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Corte costituzionale: le madri dello stesso sesso hanno diritto al congedo parentale compensativo

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© Sergio D’Afflitto

Con la sentenza 115/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, in quanto viola l'articolo 3 (principi di parità di trattamento) della Costituzione italiana, poiché non riconosce il congedo di maternità obbligatorio alla lavoratrice che è genitore intenzionale in una coppia di donne iscritte come genitori nei registri dello stato civile.

È quanto ha deciso la Corte con sentenza n. 115, depositata il 21 luglio 2025. La questione di costituzionalità era stata sollevata dalla Corte d'Appello di Brescia, la quale sosteneva che l'articolo 27-bis fosse discriminatorio, in quanto consente solo al padre di godere del congedo di paternità obbligatorio, per 10 giorni di assenza dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo così il beneficio della “seconda madre”, nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe come madri nei registri dello stato civile.

Come previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151, i doveri dei genitori sono uguali e pienamente intercambiabili, pertanto la Corte ha osservato che la madre non biologica, in quanto “secondo genitore” in una coppia di donne, e il “padre” in una coppia mista condividono in modo uguale le responsabilità e i doveri di cura di un figlio minorenne, nonché i diritti che ne derivano, tenendo conto del genere. Inoltre, la Corte motiva che l'introduzione delle norme che disciplinano il congedo di maternità e i periodi di riposo giornaliero per le lavoratrici non era finalizzata solo a tutelare i diritti delle donne, ma anche a garantire la tutela degli interessi primari del minore.

Seguendo la prassi della Corte costituzionale italiana, in particolare la sua sentenza n. 33 del 2021, la Corte ha confermato che l'orientamento sessuale non incide di per sé sull'idoneità del minore ad assumersi tale responsabilità. E poiché l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione italiana tutela l'interesse superiore del minore, la Corte ha confermato che il riconoscimento del legame, della cura e dell'affetto tra entrambe le madri e il minore è più importante dell'esistenza del legame biologico.

La Corte ha affermato che, sebbene l'ordinamento giuridico italiano (legge n. 40/2004) preveda restrizioni alla riproduzione assistita, tali limitazioni non impediscono all'Italia di riconoscere gli effetti giuridici di atti stranieri, come la trascrizione di un certificato di nascita straniero, quando sono conformi ai principi giuridici italiani. Nella sentenza n. 68 del 2025, la Corte costituzionale ha confermato il riconoscimento della filiazione tra un bambino nato da fecondazione assistita eterologa all'estero e le due donne che hanno acconsentito alla procedura, compresa la cosiddetta madre intenzionale.

La Corte ha affermato che, quando lo status genitoriale di entrambi i genitori di una coppia omosessuale è legalmente stabilito nei registri civili italiani, essi sono riconosciuti come uguali ai sensi del diritto italiano e internazionale. Pertanto, l'esclusione della madre non biologica dal congedo di paternità violava i principi di uguaglianza e i diritti del minore.

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