libertà di pensiero, coscienza, religione

Corte Europea dei Diritti Umani: l’Italia condannata per protratta discriminazione nei confronti dei Testimoni di Geova (ricorso n. 49687/16), violazione art. 14 della CEDU

La sentenza ridefinisce i limiti della discrezionalità statale nei rapporti con le confessioni religiose, rafforzando i principi di neutralità, uguaglianza e non discriminazione.
The local Jehovah's Witnesses Kingdom Hall in the regional Australian city of Rockhampton, Queensland
© RegionalQueenslander

Sommario

  • Introduzione
  • Le relazioni tra Stato e confessione religiosa 
  • Fatti del caso e argomentazioni delle parti
  • La decisione della Corte e le motivazioni 
  • I precedenti richiamati dalla Corte
  • Conclusioni

Introduzione

La sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (di seguito “la Corte”) dell’11 giugno 2026 nel caso della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova contro l’Italia (ricorso n. 49687/16) rappresenta un punto di svolta fondamentale nella protezione della libertà religiosa e del divieto di discriminazione nell’ordinamento italiano, riconoscendo la grave e protratta discriminazione dello Stato italiano contro i Testimoni di Geova, la seconda confessione cristiana del Paese.

Valutando il ricorso che era stato presentato dalla confessione religiosa il 22 agosto 2016, la Corte, composta da sette giudici (I. Jelić come presidente, E. Wennerström, R. Sabato, F. Krenc, A. Chablais, A. Kučs e A. Adamska-Gallant) ha accertato la violazione dell’Italia di vari articoli della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU): l’Art. 14 sul divieto di discriminazione, l’Art. 9 sulle libertà di pensiero, coscienza e religione, e l’Art. 1 del Protocollo n. 1 sulla protezione dei diritti patrimoniali. 

La decisione solleva interrogativi di portata ampia sul bilanciamento tra l'autonomia statale nella politica delle intese e gli obblighi convenzionali di neutralità e non discriminazione.

Le relazioni tra Stato e confessione religiosa

I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose sono regolati da un sistema costituzionalmente fondato che distingue tra la Chiesa cattolica e le confessioni religiose non cattoliche, con radici che attraversano tutta la storia della repubblica italiana. 

Al momento della redazione della Costituzione (1946-1948) il rapporto tra Stato italiano e Chiesa cattolica era già regolato con un assetto giuridico unico che i costituenti hanno voluto riconoscere e regolare in modo distinto e definito. Per questo motivo ai rapporti tra Chiesa cattolica e Stato italiano è dedicato l’Art. 7 della Costituzione italiana, che riconosce i due attori come mutuamente indipendenti e sovrani, richiamando i Patti Lateranensi del 1929, modificati nel 1984 con l’Accordo di Villa Madama, anche detto “Concordato”.

L’Art. 8 della Costituzione italiana stabilisce invece il principio fondamentale dell’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge. La disposizione riconosce alle confessioni diverse da quella cattolica l’autonomia organizzativa sulla base dei propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, e che i rapporti tra Stato e confessioni religiose siano regolati sulla base di intese, ossia contratti di ordine pubblico stipulati tra Stato e specifici enti religiosi (diversi dal “Concordato” poiché questo è un accordo internazionale). Le intese possono essere richieste da tutti gli enti di culto dotati di personalità giuridica che abbiano ottenuto lo status di “confessione religiosa” in base alla legge 159/1929 e al suo regolamento di attuazione, il regio decreto n. 289 del 28 febbraio 1930.

Fatti del caso e argomentazioni delle parti

Tra il 1984 e il 2021, 13 confessioni hanno ottenuto l’intesa con lo Stato italiano, ma tra queste non figura la confessione dei testimoni di Geova,  con la quale un’ intesa, formalizzata e  nel 2000 e  rivista  nel 2007,non è mai stata perfezionata dal Parlamento e , pertanto, non è mai entrata in vigore. Le autorità governamentali si sono rifiutate di riaprire le negoziazioni nel 2016, elaborando però intese con altre confessioni religiose. 

I fatti che hanno portato alla condanna dell’Italia ruotano attorno a una esclusione protratta e non motivata dei Testimoni di Geova dal sistema delle intese con lo Stato, con effetti concreti soprattutto sul piano del finanziamento pubblico. Priva di tale intesa infatti, la confessione religiosa non ha potuto beneficiare del sistema di ripartizione dell’otto per mille, il principale  strumento italiano di finanziamento delle confessioni religiose attraverso una quota dell’imposta sul reddito dei contribuenti.  

I ricorrenti denunciano un trattamento discriminatorio rispetto alle confessioni già ammesse al sistema e sostengono che il ritardo nel concludere l’intesa ha inciso sulla libertà religiosa in modo concreto. 

Le argomentazioni avanzate dall’Italia a sostegno dell’esclusione della suddetta confessione religiosa si fondano su tre elementi: il rifiuto, in passato, di prestare servizio militare, insieme alla convinzione di astensione dal diritto di voto, hanno sollevato dubbi sulla compatibilità della confessione con i doveri civici propri di ogni cittadino, oltre al divieto di donare e ricevere trasfusioni di sangue perché inteso come un rischio alla salute di tutti i cittadini, in particolare dei minori.

La decisione della Corte e le motivazioni 

La Corte rileva che la Congregazione possiede già una personalità giuridica e gode della libertà di culto ma accerta una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alle confessioni che hanno concluso un’intesa con lo Stato italiano. Per questo motivo la Corte esamina il caso sotto l’Art. 14 CEDU, combinato con l’Art. 9 CEDU e l’Art. 1 Protocollo 1 CEDU, poiché l’analisi che svolge non rientra nell’analisi del contenuto della libertà religiosa ma avviene sul piano della comparabilità e giustificazione del trattamento differenziato (§ 27). 

Per poter applicare l’Art. 14, il quale non ha esistenza autonoma e si applica solo se la situazione rientra nel campo di una norma sostanziale (§ 56), la Corte analizza sotto l’Art. 9 la situazione, definendo che l'assenza di intesa esclude i ricorrenti dalla ripartizione dell’otto per mille, qualificando questo meccanismo come funzionale al finanziamento delle comunità religiose (§ 64, 66). Inoltre, sotto l’Art. 1 Prot. 1, la Corte stabilisce che, essendo l’intesa l’unica via accessibile per ottenere l’otto per mille, l’interesse patrimoniale della Congregazione è "sufficientemente importante e riconosciuto” da costituire un bene ai sensi della prima frase dell’Art. 1 Prot. 1 (§ 69).

Passando a valutare se la disparità di trattamento della confessione fosse stata fondata su motivi oggettivi e ragionevoli, la Corte ha osservato che essendo la procedura dell’intesa priva di base legislativa (perché consiste in una mera prassi amministrativa), l’iter soffre di un rischio di arbitrarietà (§ 80) dipendente interamente dall’iniziativa governativa e dalla volontà puramente discrezionale del Parlamento (§ 79). 

La Corte esamina poi se lo stallo per l’intesa fosse supportato da motivi oggettivi e ragionevoli. Nonostante l’ampio margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato, le giustificazioni addotte sono ritenute insufficienti per vari motivi:

  • Contraddittorietà dello Stato (§ 90): la posizione della Congregazione sulle emotrasfusioni era nota da tempo a Governo e Parlamento italiani e questo non aveva impedito né il riconoscimento della personalità giuridica né la firma del testo dell’intesa.
  • Difetto di prova sulla salute pubblica (§ 91, 93): il Governo non ha offerto prove a testimonianza del fatto che il rifiuto di donare e delle trasfusioni di sangue minacciassero la salute pubblica.
  • Coerenza interna dell’ordinamento (§ 92): il sistema giudiziario italiano già possiede gli strumenti di tutela dell’autodeterminazione sanitaria per l’adulto e prevede il controllo giudiziario per minori. 
  • Obiezioni di coscienza e voto (§ 94): la Corte rileva che il servizio militare è sospeso in Italia dal 2005 e che l’astensione dal voto e le posizioni dottrinali dei ricorrenti non violano l’ordinamento interno.

Mancando una giustificazione oggettiva e ragionevole capace di legittimare la disparità di trattamento, la Corte ravvisa la violazione dell'Art. 14 in combinato disposto con l'Art. 9 della Convenzione e l'Art. 1 del Protocollo n. 1 (§ 95). 

La Corte respinge però la domanda di danno patrimoniale (oltre 200 milioni di euro) da parte della Congregazione, non perché infondata in linea di principio, ma per assenza di nesso causale. Il ragionamento si riallaccia esattamente alla natura della violazione accertata: avendo la Corte censurato l'assenza di garanzie procedurali e l'inconsistenza delle ragioni addotte, non avendo affermato che l'intesa sarebbe stata conclusa in assenza di discriminazione, non può speculare sull'esito che la procedura avrebbe avuto altrimenti (§ 107). La Corte condanna però l’Italia al pagamento di 10.000 euro alla parte ricorrente per un risarcimento del danno morale (§ 109) e 8.000 euro a titolo di spese e onorari (§ 112). 

I precedenti richiamati dalla Corte

Per collocare la pronuncia entro un quadro giurisprudenziale coerente e per rispondere puntualmente alle giustificazioni addotte dal Governo italiano, la Corte richiama una serie di precedenti in materia di libertà religiosa e non discriminazione. Questi riferimenti non hanno funzione meramente illustrativa: permettono alla Corte di distinguere la fattispecie italiana da casi solo apparentemente simili e di precisare i limiti del margine di apprezzamento statale in materia di riconoscimento confessionale.

I casi Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia (2010) e Taganrog LRO and Others v. Russia (2022) sono citati per affrontare le obiezioni del governo italiano riguardanti le convinzioni dei Testimoni di Geova sulle trasfusioni di sangue e i doveri civici. La Corte richiama tali casi sostenendo di aver già trattato casi simili, ma mentre i casi russi riguardavano la dissoluzione o il divieto del culto, il caso italiano riguarda "solo" una differenza di trattamento nell'accesso a benefici fiscali (l'otto per mille). Richiamarli serve a dire che, sebbene le credenze siano note, esse non possono giustificare una discriminazione patrimoniale se non è provato un rischio reale per la salute pubblica.

I casi Magyar Keresztény Mennonita Egyház and others v. Hungary (2014) e Association «Romuva» v. Lithuania (2021) servono a stabilire i parametri di controllo dello Stato, il quale deve essere neutro e imparziale. In particolare, la Corte utilizza questi precedenti per denunciare i sistemi in cui il riconoscimento di una religione dipende dalla volontà puramente discrezionale del potere politico (Governo o Parlamento) senza criteri chiari e prevedibili, definendo tale regime come intrinsecamente rischioso per arbitrarietà

Il caso Assemblée chrétienne des Témoins de Jéhovah d'Anderlecht c. Belgio (2022) è uno dei pilastri della sentenza. Indica che, sebbene uno Stato non sia obbligato dalla Convenzione a concedere privilegi fiscali alle religioni, una volta che decide di farlo, non può adottare misure discriminatorie. La Corte usa questo precedente per criticare l'assenza in Italia di un quadro legislativo chiaro e di ricorsi effettivi per le confessioni che si vedono rifiutare l'intesa.

L'insieme di questi richiami indica tre concetti chiave:

  • L'esistenza di uno "standard europeo": la Corte sta applicando criteri uniformi a diversi Stati membri (Italia, Belgio, Ungheria, Lituania) per garantire che le minoranze religiose non siano penalizzate finanziariamente per la loro natura non tradizionale.
  • Il diritto prevale sulla discrezionalità politica: richiamando casi in cui i parlamenti nazionali avevano agito in piena autonomia politica, la Corte chiarisce che nemmeno il legislatore può agire senza limiti quando si tratta di religione. Anche le scelte politiche in questo ambito devono rispettare il divieto di discriminazione previsto dall'Art. 14 della Convenzione.
  • Il passaggio da una tutela "dell'esistenza" a una tutela "della parità": mentre in passato i casi riguardavano spesso il diritto di esistere (come nei casi russi), oggi la "frontiera" della libertà religiosa si è spostata sulla parità di accesso ai privilegi statali. La Corte indica che l'impossibilità prolungata (oltre 40 anni nel caso italiano) di concludere un accordo, senza motivi oggettivi, costituisce una violazione del diritto al rispetto dei beni combinato con la libertà religiosa.

Conclusioni

La sentenza incide sul delicato bilanciamento tra l'autonomia riconosciuta allo Stato nella gestione della politica delle intese e gli obblighi convenzionali di non discriminazione e neutralità confessionale, sollevando interrogativi sulla necessità di riformare la procedura in senso maggiormente trasparente e sottratto alla discrezionalità politica.

La pronuncia si presta inoltre a una lettura in chiave di coerenza costituzionale interna: l'Art. 19 della Costituzione italiana sancisce la libertà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto in forma individuale o associata, un principio che la prassi ventennale di stallo sull'intesa con i Testimoni di Geova sembra aver applicato in modo non uniforme rispetto ad altre confessioni. La sentenza della Corte, in questo senso, invita a interrogarsi sulla tenuta di un sistema in cui il riconoscimento sostanziale della libertà di culto non si traduce automaticamente in parità di accesso agli strumenti di sostegno pubblico previsti dall'Art. 8.

Come chiarito nell'opinione concordante congiunta dei giudici Krenc e Chablais, la decisione della Corte non va intesa come un giudizio sul contenuto della fede professata dai Testimoni di Geova, bensì come una censura delle modalità con cui lo Stato italiano ha gestito la procedura dell'intesa, produttiva di una disparità di trattamento priva di giustificazione oggettiva e ragionevole.

Alessandro Bertini, portavoce nazionale dei Testimoni di Geova, ha dichiarato nella nota ufficiale della Congregazione diffusa a seguito della sentenza: “Siamo grati per questa decisione, che porta sollievo dopo molti anni di attesa. I Testimoni di Geova hanno sempre rispettato la legge, e la Corte ha ora confermato il loro diritto alla parità di trattamento”. 

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