Corte Europea dei diritti umani: caso Intranuovo c. Italia, violazione dell'articolo 2 della CEDU
Sommario
- Introduzione
- Apertura e archiviazione dell'indagine penale
- La posizione della ricorrente e la nuova indagine
- Audizione dei periti e testimonianze
- Valutazione della Procura e seconda richiesta di archiviazione
- Opposizione della ricorrente e archiviazione definitiva
- Procedimento dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani
- Conclusione ed esito
Introduzione
Il caso riguarda la morte del figlio della ricorrente, A.D., che prestava servizio come caporale presso la caserma militare Camillo Sabatini a Roma. Il 6 luglio 2014, il suo corpo fu scoperto nel cortile antistante l'edificio degli alloggi della caserma da un maresciallo durante il suo giro di perlustrazione. Il corpo di A.D. fu rinvenuto in posizione prona a circa 10 metri dal muro dell'edificio degli alloggi, sotto una finestra aperta di un bagno inutilizzato al secondo piano.
Secondo il personale medico, la morte di A.D. fu causata da politraumatismi multipli, tra cui perdita di materia cerebrale e sangue, e arresto cardiaco conseguente a una caduta. L'indagine iniziale consisté in brevi colloqui con cinque commilitoni, la sua ex fidanzata e il maresciallo che scoprì il corpo. Si giunse successivamente alla conclusione che A.D. si fosse suicidato a causa della fine della relazione sentimentale con la sua ex fidanzata.
Apertura e archiviazione dell'indagine penale
Un'indagine penale fu aperta dal pubblico ministero contro ignoti per il reato di istigazione al suicidio ai sensi dell'articolo 580 del Codice Penale e fu affidata al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.
Il corpo di A.D. fu esaminato da un patologo, che concluse che il decesso fosse attribuibile a politraumatismi gravi e che le lesioni fossero compatibili con una caduta o un salto nel vuoto. Di conseguenza, il pubblico ministero chiese al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma di archiviare il caso, sulla base del fatto che la morte di A.D. fosse volontaria e che non vi fossero prove che la vittima fosse stata sottoposta a maltrattamenti o violenze che avrebbero potuto causare direttamente o indirettamente il suo decesso.
La posizione della ricorrente e la nuova indagine
Tuttavia, la ricorrente chiese che l'indagine proseguisse, sostenendo che fosse stata condotta in modo inadeguato e incompleto. Secondo la ricorrente, l'indagine non era riuscita a spiegare alcune gravi lesioni sul corpo che non sembravano essere il risultato di una caduta, e non era stata in grado di fornire i risultati della valutazione peritale. Di conseguenza, la ricorrente nominò un proprio consulente medico legale per esaminare il corpo di A.D. e le circostanze del decesso. Il perito forense constatò che la relazione precedente non corrispondeva alla posizione in cui era stato rinvenuto il corpo di A.D. e che le immagini in essa contenute erano incoerenti con tale spiegazione.
Di conseguenza, il giudice respinse la richiesta di archiviazione del procedimento, affermando di non essere convinto dalle conclusioni dell'indagine e che, alla luce della valutazione della ricorrente, l'indagine dovesse proseguire ed era necessario un nuovo esame medico.
Il perito concordò che le lesioni fossero compatibili con una caduta dal secondo piano; tuttavia, individuò numerosi elementi sospetti, tra cui la distanza del corpo dall'edificio, l'assenza di lesioni difensive, tracce ematiche inspiegabili e la posizione composta del corpo. Queste anomalie gettarono dubbi sulla credibilità della teoria del suicidio mediante salto nel vuoto. I periti conclusero che nessuna delle ipotesi considerate - suicidio, caduta accidentale o aggressione - poteva spiegare pienamente le circostanze del decesso e che non si poteva escludere un impatto esterno sul corpo.
Audizione dei periti e testimonianze
All'udienza del marzo 2017, i periti ribadirono di non essere convinti dell'ipotesi del suicidio mediante salto. I periti discussero anche scenari alternativi speculativi che implicavano l'applicazione di forza sulla schiena e sulla testa di A.D., ma sottolinearono che questi rimanevano ipotesi piuttosto che conclusioni.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte tra luglio 2016 e aprile 2017 descrivevano A.D. come emotivamente turbato a causa di una rottura sentimentale e di insuccessi professionali, inclusi esami falliti, ma indicavano costantemente l'assenza di intenti suicidari espressi. La maggior parte del personale militare negò qualsiasi conoscenza di nonnismo. Tuttavia, due testimoni riferirono che A.D. aveva avuto difficoltà con un superiore a seguito di un incidente nelle docce della caserma, sebbene siano state rilevate incongruenze in uno dei racconti.
Valutazione della Procura e seconda richiesta di archiviazione
Nonostante i risultati peritali, il nucleo investigativo dei carabinieri concluse che nessun elemento provava abusi, violenze o nonnismo. Il nucleo enfatizzò fattori circostanziali, disagio emotivo, esami falliti, problemi di sonno e un episodio segnalato di autolesionismo infantile come elementi a sostegno dell'ipotesi del suicidio. Rilevò inoltre che l'account email di A.D. era stato consultato dopo la sua morte, sebbene non fosse stato possibile identificare il responsabile a causa dei limiti di conservazione dei dati.
Il 22 luglio 2017, il pubblico ministero chiese nuovamente l'archiviazione del procedimento. Pur riconoscendo anomalie irrisolte, sostenne che il suicidio rimanesse la spiegazione più plausibile. Respinse le ipotesi peritali alternative come speculative e fornì spiegazioni non scientifiche per le principali anomalie, tra cui le abrasioni, l'enfisema polmonare e le tracce ematiche.
Obiezione della ricorrente e archiviazione definitiva
La ricorrente si oppose, sostenendo che la Procura avesse ignorato le conclusioni dei periti e si fosse basata su supposizioni piuttosto che su prove scientifiche. Evidenziò una combinazione di "segnali d'allarme", testimonianze sulle difficoltà nel rapporto con il superiore e la mancanza di prove affidabili che indicassero intenti suicidari. Criticò inoltre la mancanza di protocolli preventivi nella caserma.
Ciononostante, il 28 marzo 2019, il giudice per le indagini preliminari decise di archiviare il procedimento. Sebbene il giudice riconoscesse esplicitamente gravi carenze nell'indagine, "zone grigie" irrisolte e la perdita di prove importanti come filmati di videosorveglianza e registrazioni tempestive di conversazioni telefoniche e corrispondenza email, concluse che, con il trascorrere del tempo, un ulteriore chiarimento della situazione era diventato impossibile e che non vi fossero elementi sufficienti a sostenere le accuse in un eventuale processo.
Procedimento dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani
La ricorrente ha sostenuto dinanzi alla CEDU che l'articolo 2 era stato violato perché le autorità non avevano protetto la vita di suo figlio e non avevano condotto un'indagine efficace. La Corte ha esaminato dapprima l'aspetto procedurale dell'articolo 2 e ha rilevato che l'indagine era stata inefficace. Prove fondamentali non erano state acquisite tempestivamente, importanti filoni investigativi non erano stati perseguiti e i ritardi avevano irrimediabilmente compromesso la capacità dell'indagine di accertare i fatti.
Passando al merito dell'articolo, la Corte ha sottolineato che A.D. è morto mentre si trovava sotto la custodia esclusiva dello Stato, il che poneva una maggiore responsabilità sulle autorità nel fornire una spiegazione soddisfacente e convincente. Tenendo conto delle conclusioni dei periti e delle anomalie irrisolte, la Corte ha stabilito che l'ipotesi del suicidio non fosse sufficientemente convincente. Sebbene la Corte non abbia accertato che A.D. fosse stato ucciso, ha rilevato che lo Stato non aveva adempiuto al proprio obbligo di fornire spiegazioni.
Conclusione ed esito
La CEDU ha stabilito all'unanimità che l'Italia aveva violato l'articolo 2 della Convenzione sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. La Corte ha ordinato che alla ricorrente fossero riconosciuti 42.000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Questa decisione rafforza la responsabilità dello Stato di indagare sui decessi che si verificano in contesti militari e sottolinea l'importanza di condurre indagini tempestive, efficaci e ben fondate su morti sospette che si verificano sotto il controllo dello Stato.