migrazione

La norma del decreto sicurezza che "ricompensa" i legali che favoriscono il rimpatrio dei loro assistiti viola la deontologia degli avvocati e lo stato di diritto

Senato italiano
© Fratello.Gracco

Il 24 febbraio 2026, il governo ha adottato il decreto-legge n. 23, dedicato a “disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”. Il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertirlo in legge e rendere le sue disposizioni – già in vigore – definitive.

Il 17 aprile 2026, il Senato ha approvato il testo del decreto, proponendo alcune modifiche che, in particolare in un punto, hanno suscitato pesanti critiche. 

L’articolo 30-bis del decreto-legge, inserito nella legge di conversione, dispone che il Governo trasferisce al Consiglio nazionale forense 246.000 euro per il 2026 e 492.000 euro per i due anni successivi, per “compensare” gli avvocati che assisteranno i loro clienti nella partecipazione a un programma di rimpatrio assistito, sempre che il rimpatrio abbia effettivamente luogo. È stato calcolato che tale “compenso” si aggirerà intorno ai 615 euro per ciascun rimpatrio effettivamente portato a compimento.

Si può considerare legittimo che un governo (con l’avallo del legislatore) tenti di incentivare una misura, quella del rimpatrio volontario dei migranti irregolari o dei richiedenti asilo, che ritiene preferibile a quella di fornire loro la protezione di cui avrebbero diritto. Ma è inaccettabile che un Governo pretenda di fare questo “arruolando” a proprio sostegno gli avvocati dei migranti stessi, i quali hanno il dovere di fornire il miglior servizio professionale nell’interesse esclusivo dei propri assistiti . Ciò vale anche nel caso in cui siano stati nominati a rappresentare i richiedenti asilo a spese dello Stato. (Peraltro, il decreto sicurezza ha abrogato la norma che consentiva il gratuito patrocinio nei procedimenti di espulsione).

L’articolo 24 della Costituzione italiana stabilisce che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

E l’art. 13 della Convenzione europea dei diritti umani ribadisce che “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali”.

Gli avvocati sono i garanti di questi diritti. Dare loro un “compenso” perché facilitino il perseguimento di una politica governativa anche a discapito degli interessi del proprio assistito significa avere scarsa considerazione della dirittura etica e deontologica degli avvocati o ritenere che nei riguardi dei migranti le garanzie dello Stato di diritto possano venire allentate. In entrambi i casi, il contrasto tra una simile disposizione e le norme costituzionali e internazionali appare di stridente evidenza e deve essere eliminato.

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migrazione stato di diritto etica Sistema Comune Europeo di Asilo