La Corte penale internazionale conferma che l’Italia dovrà rispondere davanti all’Assemblea degli Stati Parte per il mancato arresto di Almasri
Il 2 aprile 2026, la Sezione Preliminare I della Corte penale internazionale (CPI), formata dai giudici Iulia Motoc, presidente, Sophie Alapini-Gansou e Maria Flores Llera, ha reso pubblica la decisione, adottata il 26 gennaio 2026, con cui deferisce all’Assemblea degli Stati parti della CPI il mancato rispetto, da parte dell’Italia, dell’obbligo di cooperare con la CPI. La pubblicazione dell’atto è avvenuta dopo che lo Stato italiano aveva richiesto un rinvio e a seguito di un incontro con un rappresentante del governo italiano avvenuto il 1 aprile 2026. Da tale incontro è emerso che non risultavano fatti nuovi che richiedessero una modifica della misura precedentemente adottata. La questione sarà dunque trattata dalla 26ª sessione dell’Assemblea, prevista dal 7 al 17 dicembre 2026.
La decisione dell’Ottobre 2025 e la richiesta di rinvio dell’Italia
La decisione si riferisce al mancato arresto e alla mancata consegna alla CPI di un cittadino libico, Osama Almasry, o Emasri, noto anche come Almasri Njeem, accusato di crimini contro l’umanità per la gestione dei campi di detenzione di migranti. Almasri si trovava in Italia nel gennaio 2025, ma, invece di procedere come richiesto dalla CPI, le autorità italiane lo riportarono in Libia con un volo militare. Il 17 ottobre 2025, le giudici avevano già accertato che l’Italia aveva contravvenuto all’art. 87.7 dello Statuto della CPI, ma avevano accordato all’Italia un termine per presentare ulteriori informazioni sulle misure prese a livello interno per indagare sulle responsabilità della mancata consegna. Il 31 ottobre 2025, il Governo italiano ha trasmesso tale aggiornamento.
La risposta italiana riportava che il caso aveva suscitato un vivo dibattito nel paese sui ruoli di Governo, Parlamento e potere giudiziario; che si trattava del prima applicazione della legge 237/2012 sulla cooperazione giudiziaria con la CPI, sul contenuto della quale è stata peraltro sollevata una questione di legittimità costituzionale (in quanto non prevede una controfirma del Procuratore generale della Repubblica sulla richiesta di arresto inoltrata dalla CPI); ha ricordato che il 27 gennaio 2025 la procura di Roma ha avviato un procedimento penale contro la Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri della Giustizia e dell’Interno e un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consilio, e che il 1 agosto 2025, il competente tribunale dei ministri, rigettando il ricorso contro la Presidente del Consiglio, aveva chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere contro gli altri accusati. Il 9 ottobre 2025, la Camera dei deputati respingeva l’autorizzazione, affermando che gli accusati avevano agito per salvaguardare la sicurezza nazionale. Contro tale decisione sarebbe tuttora possibile presentare, davanti alla Corte Costituzionale, un procedimento sull’attribuzione dei poteri dello Stato, peraltro mai avviato. Un ulteriore procedimento penale è stato istituito contro un’alta funzionaria del Ministero della Giustizia (recentemente cessata dall’incarico), sul cui esito, però, non è possibile fare alcuna anticipazione. Nella sua comunicazione, il Governo italiano ribadisce che la mancata consegna di Almasri si deve all’esigenza di rispettare “l’insieme degli interessi di sicurezza nazionale, la posizione geopolitica della Nazione, la Costituzione e la legislazione domestica”, pur rinnovando l’intenzione di cooperare positivamente con la CPI. L’11 novembre 2025, il Procuratore della CPI aveva presentato ulteriori considerazioni e ricordato, in particolare, che secondo la stessa documentazione prodotta dall’Italia, una delle ragioni che aveva determinato la non immediata esecuzione della consegna di Almasri alla CPI, ovvero il contestuale ricevimento di una richiesta di estradizione da parte della Libia, doveva essere scartata, poiché tale richiesta risultava notificata al Ministero della Giustizia il 22 gennaio 2025, cioè lo stesso giorno in cui Almasri atterrava libero in Libia.
La nuova decisione della CPI nel 2026
Nella sua ultima decisione, la Sezione Preliminare premette che il deferimento di uno Stato all’Assemblea degli Stati Parti non è automatico in caso di mancata esecuzione di un ordine della CPI, ma può essere disposto discrezionalmente dai giudici se ritengono che sia un mezzo utile a ottenere una migliore collaborazione in casi pendenti o futuri. Dalla risposta italiana non si evince chiaramente, secondo due giudici su tre, l’intenzione dell’Italia di collaborare pienamente in futuro. L’Italia ha annunciato future modifiche alla legge 237/2012 relativa alla cooperazione con la CPI, senza però chiarire se esse faciliteranno o meno l’esecuzione delle misure disposte dalla CPI. Questo rende il caso italiano diverso da quello che, nel 2017, aveva riguardato il Sudafrica. Il Sudafrica non aveva arrestato l’allora presidente sudanese El-Bashir, nonostante il mandato di arresto della CPI; tuttavia, il governo sudafricano aveva successivamente ritirato l’impugnazione del giudizio della Suprema Corte d’Appello sudafricana che riconosceva il carattere illecito della condotta dello Stato. In questo modo, il Sudafrica aveva chiaramente dimostrato di voler, in futuro, cooperare pienamente con la CPI. La posizione italiana, viceversa, è apparsa alla Camera preliminare ancora venata di ambiguità, anche nel continuare a riferirsi, a oltre un anno dalla controversia, a persistenti ostacoli derivanti dalla legislazione interna, quando è principio consolidato che uno Stato non può invocare la normativa interna o costituzionale per sottrarsi ai propri obblighi di diritto internazionale (la cosa è chiaramente precisata all’art. 88 dello Statuto della CPI). Il Governo italiano ha anche mancato di entrare in consultazione con la CPI, come prevede l’art. 97 dello Statuto della CPI, per chiarire eventuali aspetti dubbi dell’ordine di arresto. In conclusione, la Sezione Preliminare ribadisce, con due voti a favore contro uno, che l’Italia non ha ottemperato agli obblighi della CPI e che di questo dovrà occuparsi l’Assemblea degli Stati Parti a una prossima 25ma sessione, dal 7 al 17 dicembre 2026.
La giudice Motoc ha criticato la decisione, osservando che, prima di tutto, l’eventuale deferimento sarebbe dovuto essere davanti al Consiglio di Sicurezza delle NU e non all’Assemblea degli Stati parte, visto che la situazione libica era stata segnalata alla CPI dal Consiglio di Sicurezza. A parere della presidente della Sezione Preliminare I, la situazione non richiede il deferimento del caso poiché ci sono dei procedimenti in corso sulla materia (una questione di costituzionalità e un processo penale) su cui il governo italiano non può esercitare alcun controllo. Il confronto con il caso sudafricano non tiene conto delle profonde differenze tra sistemi giuridici di common law e ordinamenti di diritto civile. Inoltre, nonostante le argomentazioni avanzate dallo Stato presentino alcune contraddizioni, il regime di responsabilità creato dall’art. 87.7 dello Statuto della CPI deve essere contestualizzato nell’ambito delle norme più generali del diritto internazionale relative alla responsabilità degli stati per atti illeciti e ciò richiede una considerazione più articolata delle ragioni di sicurezza e stato di necessità invocate dall’Italia.
Anche la giudice Flores Llena ha allegato un’opinione concorrente in cui, concordando con le conclusioni della maggioranza, lamenta che l’inottemperanza dello Stato italiano non sia stata presentata all’Assemblea degli Stati Parti di dicembre 2025, visto che tutti gli elementi rilevanti per deliberare in merito erano già presenti nello scorso autunno.
Che cosa potrà fare la 26ª sessione dell’Assemblea degli Stati Parte nel dicembre 2026
L’art. 112.2.f dello Statuto della CPI dispone che "L’Assemblea considera ogni questione riguardante la non-cooperazione ai sensi dell’articolo 87, commi 5 e 7". La procedura è regolata dall’Allegato II al Regolamento della CPI. La procedura prevede l’invio di lettere pubbliche allo Stato inadempiente per incoraggiarlo a riprendere la cooperazione, sessioni pubbliche in cui discutere il caso e l’adozione di un rapporto da esaminare nelle sessioni successive.
L’assemblea è stata investita da varie decisioni di non ottemperanza all’art. 87 dello Statuto della CPI. Nel 2025, è stata sollevata la questione del mancato arresto del primo ministro israeliano Netanyahu da parte delle autorità ungheresi in occasione della sua visita nel paese europeo tra il 3 e il 6 aprile 2025. Una procedura analoga è stata sottoposta agli Stati Parte riguardo la Mongolia e relativa al mancato arresto del presidente russo Putin in occasione di una sua breve visita in Mongolia il 2-3 settembre 2024. Su alcuno di questi casi di mancata esecuzione di un ordine di arresto l’Assemblea degli Stati Parti ha finora preso misure formali. D’altro canto, la questione Almasri, pur non essendo all’ordine del giorno, è stata evocata nella seduta specificamente dedicata al tema della non-cooperazione nell’ambito della 24ª sessione dell’Assemblea, il 3 dicembre 2025, in particolare da parte della rappresentante di Lawyer for Justice in Libya, dell’European Centre for Constitutional and Human Rights, nonché da altre ONG (il video della seduta è disponibile a questo link).