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Un decreto-legge corregge il decreto-legge sicurezza sul compenso agli avvocati per il rimpatrio assistito dei migranti. Ma la misura non convince

Il 24 aprile 2026, con un’operazione inedita per l’ordinamento Italiano, il governo ha adottato un decreto-legge (n. 55/2026) che corregge la norma del decreto-legge 23/2026, convertito nello stesso giorno dal Parlamento (legge 54/2026). 

La norma su cui il governo è intervenuto (l’art. 30-bis della legge 54/2026) riguardava il compenso riconosciuto agli avvocati che contribuiscono a portare a compimento il rimpatrio volontario assistito di un migrante irregolare. Tale disposizione era stata pesantemente criticata per i suoi profili di incostituzionalità, risultando in conflitto con il diritto alla difesa e con i principi dello stato di diritto. Non essendovi tempo per apportare modifiche al decreto-legge, la cui conversione in legge doveva avvenire entro il 24 aprile a pena di decadenza dell’intero provvedimento,  la scelta del governo, avallata dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene, è stata di procedere con la conversione definitiva del decreto-legge, immediatamente promulgato dal Presidente della Repubblica,  e di presentare contestualmente allo stesso Presidente il testo di un nuovo decreto-legge, il n. 55/2026, che modifica il contestato articolo 30-bis e ne abroga le parti più controverse.

Il nuovo decreto-legge (che dovrà essere convertito in legge entro i prossimi 60 giorni) prevede due modifiche sostanziali al regime introdotto dall’art. 30-bis della legge 53/2026. In primo luogo, il contributo economico da parte dello Stato per l’avviamento di programmi di rimpatrio assistito (calcolato nella misura di 615 euro per ogni pratica avviata) è riconosciuto non solo ai rappresentanti legali (avvocati) dei migranti, ma anche a altri rappresentanti che li sostengano nella procedura di rimpatrio assistito (la cifra accantonata per il pagamento di tali prestazioni è leggermente aumentata e dovrebbe raggiungere, dal 2027, poco più di 500.000 euro all’anno). Inoltre, si prevede che il compenso sia corrisposto indipendentemente dall’esito del procedimento, ossia anche qualora il migrante non lasci effettivamente il territorio italiano. 

Secondo i dati degli ultimi anni, il numero di persone che aderiscono alla procedura del rimpatrio assistito è di qualche centinaio all’anno: nel 2025 sono stati 675, circa un decimo del totale dei rimpatri effettuati dall’Italia nello stesso periodo.

L’emanazione da parte del Presidente della Repubblica di un decreto-legge per correggere la norma presumibilmente incostituzionale introdotta dal Parlamento in corso di conversione di un precedente decreto-legge, è una misura atipica e senza precedenti. Essa evidenzia la scarsa attenzione del legislatore ai profili di costituzionalità quando si tratta di normare materie che riguardano immigrati e richiedenti asilo. 

L’Italia ha un basso livello di rimpatri volontari assistiti, ma questo probabilmente dipende dal tipo di flussi migratori che la interessano e dalla scarsa attrattività delle misure di sostegno al rientro. Non è incentivando con premi in denaro operatori sociali e avvocati che si potrà invertire la rotta. 

La misura, pur ovviando all’evidente incostituzionalità della prima versione, resta fortemente criticabile. Essa potrebbe generare diffidenza tra migranti e operatori incaricati di fornire loro assistenza, alimentando il sospetto che il rimpatrio assistito sia favorito non nell’interesse del migrante, ma per tornaconto dell’operatore. Inducendo sfiducia tra migranti e loro rappresentanti, si rischia di ridurre ulteriormente il numero già esiguo di rimpatri volontari e di porre i migranti irregolari in una condizione di ancor maggiore vulnerabilità.

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