione di un contributo in denaro alla persona che, su mandato del migrante, porta a compimento la procedura di rimpatrio e dall’altro della prassi di affidare a un unico soggetto istituzionale la gestione, attraverso propri collaboratori, di tutte le fasi del rimpatrio volontario assistito, trasforma quest’ultimo da procedimento centrato sulla libera scelta del cittadino straniero in misura indotta e sostenuta da un intreccio opaco di politiche governative, interessi istituzionali e aspirazioni private.
14. Infine, la misura proposta tendenzialmente svilisce la professionalità degli operatori incaricati di rappresentare gli interessi dei cittadini stranieri che accedono alla procedura di rimpatrio. In particolare, per avvocati e avvocate, pur a fronte del venir meno dell’obbligo di risultato, rimane deontologicamente assai discutibile concepire la propria funzione difensiva come di fatto strumentale alla cogestione delle politiche di allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale. Si tratti di legali o di altri professionisti che collaborano con l’ente attuatore, la norma rende plausibile considerare la loro azione funzionale all’obiettivo di aumentare i rimpatri ed è quindi suscettibile di frustrare la loro dedizione alla corretta rappresentanza degli interessi delle persone loro affidate.