migrazione

Verso il nuovo Regolamento rimpatri: Più obblighi, meno diritti, e pressioni sugli stati terzi per allinearsi alle politiche di rimpatrio europee

Il regolamento, nella forma approvata dal Parlamento europeo, presenta diversi aspetti problematici nella prospettiva dei diritti dei migranti irregolari. Tra questi si segnala la presenza di numerose clausole che consentono agli Stati di introdurre modifiche significative al regime comune, generalmente in senso peggiorativo per il migrante, in nome del principio, enfaticamente ripreso nel testo introduttivo del regolamento,  per cui la difesa dell’integrità territoriale, la garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale rimangono nell’esclusiva responsabilità dello Stato.
Migranti etiopi arrivano sulla riva di Obock, Gibuti
© IOM

Sommario

  • Introduzione
  • Rimpatrio o deportazione?
  • Decisione di rimpatrio e divieto di ingresso
  • Rimpatrio volontario e ordine di allontanamento
  • Un regime speciale per gli stranieri che rappresentano un rischio per la sicurezza
  • I “return hubs”
  • Obblighi del migrante
  • Garanzie e rimedi e il problema dell’effetto sospensivo sull’esecuzione del rimpatrio
  • Rischio di fuga e detenzione amministrativa
  • Condizioni del trattenimento
    Riammissione e condizionalità alla cooperazione con Stati terzi. Sostegno al rimpatrio e al reinserimento
    Scambio di informazioni e cooperazione tra Stati e UE, disposizioni finali
    Conclusione. Un regolamento che indurisce la condizione dei migranti irregolari, restringe i loro diritti e indebolisce le garanzie




     

Introduzione

Il 26 marzo 2026, il Parlamento europeo ha approvato, apportandovi alcune modifiche significative, la proposta di regolamento sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul territorio dell’Unione (COM(2025)101 final). Il testo in inglese del provvedimento votato dal parlamento in prima lettura, con l’indicazione dettagliata dei comportamenti di voto, è disponibile qui.

Il provvedimento è passato con il voto favorevole di 389 parlamentari (di destra e del partito popolare), 206 contrari (di sinistra e di centro-sinistra) e 32 astenuti. Applausi dai banchi della  destra hanno salutato l’esito del voto (cfr. il video). Il testo può ora affrontare il confronto interistituzionale tra Parlamento e Consiglio (“trilogo”) per l’approvazione definitiva.

Il regolamento andrà ad integrare la serie di misure rientranti nel “Patto su migrazione e asilo” approvato dall’Unione nel 2024, che entreranno gradualmente in vigore a partire dall’estate 2026. Il progetto di regolamento mira ad armonizzare pratiche nazionali che, nel quadro della “direttiva rimpatri” (Direttiva 2008/105 (CE)), si erano via via differenziate e, soprattutto, erano risultate poco efficaci. Sia la Commissione sia il Parlamento europeo, infatti, enfatizzano che a livello europeo solo il 20 per cento dei rimpatri viene effettivamente eseguito. 

Il nuovo regolamento era particolarmente atteso perché, tra le altre cose, doveva fornire una base giuridica alla pratica, caldeggiata da alcuni stati (in particolare Austria, Germania, Olanda, Danimarca, Paesi Bassi e Grecia) e già avviata dall’Italia, di creare dei “return hub” o “centri per il rimpatrio” in paesi al di fuori dell’UE. Questo aspetto è stato sottolineato nella risoluzione del Senato italiano approvata il 25 giugno 2025 (disponibile qui), in cui si rendeva esplicita la richiesta che la normativa europea includesse “le attività che attualmente si svolgono in attuazione del Protocollo Italia-Albania del 2023”. 

In questo testo si presenta il contenuto del regolamento e si offre una prima valutazione critica di alcuni passaggi. In questo testo,  la persona indicata nel regolamento come “cittadino di paese terzo” (ovvero chiunque non sia cittadino dell’UE o titolare, in forza di accordi internazionali, di diritti equivalenti a quelli dei cittadini dell’UE in materia di libertà di circolazione), verrà qui spesso qualificata come “migrante”. Questo termine va inteso in senso molto ampio e comprende quindi anche persone che non entrano in Europa volontariamente, ma anche individui che non hanno più la protezione internazionale loro inizialmente accordata o qualunque altra persona che, indipendentemente dalle ragioni per cui si trova in un paese dell’Unione, ha perso il titolo per rimanervi.

Rimpatrio o deportazione?

Il regolamento è suddiviso in nove capitoli. Il primo riguarda alcuni principi generali. In particolare, vi si stabilisce che le nuove norme si applicano ai cittadini di paesi terzi in situazione irregolare, cioè gli individui non soddisfano o non soddisfano più le condizioni previste dalla legge (in particolare, il Codice Schengen, Regolamento (UE) 2016/399) per l’ingresso o il soggiorno nell’UE. Il regolamento, peraltro, all’art. 3, ammette che gli Stati membri possano derogare alle sue norme, e applicare quindi proprie leggi (nel rispetto di alcuni principi minimi, compreso il principio di non-refoulement), in particolare nei riguardi delle persone respinte alla frontiera in base al Regolamento (EU) 2016/399 (codice Schengen), art. 14; di quanti sono intercettati mentre tentano l’ingresso illegale in uno Stato membro e non hanno ottenuto l’autorizzazione o il diritto a soggiornarvi, o le persone il cui rimpatrio è disposto a titolo di sanzione penale o come conseguenza di una condanna penale. Si fa salva, inoltre, la possibilità per gli Stati di derogare alle norme nei confronti di persone che rappresentano un rischio per la sicurezza dello Stato. Peraltro, come vedremo, il regolamento prevede numerose disposizioni specificamente dedicate a tali migranti “pericolosi”.

Il Capo I contiene, all’art. 4, una dettagliata spiegazione della terminologia utilizzata, nonché una clausola di portata generale relativa al necessario rispetto del diritto dell’UE, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e delle norme rilevanti di diritto internazionale, in particolare quelle relative all’accesso alla protezione internazionale e al divieto di respingimento in un paese dove la vita e l’integrità di una persona sono a rischio (non-refoulement) (art. 5). 

Le disposizioni più significative sono quelle del citato art. 4, in particolare quelle che definiscono la nozione di “ paese di rimpatrio”. Questo infatti può essere non solo il paese di origine del migrante o quello in cui abitualmente risiede, ma anche un paese di transito con cui l’UE o uno Stato membro abbia un accordo di riammissione; un paese in cui il migrante abbia titolo di ingresso o residenza; uno Stato terzo considerato “sicuro” nell’ambito di una procedura di protezione internazionale che abbia interessato il cittadino straniero (v. Regolamento (UE) 2024/1348, art. 59 – sulla nozione, molto controversa, di paese sicuro non è il caso in questa sede di soffermarsi) ; lo Stato (non membro dell’UE, naturalmente) in cui l’individuo abbia già ottenuto asilo ((v. Regolamento (UE) 2024/1348, art. 58); infine, uno Stato con cui l’UE o un suo Stato membro abbia concluso un accordo o un’intesa per collocarvi un “centro per i rimpatri”, secondo quanto prevede l’art. 17 del regolamento. 

Insomma, il “rimpatrio” può avvenire verso una pluralità di paesi, non solo verso quello di origine. “Rimpatrio”, e non “rientro” o “ritorno”, è, in effetti, il termine italiano utilizzato in luogo dell’espressione corrispondente usata in varie altre lingue ( “return”, “retour”, “Rückkehr”, “retorno”), ma in questo caso il rientro “in patria” è solo una delle opzioni. Inoltre, il concetto di “return” presuppone una decisione autonoma e, secondo il parere del Comitato economico e sociale europeo che ha esaminato la proposta della Commissione (documento C/2026/33, emesso il 18 settembre 2025), il rimpatrio dovrebbe essere principalmente effettuato su base volontaria. Invece, nel regolamento si descrivono azioni che, per lo più, sono assai poco “volontarie”. Di qui l’opportunità, secondo alcuni osservatori e organizzazioni di società civile, di qualificare questo regolamento come relativo all’espulsione o alla deportazione del cittadino straniero, anziché al rimpatrio. Nel testo che segue continueremo a parlare di “rimpatrio”, con l’avvertenza che il termine “deportazione” è probabilmente il più pertinente. 

Decisione di rimpatrio e divieto di ingresso

Il Capo II disciplina le procedure di rimpatrio (o, più correttamente, come abbiamo visto, di espulsione e deportazione). Nella versione approvata dal Parlamento europeo è stato cancellato l’art. 6 che, nella proposta della Commissione, doveva riguardare le misure con cui gli Stati ricercano attivamente i cittadini stranieri da espellere. Questa norma, criticata da più parti per la sua genericità, è stata stralciata. Resta tuttavia il problema di come garantire l’effettiva esecuzione dei rimpatri (un punto su cui il progetto della Commissione insiste molto e che è ulteriormente enfatizzato nella versione licenziata dal Parlamento), evitando di incorrere negli eccessi della “caccia all’uomo” che si sono manifestati in molti Stati e, in modo particolarmente spettacolare, negli USA dopo le recenti misure dell’amministrazione Trump. 

La decisione di rimpatrio deve essere adottata dallo Stato parte sul cui territorio si trovi il migrante irregolare. Può anche non contenere l’indicazione dello Stato verso cui il migrante è invitato ad andare, e si prevede che la traduzione in una lingua comprensibile dal destinatario possa essere effettuata anche con mezzi automatici. Questa decisione dovrà rispettare il formato standard dell’“ordine di rimpatrio europeo”, riconoscibile in tutti gli Stati dell’Unione, e dovrà contenere l’ordine di lasciare il territorio dello Stato. Resta salva la possibilità per lo Stato di ritirare o sospendere tale ordine se le sue autorità decidono di concedere un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o di altro tipo. L’ordine di lasciare il territorio può anche non essere emesso se la persona irregolarmente presente sul territorio europeo è identificata nel quadro di un controllo congiunto effettuato da Stati europei sul territorio di uno di questi, come previsto dal codice Schengen sui controlli di frontiera (Regolamento 2016/399, art. 23 bis), oppure se due o più Stati membri dell’UE attuano le forme di cooperazione introdotte dall’art. 44 del nuovo regolamento in esame. In questi casi, il trasferimento del cittadino di paesi terzi dall’uno all’altro degli Stati europei avviene dunque senza una decisione di rimpatrio. 

L’ordine di rimpatrio europeo emesso da uno Stato dell’UE sarà automaticamente esecutivo in tutti gli Stati, senza bisogno di formale riconoscimento né di effettuare ulteriori controlli amministrativi. Il modello di ordine europeo sarà elaborato dalla Commissione entro luglio 2027 e inserito in una decisione di esecuzione. 

Uno Stato può sottrarsi all’esecuzione di un ordine europeo se questo è contrario al suo ordine pubblico o (e questo è un indicatore significativo dell’obiettivo principale di questo regolamento) se il rimpatrio può avvenire più rapidamente sulla base di un’altra misura. Il Comitato economico e sociale, nel parere sopra menzionato (C/2026/33) osserva che il riconoscimento automatico delle decisioni dovrebbe essere escluso anche qualora nello Stato membro che emette l’ordine si riscontrassero sistematiche violazioni dei diritti umani o dello stato di diritto. 

Un ordine di rimpatrio può essere accompagnato da un divieto di ingresso. Il divieto di ingresso è disposto, in particolare, se il migrante non ha ottemperato volontariamente a un precedente ordine di rimpatrio, ma anche se altre circostanze, per esempio la mancata collaborazione del migrante, suggeriscono alle autorità statali che intenda riprovare l’ingresso illegale. Un divieto di ingresso può essere emesso anche senza una decisione di rimpatrio pregressa, se il migrante irregolare è intercettato durante i controlli effettuati all’uscita da uno Stato dell’UE. Il Parlamento ha aggiunto che un divieto di ingresso può essere disposto anche dopo che lo straniero ha lasciato il territorio dello Stato in cui soggiornava irregolarmente. Per ragioni umanitarie, in particolare a favore degli stranieri vittime di traffico di persone, lo Stato può decidere di non emettere il divieto di ingresso. 

Quanto dura il divieto di ingresso? Per le persone riconosciute come un pericolo per la sicurezza, il bando può essere permanente. Negli altri casi, si prevede che la durata sia valutata caso per caso. Il divieto può essere revocato o sospeso e la sua durata può essere ridotta in varie circostanze, ad esempio se il migrante dimostra di aver lasciato volontariamente il territorio dello Stato a seguito dell’ordine di rimpatrio. È ammesso anche che il divieto di ingresso sia revocato se il cittadino straniero, dopo essere stato rimpatriato a spese dello Stato, rimborsa tali spese. Quest’ultima disposizione, introdotta dal Parlamento, sembra creare un doppio standard a vantaggio dei migranti dotati dei mezzi finanziari sufficienti a “sanare” la propria posizione irregolare.

Rimpatrio volontario e ordine di allontanamento

Una volta adottata la decisione di rimpatrio, si auspica che il migrante adempia volontariamente a tale misura (art. 13). La decisione deve contenere la data entro cui il rimpatrio volontario deve avvenire: non oltre 30 giorni dall’emissione: un termine decisamente problematico, per chi risiede in Europa magari da molti anni. La decisione, tuttavia, può anche disporre l’obbligo di lasciare il paese immediatamente. La data, una volta fissata, può essere anticipata se il cittadino straniero non collabora. Si tratta, insomma, di un ripatrio volontario, ma, per così dire, obbligato. Se non avviene, lo Stato emette un ordine di allontanamento. 

Quest’ultimo può essere disposto (art. 12) in vari casi, non cumulabili: se il cittadino di paesi terzi non collabora con le autorità, se si è recato senza autorizzazione in un altro Stato dell’UE, se risulta pericoloso per la sicurezza, non ha lasciato il paese volontariamente dopo che gli è stato dato l’ordine di lasciarlo, nonché (secondo un emendamento introdotto dal Parlamento) se le autorità competenti ritengono che l’allontanamento è necessario e proporzionato, secondo la legge nazionale, sulla base di altre ragioni non meglio specificate. 

Mentre la decisione di rimpatrio, come abbiamo visto, può indicare più paesi esteri come destinazione o lasciare tale campo vuoto, l’ordine di allontanamento deve necessariamente indicare lo Stato verso cui il migrante irregolare deve essere trasferito. Se l’interessato rileva che il proprio trasferimento nel paese indicato comporta una violazione del principio di non-refoulement (ovvero se nel paese in cui è trasferito esiste un concreto rischio per la vita e l’incolumità personale o può essere esposto a tortura o trattamenti inumani), sarà cura delle autorità statali indirizzare la persona alle procedure appropriate; in particolare, gli sarà indicata la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale. Se emerge l’ipotesi di refoulement o se l’ordine di allontanamento è impugnato, i termini di quest’ultimo possono essere prorogati.

L’ordine di allontanamento può prevedere misure coercitive, tra cui la detenzione del migrante, qualora sussista il pericolo di fuga o si tratti di una persona pericolosa per la sicurezza. Di tali questioni tratta il Capo V, come vedremo. Le operazioni di allontanamento comportano necessariamente un certo grado di coercizione. La forza coercitiva deve essere necessaria e proporzionata ed è fatto obbligo allo Stato di monitorare, attraverso un organismo indipendente, tutte le operazioni per assicurare il rispetto degli standard appropriati sui diritti umani, nonché di tenere informato lo Stato verso cui deve essere operato il rimpatrio (art. 15). 

Un regime speciale per gli stranieri che rappresentano un rischio per la sicurezza

Il regolamento contiene disposizioni particolari applicabili agli stranieri che rappresentano un pericolo per la sicurezza. Rientrano in questa categoria gli individui che presentano un rischio per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Tuttavia, l’art. 16 aggiunge una lista di individui la cui pericolosità non è accertata, ma è solo presunta. Tra questi, rientrano gli individui stranieri per i quali sussistano “indizi concreti” che abbiano commesso uno dei gravi reati ai quali si applica il mandato d’arresto europeo (tra gli altri, partecipazione a un’organizzazione criminale, terrorismo, tratta di persone, corruzione, razzismo e xenofobia, omicidio volontario, stupro, truffa… ma anche falsificazione di atti amministrativi e favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali); oppure che abbiano commesso un reato punito con almeno due anni di carcere secondo la legge nazionale; ovvero persone per le quali esistono “indizi concreti” che abbiano intenzione di commettere uno dei suddetti reati, anche in qualità di complici o istigatori. Sono considerati pericolosi anche i soggetti gravati da concreti indizi di partecipazione a una delle condotte connesse al reato di terrorismo descritte nella direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché gli stranieri per i quali sussistano concreti indizi che rappresentino una minaccia alla sicurezza secondo la legge nazionale. 

L’accertamento delle circostanze sopra indicate non deve essere compiuto in modo specifico: le autorità dello Stato possono basarsi sugli accertamenti approfonditi già condotti nell’ambito delle procedure di asilo o per l’emissione del visto, o durante i controlli alla frontiera o gli accertamenti (screening) effettuati negli hotspot alle frontiere esterne dell’UE. 

I soggetti pericolosi sono oggetto di un trattamento speciale che deroga a molte delle norme previste in via ordinaria dal regolamento. Come sopra accennato, il divieto di ingresso emesso nei loro confronti può avere una durata permanente (il testo originario proposto dalla Commissione prevedeva un periodo che poteva eccedere i 10 anni, rinnovabile per altri 10 anni al massimo; la misura più severa si deve all’intervento del Parlamento). Inoltre, per tali soggetti deve essere emesso, con procedura prioritaria, l’ordine di allontanamento e l’esecuzione di quest’ultimo implica la custodia in detenzione (si veda all’art. 29.3.c), possibilmente in una sezione separata da quella degli altri migranti trattenuti in attesa di rimpatrio. L’eventuale impugnazione dell’ordine di allontanamento non può sospenderne l’esecuzione, a meno che non venga invocato il principio di non-refoulement.

I “return hubs”

Come anticipato, una delle novità più rilevanti introdotte da questo regolamento è la possibilità di trasferire il migrante irregolare in uno Stato esterno all’UE, previa conclusione di “un accordo o di un’intesa” tra tale Stato e uno o più Stati membri dell’UE, oppure con l’UE stessa. 

L’art. 17 precisa che solo paesi in cui i diritti umani internazionalmente riconosciuti sono rispettati e in cui, in particolare, vige il principio del non-refoulement, possono essere partner in tali accordi. 

Da notare che la norma parla di accordo o intesa (agreement or arrangement). Sarebbe più opportuno che tali accordi avessero tutte le caratteristiche dei trattati internazionali e fossero conclusi con il pieno coinvolgimento dei parlamenti nazionali, visto che incidono su diritti individuali di rilievo cruciale. Il contenuto standard di questi accordi comprende: le procedure di trasferimento dei migranti dallo Stato membro allo Stato terzo dove la persona sarà collocata; le condizioni di soggiorno nello Stato terzo del cittadino ivi trasferito; gli obblighi dello Stato terzo in materia di protezione dei diritti umani e di non-refoulement; e le conseguenze derivanti dall’eventuale violazione delle disposizioni dell’accordo tra lo Stato membro e lo Stato terzo. L’accordo può anche prevedere che l’individuo trasferito nello Stato terzo possa essere rimpatriato da qui verso lo Stato d’origine o un altro paese tra quelli in cui la deportazione può legittimamente avvenire. In questo caso, l’accordo tra gli Stati interessati dovrà disciplinare anche le conseguenze derivanti dall’eventuale impossibilità di operare il trasferimento, gli obblighi reciproci connessi alla deportazione, le ripercussioni sull’attuazione dell’accordo derivanti da possibili cambiamenti significativi all’interno dello Stato terzo. Si prevede inoltre l’istituzione di un meccanismo indipendente per il monitoraggio dell’applicazione dell’accordo. 

Da notare che l’art. 17 riconosce, ma non impone, la possibilità che l’accordo disciplini le condizioni di detenzione dello straniero irregolare nel paese terzo. Una norma, in verità di difficile lettura, chiede agli Stati membri dell’Unione di informare preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri degli accordi stipulati con paesi terzi, in particolare se altri Stati dell’UE condividono il confine con lo Stato terzo  in questione (quindi, sembra di capire, se l’Italia dovesse stipulare un accordo di questo tipo con la Bosnia, dovrebbe informarne la Croazia, in vista di eventualmente associarla all’accordo stesso). 

L’ultimo comma dell’art. 17 precisa che tali accordi con i paesi terzi non possono riguardare il trasferimento di minori stranieri non accompagnati.

Non è sicuro che le norme del regolamento sui cosiddetti “return hub” rispondano pienamente all’aspettativa, formulata dal Senato italiano, di “regolarizzare” la prassi avviata da Italia e Albania di costituire degli “hub” fuori del territorio dell’UE non solo per espellere i migranti, ma anche per gestire le procedure di determinazione dello status di rifugiato. L’art. 17 infatti non prevede che in questi hub si possano svolgere le procedure di identificazione o di determinazione dello status di rifugiato, ma solo che nel paese terzo possano essere collocati dei migranti destinatari di una procedura di rimpatrio; il rimpatrio effettivo potrà avvenire dal territorio dello Stato membro (dove il migrante dovrà essere ritrasferito dall’hub) oppure, se l’accordo con il paese terzo lo prevede, a partire dall’hub stesso. Si tratterebbe, insomma, di centri extraterritoriali di espulsione e, eventualmente, di detenzione di migranti irregolari, ma non di strutture presso cui possano essere “esternalizzate” le funzioni di accertamento dello status dei migranti irregolari né, tantomeno, in cui si possano svolgere le procedure giudiziarie di garanzia. 

Resta, in ogni caso, l’inquietudine sull’applicazione effettiva degli standard internazionali ed europei in materia di diritti umani sul territorio di uno Stato esterno all’UE. Questa preoccupazione è chiaramente espressa anche dal Comitato economico e sociale dell’Unione. Paradossalmente, la certezza di applicare i diritti previsti dalla normativa europea agli individui collocati sul suolo di uno Stato terzo si otterrebbe imponendo ai migranti una detenzione amministrativa nelle strutture gestite dallo Stato membro senza possibilità di uscita esterna, cioè applicando loro una restrizione radicale dei diritti civili.

La sezione 5 del Capo II riguarda i migranti irregolari di minore età non accompagnati. Si è già detto come costoro non possano essere “rimpatriati” verso i return hub su territorio estero, e ciò appare in linea con il principio del miglior interesse del minore richiamato all’art. 18. L’applicazione di tale principio, però, non è spinta fino ad escludere la misura del trattenimento, come vedremo. 

A questa sezione appartiene la norma sulla valutazione della minore età. Si applicano i criteri multidisciplinari di cui al regolamento 2024/1348. In caso di dubbi, la priorità nella procedura di accertamento è data alle persone che pongono un rischio per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico (art. 19.2), e non, osserviamo, a quanti si trovano in situazione di particolare vulnerabilità. Altro indizio di come, in linea generale, le preoccupazioni securitarie prevalgano su quelle centrate sui diritti della persona.  

Il rimpatrio del minore non accompagnato richiede la nomina di un rappresentante del minore adeguatamente formato. Il rimpatrio del minore richiede la sua consegna, nel paese di destinazione, a un familiare, a un tutore legale o ad una struttura di accoglienza adeguata.

Obblighi del migrante

Il regolamento è generoso nel caricare il migrante irregolare di svariati obblighi, in gran parte finalizzati a rendere fluido il processo di rimpatrio/deportazione dei migranti stessi. In base all’art. 21, i migranti devono cooperare con le autorità dello Stato competente per l’esecuzione della procedura di rimpatrio, senza fuggire in altri paesi; su richiesta del Parlamento europeo è stato aggiunto un divieto di “ostacolare fisicamente” l’esecuzione del rimpatrio. La consegna di documenti personali si estende anche alle loro versioni digitali. È naturalmente fatto divieto di usare alias, documenti contraffatti o fornire informazioni che possano indurre in errore le autorità; deve essere fornita ogni informazione relativa ai loro spostamenti e ai luoghi attraversati nei diversi paesi, compresi indirizzi, recapiti telefonici, ecc. Lo straniero deve sottoporsi ai rilievi biometrici previsti dalla recente normativa europea e fornire tutte le informazioni personali e relative ai propri familiari che possano risultare utili ai fini del rimpatrio, nonché eventuali documenti relativi a ingresso, soggiorno o espulsione emessi da altri paesi. Se taluni documenti vengono trattenuti dalle autorità, il migrante ne riceve una fotocopia. 

Da segnalare che lo straniero può essere perquisito e che la perquisizione si estende ai suoi beni personali, quali borse e valigie, nonché a telefoni e altri dispositivi elettronici. Questi possono essergli sequestrati. Le perquisizioni devono essere condotte nel rispetto della dignità e dell’integrità fisica e psicologica della persona (e valgono le garanzie previste dal diritto dell’UE e dalla legge nazionale), ma possono avere luogo anche senza il suo consenso. 

Sempre al fine di rendere possibile il rimpatrio, lo straniero può essere soggetto ad alcune misure che limitano la sua libertà, anche in assenza di pericolo di fuga (se quest’ultimo è presente, la misura applicabile è quella della detenzione amministrativa, come vedremo). Le misure restrittive previste sono l’obbligo di restare in una determinata area geografica o di risiedere in uno specifico indirizzo indicato dalle autorità, di presentarsi alle autorità competenti a intervalli definiti, o altre misure previste dalle leggi nazionali (ad esempio, forme di controllo tramite dispositivi elettronici). Sospensioni di queste misure restrittive possono essere autorizzate e sono comunque previste alcune eccezioni (in particolare, gli spostamenti per partecipare a procedimenti amministrativi o giudiziari devono essere comunicati ma non richiedono autorizzazione). Le trasgressioni all’obbligo di tenersi a disposizione delle autorità incaricate del rimpatrio sono sanzionate in misura proporzionata. Una possibile sanzione è la detenzione dell’individuo, come vedremo.

Garanzie e rimedi e il problema dell’effetto sospensivo sull’esecuzione del rimpatrio

Gli articoli da 24 a 28 (Capo IV) disciplinano le garanzie e i rimedi specifici applicabili ai procedimenti di rimpatrio. La prima garanzia per il cittadino straniero è quella di essere informato in merito a modi e tempi della procedura. L’informazione deve riguardare anche l’esistenza di servizi e programmi di sostegno alla reintegrazione nel paese di rimpatrio (art. 46). La norma prevede che l’assistenza data alla persona da rimpatriare sia strettamente collegata al livello di cooperazione dimostrata dal migrante: sarà maggiore per i migranti in situazione di vulnerabilità e minore per chi non si trova in tali situazioni; più intensa per chi segue il rimpatrio volontario e meno per chi è destinatario di un ordine di allontanamento o ha subito una condanna penale. Il migrante sarà informato della possibilità di contestare gli atti che lo riguardano e del diritto di richiedere assistenza legale. Si tratta comunque di un tipo di informazione standardizzato: poster, volantini o documenti online, in varie lingue e redatti in modo accessibile. Informazioni specifiche devono essere fornite ai minori non accompagnati.

Il regolamento prevede la tutela legale gratuita da parte di un professionista qualora il migrante presenti un ricorso presso l’autorità giudiziaria. Per i minori non accompagnati, come visto sopra, è prevista, in ogni caso, la nomina di un rappresentante legale. 

L’assistenza legale gratuita, fornita da un professionista o da un’organizzazione che riunisca professionisti legali, non è automatica e dipende dalle disponibilità finanziarie del migrante; per richiederla, il migrante deve dichiarare la propria situazione finanziaria; se questa migliora, l’assistenza precedentemente fornita può essere revocata. L’assistenza gratuita non si applica ai gradi superiori di giudizio e non copre i ricorsi ritenuti temerari o abusivi. In generale, il regolamento precisa che tale assistenza non può risultare più favorevole di quella prevista per i cittadini dello Stato in questione. Spetta allo Stato disporre eventuali forme di assistenza legale gratuita per le procedure di carattere amministrativo. 

Le decisioni relative alla decisione di rimpatrio, al divieto di ingresso e all’ordine di allontanamento sono impugnabili in sede giudiziaria. Il termine entro cui gli atti possono essere impugnati è fissato in 14 giorni al massimo (art. 27.1). L’organo giudiziario da adire è quello che ha emesso l’atto contestato; pertanto, se in uno Stato è eseguita una misura decisa dalle autorità di un altro Stato membro (“ordine di rimpatrio europeo”), il ricorso dovrà essere presentato dinanzi alle autorità di quest’ultimo. 

La norma più significativa (e discutibile) di questo Capo IV è quella relativa alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Il progetto di regolamento redatto dalla Commissione prevedeva una sospensione per almeno il periodo in cui è possibile l’impugnazione (14 giorni, come visto sopra). Il Parlamento europeo, invece, ha stabilito che l’impugnazione non comporta effetti sospensivi automatici sull’efficacia dell’atto. Sarà eventualmente la stessa autorità giudiziaria, su richiesta del migrante o autonomamente, a decidere se sospendere l’esecuzione della misura di rimpatrio per la durata minima di 14 giorni o per l’intera durata del procedimento giudiziario (di primo grado) intentato contro tale misura. La decisione andrà presa tenendo in considerazione ogni circostanza emersa nelle fasi precedenti della procedura, compresa l’eventuale procedura di asilo. La norma sull’eseguibilità immediata dell’ordine di rimpatrio anche in caso di impugnazione davanti a un tribunale si applica salvo che la legislazione dello Stato interessato disponga diversamente. Essa, comunque, tradisce un evidente favor per l’immediata operatività della deportazione del migrante irregolare, anche in presenza di difetti procedurali o di violazioni di legge che solo un’istanza giurisdizionale può accertare. Anche su questo punto si sono concentrati i rilievi critici del Comitato economico e sociale europeo.

Rischio di fuga e detenzione amministrativa

L’art. 29 indica i casi in cui un migrante a cui si applica il procedimento di rimpatrio (che comprende la verifica delle condizioni per il rimpatrio, l’esecuzione dell’allontanamento dal paese in cui è stato rintracciato o la riammissione nel paese di destinazione) può essere collocato in strutture di trattenimento (detenzione amministrativa). L’obiettivo della detenzione è esclusivamente rendere più fluida ed efficace la procedura di rimpatrio, e nella valutazione della misura deve rientrare anche la condizione di vulnerabilità della persona. 

I casi sono tassativi, ma sono descritti con una certa elasticità. L’ipotesi principale è l’esistenza di un rischio di fuga – ne parleremo tra poco. C’è poi il caso dello straniero che cerca di evitare o di ostacolare il rimpatrio in una qualunque delle sue fasi. Può inoltre essere detenuto, come abbiamo visto sopra (art. 16), lo straniero che presenti rischi per la sicurezza, nonché la persona di cui si debba accertare o verificare l’identità o la nazionalità. Il trattenimento può essere disposto anche nei confronti di chi contravviene a uno degli obblighi di cooperazione previsti all’art. 21 (in particolare, la mancata consegna dei documenti di viaggio) o anche per chi non rispetti le misure alternative alla detenzione di cui parleremo tra poco. Infine, il Parlamento ha aggiunto un’altra ipotesi: quando le autorità dello Stato ritengano che siano presenti fattori rilevanti che rendano necessaria la detenzione per un rimpatrio tempestivo ed effettivo. Con questa ultima voce, che rinvia alla legislazione nazionale, il carattere tassativo dei motivi di detenzione risulta praticamente aggirato, tanto più che anche per la determinazione accurata degli altri casi il regolamento rinvia alla legge nazionale. La decisione può essere emessa dall’organo amministrativo o giudiziario competente, in forma scritta ma anche oralmente; deve essere motivata in fatto e in diritto e indicare le possibili vie di ricorso. Essa va comunicata al destinatario nella lingua che conosce, anche mediante l’uso di interpreti o altri servizi di traduzione.

Il rischio di fuga (art. 30) costituisce uno dei principali motivi per cui si può disporre il trattenimento dello straniero da rimpatriare. Si presume che presenti un pericolo di fuga chiunque sia entrato o si sia spostato senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato dell’UE, o che abbia tentato di farlo, nonché il cittadino di un paese terzo già destinatario di un provvedimento di rimpatrio da parte di un altro Stato dell’UE e intercettato sul territorio dello Stato, anche sulla base della consultazione del Sistema di informazione Schengen (SIS). È  considerato a rischio di fuga, come abbiamo visto, anche chi non adempie alle misure di limitazione della libertà previste all’art. 23; chi è rientrato in un paese dell’UE in violazione di un precedente divieto di ingresso, nonché chi si oppone “fisicamente o in modo violento” all’allontanamento. Ci sono poi altri indicatori dell’intenzione di sottrarsi alle autorità che possono giustificare il trattenimento del migrante. Tra questi, la mancanza di un domicilio stabile o di un indirizzo affidabile; comportamenti o dichiarazioni che dimostrino l’intenzione di non accettare il rimpatrio; il sospetto che, nell’imminenza di un rimpatrio, la persona possa rendersi irreperibile; la mancanza di cooperazione con le autorità incaricate di procedere al rimpatrio; il fatto di usare documenti di identità o di viaggio falsi o contraffatti, o di fornire informazioni false. Come si vede, il rischio di fuga può essere fondato su una varietà di comportamenti, presunzioni o valutazioni predittive. Il Parlamento ha aggiunto che le leggi nazionali possono introdurre ulteriori criteri o fattori, sempre compatibili con l’obiettivo di garantire l’esecuzione tempestiva ed effettiva del rimpatrio. 

Sempre con la finalità di rendere più efficiente l’azione di rimpatrio, le autorità statali possono sostituire il trattenimento con una o più tra una serie di altre misure limitative della libertà di circolazione (art. 31): obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, consegna alle stesse dei documenti di identità o di viaggio, obbligo di risiedere in una determinata località, di depositare una somma a titolo di garanzia, uso di strumenti di sorveglianza elettronica, restrizioni alla libertà di movimento o obblighi di coprifuoco, nonché ogni altra misura pertinente ammessa dalla legislazione dello Stato. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la detenzione torna ad essere la misura applicabile. È garantita la possibilità di impugnare in giustizia tutte queste misure.

Ma quanto può durare il trattenimento dello straniero in attesa di espulsione? Il nuovo regolamento prevede che la detenzione debba durare il meno possibile, poiché l’obiettivo è rimpatriare al più presto l’immigrato irregolare; inoltre, appena vengono meno le ragioni per il trattenimento della persona, essa deve essere messa in libertà o sottoposta a misure restrittive meno stringenti. Detto questo, però, l’art. 32 dispone che la durata del trattenimento possa raggiungere i 12 mesi, estendibile di ulteriori 12 mesi se manca la cooperazione, se lo Stato di destinazione non fornisce documenti tempestivamente o in presenza di altre circostanze che saranno definite dalla legge nazionale. Scaduti i 24 mesi, si potrà fare ricorso alle misure alternative richiamate agli articoli 23 e 31 (assegnazione a un’area geografica determinata, obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, deposito di una cauzione, sequestro dei documenti di viaggio…). Il migrante che coopera vedrà accelerare le operazioni di rimpatrio, con una riduzione del periodo di trattenimento. 

Il periodo di detenzione massimo di 24 mesi prevede un’eccezione nel caso di migranti identificati come pericolosi ai sensi dell’art. 16 e che siano stati collocati in penitenziari penali (in sezioni separate, ove possibile): costoro possono essere trattenuti oltre il termine massimo, per un periodo non definito. Questa disposizione è particolarmente preoccupante, anche considerando che un “trattenimento” di due anni sembra, di per sé, costituire una pena senza condanna, più che una misura idonea a gestire le migrazioni.

La sussistenza delle condizioni che giustificano il trattenimento deve essere verificata dalle autorità statali ogni sei mesi (erano tre nella proposta della Commissione). Restano tre nel caso dei minori non accompagnati, ma il loro rappresentante legale può, motivando la richiesta, richiedere una verifica in qualsiasi momento. La detenzione disposta dall’autorità amministrativa deve poter essere impugnata dinanzi all’autorità giudiziaria – si applicano le norme nazionali. In casi di flusso eccezionale di migranti, i termini di legge possono essere allungati (v. art. 47).

Condizioni del trattenimento

Gli articoli 34 e 35 sono dedicati alle condizioni di detenzione. Si possono identificare tre categorie di migranti trattenuti. Le condizioni generalmente applicabili prevedono che i migranti in attesa di rimpatrio siano trattenuti in strutture dedicate (gli Stati possono tuttavia usare anche prigioni, per i migranti “pericolosi”; in tal caso devono essere ospitati “se possibile” in sezioni separate). In casi eccezionali, si possono predisporre anche strutture temporanee per ampliare il numero di posti disponibili. Gli Stati sono comunque invitati a predisporre strutture di detenzione adeguate al bisogno attuale e a quello dei prossimi 12 mesi (v. art. 43). 

I migranti devono avere accesso a spazi all’aria aperta, ma questo può essere limitato, se necessario per l’ordinato funzionamento della struttura. Possono, a richiesta, entrare in contatto rapidamente con familiari e avvocati, previa predisposizione di accorgimenti pratici e salvo considerazioni dettate da motivi di sicurezza. Rappresentanti consolari, familiari, avvocati e ONG possono avere accesso ai migranti trattenuti, su richiesta di questi ultimi, ma gli Stati, con proprie leggi, possono imporre limiti a tali contatti, quando siano oggettivamente necessari per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e gestione amministrativa della struttura. Le regole della struttura vanno comunicate agli ospiti per iscritto nelle lingue da essi conosciute o che si presume che conoscano.

Norme speciali si applicano ai migranti “pericolosi” ai sensi dell’art. 16. Costoro, che, come abbiamo visto, possono essere trattenuti anche in strutture penitenziarie, se collocati nelle strutture “ordinarie” per i migranti, potranno essere trattenuti in sezioni ad alta sicurezza che prevedono separazione dagli altri o maggiore sorveglianza, per il periodo strettamente necessario alla gestione del rischio di cui sono portatori, e sempre al fine di facilitare il rimpatrio.

Il terzo gruppo è quello dei minori non accompagnati, delle famiglie con minori e delle persone con vulnerabilità. Queste ultime, o le persone con bisogni speciali, devono essere oggetto di particolari attenzioni, in particolare sotto il profilo sanitario. I minori e le loro famiglie potranno essere trattenuti solo come misura estrema e per il periodo più breve possibile, tenendo conto del principio del migliore interesse del minore; dovranno essere collocati in strutture che garantiscano privacy e servizi sanitari e igienici adeguati, e accompagnati da personale formato. I minori dovranno avere accesso a opportunità di svago e di gioco adatte all’età e all’istruzione, nella forma più congrua, tenendo conto della durata del trattenimento.

Come si vede, si tratta di regole minimali che, peraltro, prevedono considerevoli margini di restrizione a disposizione degli Stati. Inoltre, l’art. 47 prevede che gli Stati, in situazioni in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi debba essere rimpatriato, tale da imporre un onere significativo e imprevisto alle strutture di trattenimento, al personale amministrativo o al sistema giudiziario, possano derogare alle disposizioni che prevedono la separazione dei migranti in attesa di espulsione da altre categorie di detenuti, oppure la separazione di famiglie e minori da altri gruppi di migranti. Non è prevista l’istituzione di strumenti indipendenti di monitoraggio del rispetto di tali standard, né vi sono rinvii espliciti al ruolo che potrebbe svolgere organismi internazionali o nazionali di prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti.

Riammissione e condizionalità alla cooperazione con Stati terzi. Sostegno al rimpatrio e al reinserimento

Il Capo V del regolamento disciplina la procedura di riammissione del migrante irregolare nello Stato di destinazione, la cui cooperazione è necessaria per confermare la nazionalità  del migrante e fornire i documenti di viaggio. Sarà utilizzato, se necessario, il modello europeo di documento di viaggio introdotto dal Regolamento (EU) 2016/1953. In questa attività è prevista la possibilità di ottenere la collaborazione di Frontex e il coinvolgimento di funzionari dell’UE. È anche auspicata la conclusione di intese tra Stati membri e partner esteri al fine di facilitare e accelerare le procedure di riammissione. Il trasferimento presso territori al di fuori dell’UE non riconosciuti come Stati non comporta il riconoscimento di tali territori come entità giuridiche e politiche. 

In relazione alla procedura di riammissione, il Parlamento europeo ha deciso di aggiungere al regolamento un nuovo articolo, posto dopo l’art. 37, in cui si rende esplicito il legame tra le misure di riammissione, che rappresentano la dimensione esterna delle politiche di rimpatrio, e le politiche dell’UE in materia di sviluppo, commercio internazionale, visti e relazioni diplomatiche in generale. In altri termini, l’UE e i suoi Stati membri terranno conto del grado di collaborazione degli Stati terzi nell’aderire agli accordi di riammissione dei loro cittadini irregolarmente presenti nell’UE e nel favorire il loro reinserimento nello Stato di destinazione nel quadro più ampio delle politiche di cooperazione internazionale. Una scarsa collaborazione nel riammettere i migranti irregolari potrebbe tradursi in restrizioni in materia di visti o in misure di politica commerciale, finalizzate a riattivare  in modo soddisfacente i flussi di rientro. Questa disposizione evidenzia la volontà dell’UE di forzare la collaborazione degli Stati terzi nelle proprie politiche di riammissione, utilizzando forme di pressione diplomatica, economica e commerciale finora considerate relativamente indipendenti dalla problematica migratoria.

Si può collegare alla materia trattata in questo Capo V del regolamento anche l’obbligo degli Stati membri di fornire ai migranti servizi di sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione. La consulenza fornita ai migranti non va però intesa come un diritto, per cui il rimpatrio disposto nei confronti di un soggetto che non ha potuto usufruire di tali servizi non può ritenersi, per ciò, solo illegittimo. Il sostegno prestato a un migrante può variare fino a essere soppresso alla luce del fatto che questi cooperi o meno alla procedura di rimpatrio, aderisca al rimpatrio volontariamente o sia destinatario di un ordine di allontanamento, sia in condizioni di vulnerabilità o abbia avuto una condanna penale, e in presenza di altre circostanze precisate all’art. 46.

In queste norme emerge una visione che mira a dosare “carota e bastone” nei confronti dei migranti, così come dei paesi di destinazione, che tradisce un approccio “punitivo” alla materia e potrebbe produrre effetti contrari a quelli desiderati. 

Scambio di informazioni e cooperazione tra Stati e UE, disposizioni finali

La messa in opera, a livello europeo, di un sistema comune di rimpatri richiede, oltre a una procedura comune, a un sistema comune di riconoscimento e di esecuzione delle misure di rimpatrio e alla messa in comune di risorse finanziarie e di personale per realizzare le varie azioni previste, anche un meccanismo di scambio dei dati personali relativi ai migranti. Il Capo VII individua quali dati gli Stati membri possono scambiarsi reciprocamente allo scopo di eseguire le procedure di rimpatrio, riammissione e reintegrazione (art. 38) e quali dati possono condividere per le stesse finalità con paesi terzi (articoli 39, 40, 41).

Tra gli Stati membri dell’UE, possono essere scambiati, sulla piattaforma dell’EU Information System, che consente piena interoperabilità, i dati EES, VIS, SIS, Eurodac, ETIAS e ECRIS-TCN. Essi riguardano un’ampia gamma di informazioni, inclusi dati sensibili: dati anagrafici (anche di membri della famiglia), dati biometrici, informazioni su nazionalità e documenti di viaggio, informazioni su luogo di residenza, indirizzi e numeri di telefono, informazioni su visti o documenti di residenza emessi da Stati UE, informazioni sulle operazioni di rimpatrio e di riammissione, compresi i motivi per l’emissione di ordini di allontanamento o divieti di ingresso, informazioni sul trattenimento del migrante e dati su eventuali condanne penali o altri elementi che concorrono alla sua qualificazione come persona pericolosa, informazioni sulla sua condizione di vulnerabilità e sul grado di cooperazione prestata alle procedure di rimpatrio.

Le autorità nazionali e, se del caso, Frontex, possono trasmettere molti di questi dati anche agli Stati terzi, al fine di rendere possibile la riammissione e la reintegrazione del migrante. Gli articoli 40 e 41 si soffermano in particolare sulla trasmissione di dati relativi a condanne penali e alle condizioni mediche. Questi dati sensibili possono essere trasmessi alle autorità dei paesi terzi, purché non comportino rischi per i principi di non-refoulement e di ne bis in idem. In ogni caso, l’interessato deve essere informato dell’avvenuta trasmissione e garantito che tali dati vengano utilizzati esclusivamente per perseguire le finalità indicate, nel rispetto del regolamento sulla protezione dei dati personali.

I Capi VIII e IX del regolamento contengono disposizioni sulla cooperazione tra gli Stati parte e tra questi e l’UE (in particolare con Frontex) in vista della creazione del sistema comune di rimpatrio, nonché sulla raccolta ed elaborazione di dati statistici accurati e uniformi per la valutazione delle politiche di rimpatrio introdotte dalla nuova legislazione e per valutarne l’impatto.

Conclusione. Un regolamento che indurisce la condizione dei migranti irregolari, restringe i loro diritti e indebolisce le garanzie

Il regolamento, per il quale inizia ora la procedura di negoziazione tra Parlamento, Commissione e Consiglio in vista della sua definitiva approvazione, rappresenta un tassello importante nel nuovo assetto normativo che regola immigrazione e asilo nello spazio europeo. Il regolamento 2024/1949, sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, copre infatti solo un frammento relativamente ridotto dei casi di rimpatrio, riguardando solo i richiedenti asilo la cui domanda è respinta nella procedura “alla frontiera”, ossia, secondo la finzione su cui tale normativa si regge, in una dimensione che precede l’ingresso del cittadino di uno Stato terzo nel territorio dello Stato membro.

Il regolamento, nella forma approvata dal Parlamento europeo, presenta diversi aspetti problematici nella prospettiva dei diritti dei migranti irregolari. Tra questi si segnala la presenza di numerose clausole che consentono agli Stati di introdurre modifiche significative al regime comune, generalmente in senso peggiorativo per il migrante, in nome del principio, enfaticamente ripreso nel testo introduttivo del regolamento,  per cui la difesa dell’integrità territoriale, la garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale rimangono nell’esclusiva responsabilità dello Stato. Le molte disposizioni del regolamento che si riferiscono al trattamento dei migranti che rappresentano un rischio per la sicurezza dello Stato, il cui trattenimento in attesa di rimpatrio può durare indefinitamente e per i quali il divieto di ingresso può essere definitivo, sono un indicatore evidente di come la difesa delle frontiere e la sicurezza nazionale rappresentino il valore preminente perseguito da questa legislazione. Nello stesso senso può essere letta la definizione allargata del concetto di “rimpatrio”, che comprende, tra l’altro, il trasferimento di un migrante irregolare sul territorio di paesi non-UE con i quali la persona non ha alcuna relazione, ma dove lo Stato membro ha creato, sulla base di un accordo con lo Stato terzo, strutture specificamente dedicate ad accogliere migranti in attesa di rimpatrio (return hub). Se sembra escluso che in queste strutture possano svolgersi procedure diverse da quelle strettamente legate al rimpatrio (come invece prevedeva originariamente l’accordo italo-albanese del 2023, che istituiva la possibilità di condurre procedure di accertamento dello status di rifugiato nel paese terzo), appare evidente che questa situazione configuri una forma avanzata di “esternalizzazione” delle procedure di gestione dell’immigrazione, tesa a limitare le responsabilità degli Stati membri e dell’UE in questa delicata materia. 

I migranti sono inoltre sottoposti a gravosi obblighi di cooperazione con lo Stato che intende rimpatriarli, al quale sono riconosciuti numerosi strumenti di pressione sui migranti stessi – e anche sui loro stati di provenienza. I migranti, a loro volta, hanno sì il diritto di impugnare in sede giurisdizionale le misure espulsive o di altro genere che li riguardano, ma, in genere, tali ricorsi non hanno un effetto sospensivo sulle misure già adottate. Questo fatto, insieme ai tempi molto ristretti per presentare ricorso, rende tali rimedi e garanzie poco praticabili e poco efficaci. 

A parte quanto detto per i soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale, è grave il fatto che la durata massima del trattenimento dei migranti irregolari in attesa di identificazione o rimpatrio sia stata portata a 24 mesi e che non vi sia un’esplicita esclusione dalle misure detentive per i minori non accompagnati e per le famiglie con minori. Le condizioni di detenzione, inoltre, sono regolate in modo da lasciare ampio margine di discrezionalità alle autorità statali, con scarsa attenzione alla predisposizione di strumenti di monitoraggio e di prevenzione degli abusi dei diritti dei soggetti trattenuti. 

Infine, risulta preoccupante l’intenzione, esplicitata nella versione del regolamento adottata dal Parlamento, di legare alla collaborazione degli Stati terzi in materia di riammissione dei migranti irregolari le altre forme di cooperazione diplomatica e commerciale e le politiche sui visti dell’UE. La disponibilità, magari puramente strumentale, degli Stati terzi d’origine dei migranti irregolari (ma anche di quelli in cui i migranti sono transitati o in cui hanno ottenuto un primo asilo, per esempio) a riammettere sul proprio territorio i cittadini che hanno tentato di entrare illegalmente in Europa diventa così un criterio decisivo per sviluppare politiche di cooperazione in campo politico, diplomatico, economico o commerciale, prevalente rispetto ad altri possibili significativi criteri, compreso il modo in cui si realizza l’effettiva integrazione dei migranti rimpatriati. La commistione di considerazioni giuridiche e di tutela dei diritti umani con dinamiche di ordine politico o commerciale rischia di creare cortocircuiti negativi non solo per la garanzia dei diritti individuali, ma anche per la politica estera degli Stati europei e dell’UE. Tanto più che, come osserva il Comitato economico e sociale nel suo parere del settembre 2025, a tale politica “aggressiva” sui rimpatri non si associano misure o iniziative altrettanto vigorose sul versante della promozione di percorsi migratori legali e sicuri.

Tutti questi aspetti problematici del regolamento dovrebbero essere rivisti. Come minimo, dovrebbe essere reinserita l’indicazione di una durata massima del trattenimento dei migranti “pericolosi”, ridotta la durata della detenzione per gli altri sotto i 24 mesi, ripristinato l’effetto sospensivo dell’impugnazione giurisdizionale dell’ordine di allontanamento, e l’esclusione della misura del trattenimento per i minori.

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