Corte europea dei diritti umani

Corte europea dei diritti umani: causa Europa Way S.r.l. contro Italia, violazione dell'articolo 10 della CEDU

Il caso riguarda la sospensione con decreto ministeriale e la successiva annullamento con legge di una procedura di gara per l'assegnazione delle frequenze per la trasmissione televisiva digitale terrestre, che era stata definita in un regolamento dall'autorità di regolamentazione competente. La società ricorrente (Europa Way S.r.L.) ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani.
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La ricorrente, Europa Way S.r.l., è una società di radiodiffusione televisiva che opera in Italia. Il caso ha avuto origine dalla sospensione e dal successivo annullamento legislativo di una procedura competitiva in corso (beauty contest) per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre.

Europa Way aveva presentato domanda per una delle frequenze riservate ai nuovi operatori e ai piccoli operatori ed era l'unico offerente per una delle frequenze disponibili. Prima che l'autorità di regolamentazione potesse completare la procedura, il governo ha sospeso il processo e il Parlamento lo ha annullato, sostituendolo con un sistema di asta a pagamento.

La ricorrente ha sostenuto che questo intervento legislativo ha interferito in modo illegittimo con l'autorità di regolamentazione indipendente e ha compromesso la sua capacità di accedere alle frequenze di trasmissione, violando così la sua libertà di diffondere informazioni ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione.

Contesto: passaggio al digitale e quadro normativo
Il passaggio della televisione italiana dal sistema analogico a quello digitale è stato accompagnato dall'assegnazione di nuove frequenze digitali da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione (AGCOM). In conformità con la legislazione dell'UE, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad agire in modo indipendente e ad assegnare le frequenze sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

L'AGCOM ha adottato un modello di “concorso di bellezza”, in base al quale le frequenze sarebbero state assegnate gratuitamente sulla base di criteri qualitativi e alcune frequenze sarebbero state riservate ai nuovi operatori del mercato. Questo modello era stato concepito per promuovere la concorrenza e il pluralismo dei media.

Sospensione e annullamento della procedura di gara
Durante la procedura di gara, diversi membri del Parlamento hanno contestato l'assegnazione gratuita di frequenze di trasmissione di grande valore.

Di conseguenza, il ministero ha sospeso la procedura di gara con un decreto e il Parlamento ha annullato l'intera procedura con un atto legislativo, sostituendola con un sistema di aste a pagamento, mentre l'autorità di regolamentazione è stata costretta a riorganizzare il processo in linea con le nuove priorità politiche e di bilancio.

Sebbene ai partecipanti alla procedura annullata sia stato successivamente offerto un risarcimento finanziario limitato, la società ricorrente ha perso l'opportunità di ottenere i diritti di trasmissione nell'ambito del quadro normativo originario.

Procedimenti nazionali
Europa Way ha presentato ricorso contro la sospensione e l'annullamento dinanzi ai tribunali amministrativi italiani.

Il caso è giunto al Consiglio di Stato, che ha sottoposto alcune questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). La CGUE ha stabilito che le autorità nazionali di regolamentazione devono essere protette da interferenze politiche e che l'abrogazione legislativa dell'attuale procedura di regolamentazione ne compromette l'indipendenza. A seguito di tale sentenza, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il Parlamento aveva interferito illegalmente con le funzioni di regolamentazione indipendenti dell'AGCOM.

Nonostante tale conclusione, tuttavia, l'autorità di regolamentazione ha successivamente confermato la sostituzione della procedura originaria con un sistema di aste a pagamento. Di conseguenza, la ricorrente non ha ottenuto le frequenze.

Procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti umani
Europa Way ha sostenuto dinanzi alla Corte che l'ingerenza dello Stato nel processo di regolamentazione comprometteva l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione dei media. Il quadro giuridico che disciplina l'accesso alle frequenze di radiodiffusione non era sufficientemente prevedibile e non garantiva la certezza del diritto. L'abolizione della procedura di gara limitava la capacità pratica della società di partecipare al mercato della radiodiffusione e violava quindi la sua libertà di diffondere informazioni ai sensi dell'articolo 10.

Il governo ha contestato l'affermazione secondo cui la sospensione e il successivo annullamento della procedura di gara originaria avrebbero costituito un'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione della società ricorrente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione. Ha sostenuto che la partecipazione alla procedura di gara originaria non garantiva l'assegnazione delle frequenze.

La Corte ha riconosciuto che l'accesso alle frequenze radiotelevisive è strettamente legato all'esercizio della libertà di espressione e che il quadro normativo che disciplina l'accesso ai media deve soddisfare elevati standard di legalità, prevedibilità e protezione contro l'arbitrarietà.

La Corte ha sottolineato il ruolo centrale degli organismi di regolamentazione indipendenti nel garantire il pluralismo dei media. L'ingerenza politica o legislativa nelle attività di tali organismi compromette le garanzie democratiche e le ripetute modifiche al quadro giuridico hanno privato la ricorrente di un contesto normativo stabile e prevedibile.

Conclusione
La Corte europea dei diritti umani ha concluso che vi era stata un'ingerenza nella libertà di espressione della società ricorrente ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione. La Corte ha ritenuto che tale ingerenza non fosse «prescritta dalla legge» ai sensi della Convenzione, in quanto il quadro normativo che disciplina l'assegnazione delle frequenze di radiodiffusione non era prevedibile e non forniva garanzie sufficienti contro interferenze politiche arbitrarie. In particolare, l'abolizione legislativa della procedura di gara e l'indebolimento dell'indipendenza dell'autorità di regolamentazione non soddisfacevano il requisito della «qualità della legge». Di conseguenza, la Corte ha concluso che l'Italia aveva violato l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani.

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