libertà di pensiero, coscienza, religione

Libertà di culto e di espressione nella giurisprudenza italiana del 2024

Sommario

  • Libertà di culto 
  • Insindacabilità parlamentare e libertà d’espressione 
  • Libertà di espressione e manifestazioni fasciste 
  • Diffamazione
  • Minaccia aggravata

Libertà di culto 

Il Consiglio di Stato, Sez. II, sent. 18 marzo 2024, n. 2567 ha dichiarato illegittima l’ordinanza del Comune di Mandas che imponeva l’affissione del crocifisso negli uffici pubblici. Pur a fronte del richiamo del TAR Sardegna alla giurisprudenza della CtEDU (Lautsi c. Italia, v. Annuario 2012, p. 285), il Consiglio ha riconosciuto l’interesse dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) a una pronuncia di merito e ha rilevato sia l’assenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti, sia la violazione del principio di laicità dello Stato, per mancanza di un «ragionevole accomodamento», secondo i criteri fissati dalla Cassazione civile a Sezioni Unite (sent. 9 settembre 2021, n. 24414, v. Annuario 2022, p. 216).

La Cassazione Penale, Sez. III, sent. 11 gennaio 2024 n. 1253 ha confermato la condanna per turbamento della funzione religiosa (art. 405 c.p.) e vilipendio alla religione  (art. 403 c.p.) nei confronti di un cittadino che, durante una processione, aveva inveito contro il vescovo con atteggiamenti aggressivi, impedendo la prosecuzione del rito. che il primo reato si configura anche quando la funzione non si svolga regolarmente e che il secondo richiede il solo dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’idoneità offensiva della condotta. Nel caso di specie, le espressioni usate non integravano una critica lecita, ragionata e civile, al profilo meramente organizzativo di un evento pubblico, ma un’offesa al sentimento religioso dei fedeli, giustificando il rigetto del ricorso.

Insindacabilità parlamentare e libertà d’espressione 

La Corte costituzionale, sent. 10 giugno 2024, n. 104 ha respinto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, confermando l’insindacabilità ex art. 68, co. 1, Cost. di dichiarazioni rese su Facebook nel 2018 dall’allora deputato Carlo Fidanza, coinvolto in un procedimento per diffamazione aggravata. La Corte ha precisato che l’insindacabilità tutela la libertà del mandato parlamentare e l’autonomia delle Camere, e si estende anche a dichiarazioni esterne alle sedi istituzionali, purché funzionalmente connesse all’esercizio del mandato. Nel caso di specie, le esternazioni erano strettamente collegate a un’interrogazione parlamentare, rappresentando l’esercizio della funzione di rappresentanza e dunque insindacabili. 

Libertà di espressione e manifestazioni fasciste 

La Cassazione Penale, Sezioni Unite, sent. 17 aprile 2024, n. 16153 ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva condannato alcuni imputati per la partecipazione a una commemorazione pubblica a Milano nel 2016, caratterizzata dalla “chiamata del presente” e dal “saluto romano”. La Corte ha chiarito che l’art. 5 l. 645/1952 e l’art. 2 d.l. 122/1993, convertito dalla l. 205/1993, non sono in rapporto di specialità, ma disciplinano ipotesi distinte e potenzialmente concorrenti.  Il “saluto romano” integra il reato di cui all’art. 5 l. n. 645/1952 quale manifestazione tipica del disciolto partito fascista, configurando un reato di pericolo concreto da valutarsi nel contesto speco. Esso può ricadere nell’ambito della legge Mancino (l. 205/1993) solo se le circostanze complessive gli attribuiscono un significato discriminatorio riconducibile a organizzazioni, gruppi o movimenti fondati sull’odio razziale, etnico, nazionale o religioso. Nel caso di specie, la commemorazione aveva finalità puramente commemorative e mancavano elementi concreti di rischio di ricostituzione del partito fascista o di manifestazioni discriminatorie; la condotta è stata quindi qualificata ai sensi dell’art. 5 l. 645/1952, escludendo la rilevanza della legge Mancino.

La Cassazione Penale, Sez. I, sent. 16 aprile 2024 n. 25452  ha confermato la condanna per apologia del fascismo,  ex art. 4 l. n. 645/1952, nei confronti del presidente dell’associazione DO.RA., per l’affissione di striscioni e la diffusione di volantini inneggianti a Mussolini e recanti simbologia fascista durante un evento pubblico ad Azzate. La Corte ha ribadito che l’apologia integra reato quando, nel contesto concreto, sia idonea a determinare un pericolo di riorganizzazione del partito fascista, requisito ritenuto sussistente per l’uso pubblico e reiterato di simboli ed espressioni fasciste e per il collegamento con un’associazione dichiaratamente fascista. 

In linea con questo orientamento, la Cassazione Penale, Sez. I, sent. 15 ottobre 2024 n. 37859 ha confermato la condanna per apologia e propaganda fascista, valorizzando la diffusione mediante l’uso di piattaforme online quali elemento idoneo ad amplificare il pericolo concreto di adesione e consenso.

Diffamazione

Diffamazione a mezzo di stampa 
La Cassazione Civile, Sez.I, sent. 11 luglio 2024, n. 19028 ha confermato la responsabilità di ANSA e del direttore per diffamazione in due comunicati del 2017 su un arresto, contenenti notizie inesatte sulla posizione giudiziaria e su presunti legami eversivi.

La Corte ha ribadito che il diritto di cronaca richiede verità (anche putativa), continenza e pertinenza, escludendo l’esistenza di fonti privilegiate: anche le notizie provenienti da ambienti investigativi devono essere verificate con diligenza. Nel caso concreto, una mail anonima e non ufficiale della Polizia non esonerava dall’onere di controllo, né rilevavano chiarimenti successivi, dovendosi valutare la verità al momento della pubblicazione.

Con la sentenza del 19 novembre 2024 n. 42449, la Cassazione Penale, Sez. V, ha confermato l’assoluzione di un direttore imputato diffamazione aggravata in relazione a due articoli pubblicati nel 2020 sulla diffusione del Covid-19 in Sicilia.

La Corte ha precisato che la critica giornalistica, anche aspra, è lecita se fondata su verità putativa, interesse pubblico e rispetto della continenza espressiva, e se si basa su fonti ragionevolmente attendibili, come nel caso, in cui le informazioni provenivano da una struttura ospedaliera e la smentita della compagnia non era né conosciuta né conoscibile al momento della pubblicazione.

Il requisito della verità è stato ulteriormente rafforzato dall’ordinanza della Cassazione Civile, Sez. III, 27 novembre 2024, n. 33294, che chiarisce come il diritto di critica, pur ammettendo valutazioni soggettive e toni anche aspri, non possa mai prescindere da una base fattuale veritiera. La Corte ha infatti ribadito che l’alterazione o la “coloritura” dei fatti, anche se funzionale a sostenere una determinata tesi, compromette la legittimità dell’esercizio della libertà di espressione e integra un illecito diffamatorio.

Diffamazione aggravata nell’ambito digitale 
Nel 2024 la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che la diffamazione non riguarda più esclusivamente la stampa, ma si manifesta sempre più frequentemente attraverso canali digitali e piattaforme online. In particolare, la Cassazione Penale, Sez. V, sent. 8 aprile 2024, n. 14345 ha affermato che la diffusione di espressioni offensive tramite Facebook integra la diffamazione aggravata ex art. 595.3 c.p., quale offesa arrecata con “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, anche in assenza dell’indicazione nominativa della persona offesa, purché questa sia individuabile, ad esempio da una foto, come nel caso citato. 

La Cassazione Penale, Sez. V, sent. 26 novembre 2024 n. 43089 ha confermato che la diffamazione online può integrare l’aggravante del mezzo di pubblicità quando il messaggio viene diffuso tramite social network aperti al pubblico. La pronuncia sottolinea che non è necessario verificare quante persone abbiano effettivamente letto il contenuto: rileva la potenzialità del mezzo di raggiungere un numero indeterminato di destinatari, mentre i messaggi inviati in chat private non rientrano nell’aggravante per la loro natura riservata. 

Di contro, infatti, la Cassazione Penale, Sez. I, sent. 21 novembre 2024, n. 42783 ha escluso l’aggravante del mezzo di pubblicità nel caso di messaggi diffamatori diffusi all’interno di una chat WhatsApp, evidenziando come la natura riservata della messaggistica istantanea, anche se rivolta a un numero elevato di partecipanti, non sia assimilabile alla diffusività propria dei social network aperti al pubblico. 

Minaccia aggravata

La Cassazione Penale, sez. V, sent. 24 gennaio 2024, n. 3115 ha confermato che la minaccia aggravata costituisce un reato di pericolo, fondato sull’idoneità della condotta a generare turbamento psichico nella vittima, valutando modalità del gesto, strumenti utilizzati e contesto concreto. La Corte ha inoltre ribadito la procedibilità d’ufficio del reato, precisando che tale regime non viola principi costituzionali né il principio di ragionevolezza, lasciando al giudice il prudente apprezzamento della gravità della minaccia anche in relazione alla percezione della vittima.

In un secondo contesto, la Cassazione Penale, Sez. V penale, sent. 27 marzo 2024 n. 12729 ha dichiarato inammissibile il ricorso di Te.Ma. avverso la condanna del Tribunale di Novara per minaccia aggravata, commessa nei confronti della madre. L’imputato aveva minacciato la donna con una pietra durante un litigio, dichiarando di volerle “rompere la testa fino a farle uscire il cervello”. La Corte ha ribadito che non è necessario che la vittima provi timore effettivo, essendo sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della persona offesa, come confermato dalla testimonianza della madre e dal contesto dell’episodio. La valutazione della minaccia deve quindi considerare il contesto concreto, il rapporto tra le parti e la gravità del gesto, inclusi eventuali strumenti impiegati.

A conferma di questo principio, sempre la Cassazione Penale, Sez. V, sent. 3 luglio 2024 n. 26112 ha ritenuto integrata la fattispecie aggravata anche nel caso di un individuo che aveva rivolto minacce all’ex coniuge accompagnate da spari verso la finestra con una carabina ad aria compressa, sottolineando che la valutazione del reato deve considerare il contenuto delle minacce, mezzi impiegati e contesto concreto, mentre conflitti pregressi tra le parti non incidono sulla sussistenza del reato.

Annuario

2024

Parole chiave

libertà di pensiero, coscienza, religione libertà d'espressione Italia