Tribunale di Sorveglianza di Firenze: detenzione in condizioni inumane e differimento della pena al vaglio della Corte costituzionale
L’ordinanza n. 636/2026 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze giunge in un momento critico per il sistema penitenziario italiano, caratterizzato da un tasso di sovraffollamento medio che nel 2025 ha sfiorato il 140% e da un numero di suicidi persistentemente alto (v. Annuario 2026).
Il caso trae origine dai reclami presentati, a partire dal febbraio 2024, da un detenuto del carcere Sollicciano-Firenze, che denunciava infiltrazioni d’acqua, presenza di insetti e roditori, condizioni igieniche inadeguate e uno spazio pro-capite inferiore ai 3 mq. Esaurito l’iter del reclamo ai sensi dell’art. 35-bis dell’ordinamento penitenziario, il detenuto ha richiesto il differimento facoltativo della pena. Il Tribunale, con ordinanza dell’8 maggio 2025, aveva già ordinato all'Amministrazione penitenziaria di rimuovere le condizioni pregiudizievoli entro 45 giorni. L’inadempienza ha innescato un giudizio di ottemperanza, all’esito del quale è emerso che solo le opere di disinfestazione erano state parzialmente eseguite: le infiltrazioni d’acqua persistevano sull’intero edificio e l’acqua calda mancava ancora nella cella del reclamante. Per completare i lavori strutturali necessari, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha stimato almeno 55 mesi dalla sola progettazione esecutiva.
Di fronte a una situazione strutturale irrisolvibile nel breve periodo, il nodo giuridico si fa stringente. L’art. 147 del Codice Penale contempla ipotesi tassative di differimento facoltativo della pena, non estendibili neanche in via interpretativa al caso di esecuzione in condizioni contrarie al senso di umanità. Gli strumenti introdotti dopo la sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia (artt. 35-bis e 35-ter dell’ordinamento penitenziario) si sono rivelati sostanzialmente inefficaci di fronte a criticità endemiche e diffuse sull’intero istituto. Secondo il Tribunale, la lacuna potrebbe essere colmata solo attraverso un intervento additivo della Corte costituzionale, inserendo nell’art. 147 del Codice Penale l’ipotesi del rinvio quando la pena si svolga in condizioni inumane e degradanti, con possibile applicazione in surroga della detenzione domiciliare ex art. 47-ter.1-ter dell’ordinamento penitenziario.
A sostegno della questione convergono parametri plurimi e tra loro complementari: l’art. 27.3 Cost. che vieta trattamenti contrari al senso di umanità; l’art. 117.1 Cost., in relazione all’art. 3 CEDU, che vieta in modo assoluto la tortura e i trattamenti inumani e degradanti; l’art. 2 Cost. a tutela della dingità della persona; ma soprattutto l’art. 25.2 Cost. nella misura in cui il principio di legalità si estende anche alle modalità di esecuzione della pena.
Su queste basi, il Tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 del Codice Penale e 47-ter.1-ter dell’ordinamento penitenziario. Secondo il Collegio, l’assenza di un rimedio che consenta il differimento della pena in presenza di condizioni detentive contrarie al senso di umanità determina una lacuna normativa suscettibile di compromettere l’effettività della tutela dei diritti fondamentali del detenuto, soprattutto quando gli strumenti ordinari approntati dall’ordinamento si rivelino inidonei a rimuovere la violazione.
A distanza di 13 anni dalla sentenza n. 279/2013 della Corte costituzionale, che aveva richiamato il legislatore alla necessità di garantire rimedi effettivi contro le condizioni detentive contrarie al senso di umanità, la situazione carceraria non è migliorata. La questione trascende il caso Sollicciano e investe la legalità costituzionale dell'intero sistema esecutivo penale: la Corte sarà chiamata a stabilire se l’ordinamento possa tollerare la prosecuzione di una pena che, per le concrete modalità di esecuzione, si traduce in un trattamento contrario alla dignità umana.