Il caso Elmasri davanti alla Corte europea dei diritti umani
Il 29 maggio 2026 la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) ha notificato al governo italiano l’avvenuto deposito di due ricorsi presentati contro l’Italia, relativi al mancato arresto, nel gennaio 2025, del generale libico Osama Almasri (o Elmasri) Njeem. I ricorsi Y v. Italy (ricorso n. 13270/25) e Z v. Italy (n. 7051/26) saranno trattati in via prioritaria in ragione dell’importanza e dell’urgenza della problematica comune ai due casi (art. 41 Regolamento CtEDU).
Il ricorso n. 13270/25, presentato il 16 aprile 2025, riguarda il caso di un sudanese fuggito dal Sud Sudan e riparato in Libia nel 2018. Dopo aver tentato più volte di raggiungere l’Europa, è stato detenuto nel campo di Triq al-Sika e poi in quello di Al-Jadida, controllato dalle milizie di Almasri, dove ha subito torture ed è stato testimone di atrocità commesse contro i migranti trattenuti. Il ricorrente è stato poi forzosamente inserito nella milizia di Almasri e trasferito, nel 2020, alla base militare di Mitiga, dove è stato sottoposto a lavoro forzato e ha assistito a torture e atti inumani perpetrati ai danni dei migranti. Nel 2022, in fuga da Camp Mitiga, ha raggiunto l’Italia, dove gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato e ha costituito l’associazione “Rifugiati in Libia” per portare il caso delle atrocità commesse in Libia ai danni dei migranti dinanzi alla Corte penale internazionale (CPI). Il ricorso riguarda la mancata esecuzione, da parte delle autorità italiane, dell’ordine di arresto emesso dalla CPI nei confronti di Almasri, che nel gennaio 2025 era presente sul territorio italiano. L’Italia, in tale occasione, non solo aveva invalidato l’arresto di Almasri inizialmente operato dalla polizia, ma anche riportato in patria il cittadino libico, con volo di Stato, in condizione di libertà. (Si ricorda che, per questa vicenda, la CPI ha deferito l’Italia dinanzi all’Assemblea degli Stati Parti dello Statuto della stessa CPI per violazione dell’obbligo di collaborazione sancito dall’art. 87.7). Secondo il ricorrente, l’Italia avrebbe violato gli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), essendo venuta meno al dovere di tutelare attivamente il diritto del ricorrente stesso alla vita e a non subire tortura. I ricorsi interni presentati da alcuni individui (non dal ricorrente) contro i responsabili politici del mancato arresto non hanno avuto seguito, poiché il Parlamento italiano ha votato contro l’autorizzazione a procedere.
In relazione a questo caso, la CtEDU chiede allo Stato e al ricorrente di presentare le loro considerazioni su una serie di punti su cui la Corte stessa dovrà decidere. In particolare, se secondo l’art. 1 CEDU, sussiste o meno la giurisdizione dell’Italia sulle presunte violazioni degli articoli 2 e 3 CEDU, visto che le violenze si sono svolte in Libia; se il ricorrente si possa considerare vittima di tali condotte; e se sono state esperite tutte le vie di ricorso interne.
Il caso Z v. Italy (n. 7051/26), presentato il 7 febbraio 2026, riguarda invece una cittadina ivoriana, oggi trentenne. All’età di 4 anni era stata sottoposta alla pratica tradizionale di mutilazioni genitali e negli anni successivi era stata vittima di abusi sessuali da parte del padre adottivo. Ancora minorenne, era riuscita a fuggire in Libia, dove però era stata ridotta in schiavitù e infine trasferita a Camp Mitiga. Qui aveva subito ulteriori abusi e maltrattamenti, anche da parte di Almasri, direttore del centro di detenzione e capo delle forze paramilitari di polizia. Nel 2017 era riuscita a raggiungere l’Italia e nel 2020 il tribunale di Catania le aveva riconosciuto lo status di rifugiata. Nel febbraio 2025, dopo il rimpatrio di Almasri disposto dalle autorità italiane, la ricorrente aveva presentato un esposto al tribunale di Roma. Sulla base di tale denuncia e di altre analoghe, la procura di Roma aveva avviato un procedimento nei confronti del Ministro della Giustizia Nordio, del Ministro dell’Interno Piantedosi e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mantovano. Come sopra ricordato, però, il 9 ottobre del 2025 il Parlamento italiano, competente a concedere o meno l’immunità ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, negava l’autorizzazione a procedere nei riguardi dei tre membri del governo e il 28 ottobre successivo il “tribunale dei ministri” presso il tribunale di Roma rigettava la richiesta della procura. Anche la domanda di sollevare una questione di costituzionalità è respinta dallo stesso tribunale quale manifestamente infondata. Secondo la ricorrente, questa vicenda costituisce violazione del suo diritto di accesso alla giustizia (Art. 6.1 CEDU) in quanto vittima dei crimini ascritti ad Almasri, nonché violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura) e 4 (divieto di schiavitù) CEDU, diritti a cui corrispondono obblighi negativi e positivi inderogabili (Art. 15 CEDU).
In relazione a questo secondo caso, la CtEDU chiede alle parti di pronunciarsi, oltre che sui temi della giurisdizione, della condizione di vittima e dell’esaurimento dei ricorsi interni, anche sulla possibilità di chiedere, in sede civile, il risarcimento dei danni derivanti dal mancato arresto di Almasri.