Ddl di riforma della legge sulla caccia del 1992 (DDL n.1552 del 23 giugno 2026): le critiche di ambientalisti e associazioni in vista dell'approvazione definitiva della legge
Sommario
- Introduzione
- Le principali modifiche e criticità del Ddl 1552
- I precedenti dell’Italia e il possibile nuovo contenzioso europeo
- Conclusioni
Introduzione
Il 23 giugno 2026, il Senato della Repubblica ha approvato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti, il Disegno di legge (DDL) n.1552, a prima firma del senatore Lucio Malan. Il provvedimento, attualmente all’esame della Camera dei deputati come proposta di legge C. 2984, ambisce a modificare in profondità la legge n.157 dell’11 febbraio 1992, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
L’approvazione di questo testo giunge al termine di un iter in commissione durato oltre un anno. Esso ha dato vita a un acceso dibattito in materia di politica ambientale e di conservazione della biodiversità e dell’ecosistema, che ha coinvolto sia il mondo associativo sia quello accademico-scientifico.
In effetti, una rete di 48 associazioni ambientaliste, animaliste e scientifiche, tra queste ENPA, GREENPEACE, LIPU, OIPA e WWF, ha rivolto un accorato appello all’attenzione delle commissioni riunite 8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 9ª (Industria e agricoltura) del Senato della Repubblica per fermare l’avanzamento della proposta. Tale mobilitazione ha trovato supporto nelle oltre 400.000 firme raccolte contro il disegno di legge e nelle 60.000 (dato di settembre 2026) a sostegno della legge di iniziativa popolare volta ad abolire la caccia ed eliminare il sopruso del libero accesso di persone armate nelle proprietà private altrui per fini venatori.
Anche il mondo accademico-scientifico si è schierato duramente contro la riforma: un fronte composto da 12 organizzazioni scientifiche, tra cui il Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), ha sottoscritto una lettera alle più alte cariche dello Stato, denunciando i rischi e le difformità rispetto alle direttive europee e alle evidenze scientifiche consolidate, e richiamando al rispetto dell’Art.9 della Costituzione, che inserisce la tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi tra i principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Le considerazioni che seguono sono principalmente tratte dall’appello e dalla lettera citati.
Le principali modifiche e criticità del Ddl 1552
Secondo le voci critiche delle associazioni scientifiche e ambientaliste sopra indicate, con la prospettata riforma la legge n.157/1992 subisce un grave capovolgimento dei suoi obiettivi nel nuovo disegno di legge. La legge era stata concepita per tutelare la fauna, disciplinando la caccia come attività potenzialmente in contrasto con la sua conservazione. Fin dal titolo, che reca “Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio”, e prevedendo all’ Art.1, comma 2, che l’attività venatoria “concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema”, la proposta di legge attribuisce invece alla caccia una funzione regolatoria che non ha precedenti nell’ordinamento italiano.
Come evidenziato nel dossier di documentazione del Ddl, tale variazione nasce dalla necessità di bilanciare due interessi distinti, la tutela della natura e l’attività dell’uomo. Tuttavia, disciplinare l’attività venatoria come strumento di conservazione appare privo di fondamento scientifico. La letteratura dimostra che l’attività venatoria, anche quando praticata mediante caccia di selezione, non riproduce i meccanismi di selezione naturale, ma al contrario altera inevitabilmente la struttura demografica delle popolazioni animali, il rapporto fra i sessi e la variabilità genetica, concentrandosi principalmente su individui sani, adulti o con caratteristiche di particolare pregio per fini trofeistici. A queste alterazioni si aggiungono poi effetti indiretti, quali modifiche comportamentali e fisiologiche, dovuti alla presenza di cacciatori e cani da caccia nell’ecosistema.
Come ribadito dall’Associazione Teriologica Italiana (ATit), il mantenimento della biodiversità coincide con un complesso insieme di attività tecnico-scientifiche di monitoraggio, pianificazione, gestione degli habitat, regolazione del prelievo, controllo adattativo e valutazione continua degli effetti. In questo quadro, il prelievo venatorio rappresenta solo uno degli strumenti eventualmente impiegabili nel processo, da esperire come extrema ratio da parte di personale appositamente formato e in assenza di “altre soluzioni soddisfacenti”, secondo il principio del prelievo residuale previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE (Art. 16) e dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE (Art. 9).
In questo modo, invece, il prelievo venatorio ordinario, inteso come attività privata, ricreativa e subordinata alle scelte del singolo, verrebbe illegittimamente sovrapposto alla funzione pubblica del controllo faunistico, attività eccezionalmente promossa dallo Stato o dalle Regioni per motivi di sicurezza stradale, di tutela della salute pubblica o per risolvere squilibri ecologici. Un altro elemento di criticità riguarda il sostanziale ridimensionamento del parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale (ISPRA), a favore della discrezionalità ministeriale o regionale, nella definizione dei calendari venatori, dell’elenco delle specie cacciabili e delle modalità di controllo della fauna selvatica (modifiche agli Artt.18 e 19 della legge vigente). Con la riforma, l’ISPRA assumerebbe una funzione puramente consultiva, affiancato dal Comitato tecnico faunistico-venatorio, altro organismo consultivo, composto perlopiù dai rappresentanti dei gruppi portatori di interesse.
In questo modo, il Ddl priva l’ISPRA del suo ruolo essenziale di fornire in modo indipendente correttezza tecnica ed uniformità metodologica nei piani di gestione faunistica a livello nazionale. Sostituendo pareri scientifici indipendenti con valutazioni politico-amministrative, si rischia di compromettere il rigore metodologico e il fondamento empirico delle decisioni relative alla tutela della fauna. In particolare, tale declassamento appare evidente nelle modifiche previste al comma 2 dell’Art.18 della legge, relativo all’estensione del calendario venatorio. Il Ddl non solo consente alle singole Regioni di discostarsi dai pareri dell’ISPRA e del nuovo Comitato, previa motivazione autonoma, ma elimina anche la clausola di sbarramento temporale che vietava la caccia oltre la prima decade di febbraio. Prolungando indefinitamente tale periodo, la riforma dimentica una fondamentale misura di salvaguardia prevista dalla legge vigente: proteggere la fauna selvatica nel periodo di recupero energetico post-invernale e, in particolare, nelle delicate fasi riproduttive dei mammiferi e di migrazione prenuziale degli uccelli.
Un altro ambito di riforme profonde introdotto dal Ddl Malan riguarda l’estensione del territorio preposto all’attività venatoria. Sono diverse le modifiche promosse per raggiungere tale obiettivo. Ad esempio, con la modifica dell’Art.10 della legge n.157/1992, relativo ai piani faunistico-venatori, il testo interviene modificando i criteri di ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale, dedicato alla protezione della fauna selvatica. Nello specifico, si prevede di inserire all’interno del computo di tali territori protetti anche i Parchi Nazionali e Regionali. Trattandosi però di aree già sottoposte a un regime di salvaguardia autonoma, tale aggiunta saturerebbe fittiziamente la percentuale di territorio destinata a tale tutela, precludendo nei fatti la possibilità di sottrarre nuove aree all’attività venatoria.
Inoltre, il nuovo comma 3-quater del medesimo articolo prevede la possibilità di stipulare accordi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per definire gli interventi utili a rientrare nei limiti di legge, qualora le aree protette superino il 30% del territorio, fissando nella pratica un tetto massimo alla quota di territorio regionale protetto.
A ciò si aggiunge il nuovo Art. 10, comma 6, che apre la programmazione venatoria alle aree appartenenti al demanio forestale dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici, riducendo ulteriormente le zone di rifugio per la fauna selvatica.
L’erosione dei vincoli territoriali e l’ampliamento della discrezionalità lasciata alle amministrazioni nella gestione venatoria prosegue con le modifiche dell’Art. 14, consentendo la creazione di Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) estremamente estesi, sino a coincidere con l’intero territorio provinciale. Tale dilatazione pregiudica una pianificazione su scala territoriale ridotta, che permetterebbe invece un monitoraggio rigoroso e basato sulle specificità biologiche locali.
Parallelamente, il Ddl interviene sull’Art. 21, ridimensionando il divieto di caccia sui valichi montani, aree di cruciale importanza per le rotte migratorie, rinviando ad un decreto interministeriale che li individui su base cartografica. Tale modifica dimentica la necessità specifica di tutelare gli uccelli migratori in una fase particolarmente vulnerabile del loro ciclo biologico annuale, rischiando di compromettere, attraverso uno sregolato disturbo antropico, l’intera funzionalità dei corridoi ecologici, in contrasto con gli obblighi derivanti dalla Nature Restoration Law (Regolamento UE 2024/1991) in materia di ripristino della connettività ecologica.
Nel complesso, mentre le linee guida europee mirano ad aumentare le superfici terrestri e marine sotto tutela giuridica, fissando la soglia minima al 30% (Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030) e a connettere gli ecosistemi (Nature Restoration Law), il Ddl Malan sembra muoversi nella direzione opposta. Il provvedimento, infatti, si preoccupa di estendere il novero di aree sottratte a tale protezione, definendo un tetto massimo e prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per chi impedisca, ostacoli o rallenti le attività di controllo faunistico (Art.31). Tale misura non solo rischia di reprimere la manifestazione del dissenso di attivisti ambientali e proprietari terrieri contrari all'ingresso dei cacciatori nei propri fondi, ma risulta in contrasto con quanto proposto dal Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici del 2017. Tale documento raccomandava, al contrario, l’inasprimento di sanzioni che fungessero da deterrente contro il bracconaggio e che fossero proporzionate alla gravità dei danni provocati al patrimonio faunistico.
Un’ulteriore liberalizzazione delle pratiche venatorie riguarda l’eliminazione del tetto numerico massimo per le autorizzazioni agli appostamenti fissi sul territorio e dei limiti all’utilizzo dei richiami vivi, purché siano nati e allevati in cattività e provvisti di anello identificativo (Art.5).
A ciò si aggiunge l’allentamento dei vincoli sulla detenzione e sulla cessione di uccelli di cattura utilizzati come esca per l’attività venatoria, che rischierebbe di favorire indirettamente la commercializzazione dei richiami vivi, la pratica del bracconaggio e l’uso illegale di reti, come denunciato da LIPU e CISO.
Anche i mezzi per l’esercizio di tale attività subiscono un allentamento all’Art.13. In particolare, il Ddl amplia la tipologia di strumenti utilizzabili per il prelievo e la selezione degli ungulati, includendo tra questi strumenti ottici e optoelettronici, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell’Art.2 della legge n.185/1990.
Infine, in tema di mobilità dei cacciatori sul territorio europeo, il disegno di legge allenta la stretta sul prelievo venatorio, prevedendo che le abilitazioni all’esercizio, rilasciate dagli Stati membri dell’UE oppure appartenenti allo Spazio economico europeo, siano equiparate alla abilitazione italiana (Art. 22). Inoltre, nel caso specifico della caccia agli ungulati, l’attestato abilitante rilasciato da un’amministrazione regionale ottiene validità sull’intero territorio nazionale (Art.13, nuovo comma 6-ter). Tale equiparazione sembra dimenticare le differenze nei percorsi formativi delle varie Regioni italiane, così come la profonda eterogeneità nelle modalità gestionali, negli habitat e nelle comunità faunistiche dei vari paesi europei.
I precedenti dell’Italia nel contenzioso europeo
I profili di contrasto con le Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), evidenziati dal mondo scientifico e associazionistico, non rappresentano mere preoccupazioni teoriche, ma hanno già provocato una precisa presa di posizione da parte delle istituzioni europee.
Già nel mese di dicembre 2025, la Commissione Europea ha inviato una lettera formale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mostrando chiari timori per il Disegno di legge n.1552. La Commissione, pur essendo al corrente che il processo normativo era ancora in itinere e che la proposta poteva subire modifiche, ha voluto richiamare l’attenzione su alcuni aspetti del provvedimento, al fine di evitare possibili conflitti con la normativa europea, in particolare con le già citate Direttive Habitat e Uccelli. Nello specifico, la nota solleva dubbi di compatibilità in merito all’estensione del calendario venatorio, all’indebolimento del parere scientifico dell’ISPRA, all’uso di visori ottici per il prelievo degli ungulati e alla liberalizzazione dei richiami vivi, con i conseguenti rischi di bracconaggio e favoreggiamento del traffico illegale.
La lettera, inoltre, richiama espressamente il caso EU Pilot (2023)/10542 circa il “mancato rispetto del diritto europeo della natura in relazione a una serie di problematiche venatorie in Italia”, tra le quali figurano la mancata attuazione del Piano di Azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici del 2017 e il commercio illegale di uccelli utilizzati come richiami vivi.
Nel febbraio 2024, la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2023)2181) per non aver attuato le misure previste dalla direttiva Habitat, volte a monitorare e a evitare le catture e le uccisioni accidentali di specie marine protette da parte dei pescherecci.
Analogamente, con la procedura di infrazione INFR(2023)2187 la Commissione europea ha invitato l’Italia a conformarsi alle norme sulla tutela dell’avifauna e sull’uso del piombo nelle munizioni. In particolare, Bruxelles contesta all’Italia la violazione della Direttiva Uccelli da parte degli Artt.19 e 19-ter della legge n.157/1992, che autorizzano le Regioni a prevedere piani di abbattimento e cattura all’interno di aree protette e, dunque, interdette alla caccia, in periodi di divieto generale o silenzio venatorio. In relazione all’utilizzo di piombo nelle munizioni, invece, la Commissione denuncia l’inosservanza del Regolamento REACH (regolamento 1907/2006/CE, poi modificato dal regolamento (UE) 2021/57), il quale ne vieta l’utilizzo in una concentrazione superiore all’1% di peso all’interno o in prossimità di zone umide al fine di proteggere gli uccelli acquatici, l’ambiente e la salute umana.
Nonostante il tentativo di superamento della procedura di infrazione tramite il cosiddetto decreto-legge “Salva infrazioni” (n.131/2024), che prevedeva il rispetto delle direttive Habitat e Uccelli, l’individuazione delle zone umide tramite decreto ministeriale e un inasprimento delle sanzioni nei riguardi di chi utilizza munizioni di piombo in tali zone, il 14 novembre 2024 la Commissione ha inviato un parere motivato, affermando che tali modifiche e il piano straordinario previsto continuano a contenere previsioni non conformi alla direttiva Uccelli e al Regolamento REACH.
Infine, tali incompatibilità trovano conferma nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea nel caso C-157/89, relativa alla conservazione dell’avifauna. Nello specifico, la Corte ha condannato l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla Direttiva 79/409/CEE (ora 2009/147/CE), per aver autorizzato la caccia di varie specie di uccelli durante la stagione riproduttiva, nonché di diverse specie migratrici durante il loro ritorno ai luoghi di nidificazione. In questo modo, la Corte Europea ha ribadito come la tutela della fauna selvatica nelle fasi più vulnerabili del proprio ciclo biologico necessiti di un’omogenea attuazione da parte degli Stati membri, che prescinda da singole valutazioni nazionali o regionali di natura politico-amministrativa.
Conclusioni
In questo quadro, non appare infondato il timore sollevato dal mondo scientifico e ambientalista circa il progressivo deterioramento della tutela della biodiversità, che verrebbe irrimediabilmente acuito dall’eventuale approvazione in via definitiva del Ddl. Anche la preoccupazione relativa all’apertura di una nuova procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea trova conferma nella nota inviata da Bruxelles nel dicembre 2025.
D’altronde, il Ddl Malan è solo l’ultimo di una serie di tentativi legislativi, spesso veicolati tramite decreti-legge ed emendamenti alle leggi di bilancio, volti a piegare la disciplina della tutela dell’ambiente a valutazioni di natura economica, politica e amministrativa.
La riforma non si limita infatti a modificare la normativa vigente, ma ambisce ad un capovolgimento concettuale del ruolo della caccia, ripensata come un mezzo utile alla protezione e alla conservazione dell’ambiente stesso e, dunque, da incentivare e deregolamentare. Questa impostazione rischia però di trasformare il modo in cui in Italia ci si rapporta alla fauna selvatica.
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Come citare questo articolo
Francesca Meglio (2026), "Ddl di riforma della legge sulla caccia del 1992 (DDL n.1552 del 23 giugno 2026): le critiche di ambientalisti e associazioni in vista dell'approvazione definitiva della legge", in Annuario italiano dei diritti umani, ISSN 3035-5435, https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/ddl-di-riforma-della-legge-sulla-caccia-del-1992-ddl-n1552-del-23-giugno-2026-le-critiche-di-ambientalisti-e-associazioni-in-vista-della-definitiva-approvazione-della-legge (consultato il 01/10/2026).