I diritti dei bambini nella giurisprudenza italiana del 2024
Sommario
- Abbandono di minori o incapaci
- Stato di abbandono
- Adozione
- Affidamento dei minori
- Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
- Diritti in ambiente scolastico
- Pedopornografia
- Processo penale minorile
Abbandono di minori o incapaci
Nel corso del 2024, la giurisprudenza penale ha fornito importanti chiarimenti in merito alla configurazione del reato di abbandono di persone minori o incapaci di cui all’art. 591 c.p., rafforzando un’interpretazione attenta alla concreta esposizione del minore a situazioni di pericolo.
Un primo profilo rilevante riguarda la nozione di abbandono, che non richiede necessariamente una separazione materiale (fisica) o definitiva tra il soggetto agente e il minore. La Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini dell’integrazione del reato, è sufficiente una “derelizione relativa”, che può consistere anche in un’interruzione temporanea o parziale della relazione di cura o di custodia, quando il minore non sia in grado di far fronte autonomamente alle esigenze di assistenza imposte dalla situazione concreta. L’essenza della fattispecie risiede dunque nella violazione del preesistente obbligo giuridico di cura o di custodia, indipendentemente dalla durata o dalla modalità dell’allontanamento. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha valorizzato il dovere giuridico di custodia, che può derivare non solo dalla legge o da un rapporto formale, ma anche da uno stato di fatto creato dallo stesso agente, purché idoneo a fondare una responsabilità giuridicamente rilevante (Cass. pen., sez. V, sentenza 15 maggio 2024, n. 31853).
In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di merito ha ritenuto integrato il reato nel caso in cui due bambini siano stati lasciati chiusi a chiave in una stanza, all’interno di un’abitazione anch’essa chiusa, mentre gli adulti responsabili si allontanavano volontariamente. In tale contesto, il pericolo per l’incolumità dei minori è stato ritenuto particolarmente grave, anche in considerazione della presenza di una patologia in capo a uno di essi, e sufficiente a fondare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato (Trib. Nola, sentenza 20 maggio 2024, n. 1112).
Un ulteriore sviluppo interpretativo concerne il rapporto tra il reato di abbandono e altre fattispecie penali. La Cassazione ha affermato la possibilità di concorso tra il delitto di abbandono di minori o incapaci e quello di maltrattamenti in famiglia, qualora le condotte siano distinte e autonome: da un lato, i comportamenti abituali e vessatori tipici dell’art. 572 c.p.; dall’altro, l’abbandono ingiustificato del minore, tale da esporlo a un pericolo (Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 aprile 2024, n. 21948).
Infine, la giurisprudenza ha ricondotto alla fattispecie di abbandono anche la condotta della madre che estrometta i figli minori dall’abitazione familiare, cambiando la serratura e allontanandosi dal luogo di residenza, in violazione degli obblighi genitoriali derivanti dall’affidamento congiunto, configurando così un chiaro venir meno al dovere di protezione e cura (Corte d’Appello di Napoli, sez. VI, sentenza 2 gennaio 2024, n. 16355).
Stato di abbandono
Nel corso del 2024, la giurisprudenza civile ha ulteriormente precisato i presupposti e i criteri di accertamento dello stato di abbandono morale e materiale del minore, ai fini della dichiarazione di adottabilità, rafforzando un approccio rigoroso e fortemente ancorato al superiore interesse del minore.
In continuità con l’orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha ribadito che la condizione di abbandono si configura quando il minore risulti privo in modo stabile e non meramente temporaneo dell’assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Tale situazione può sussistere anche indipendentemente da una colpa soggettiva del genitore, qualora una condizione psicologica o fisica grave e non transitoria ne comprometta in modo irreversibile la capacità di assumere consapevolmente e coerentemente le responsabilità genitoriali, producendo un pregiudizio allo sviluppo psicofisico del minore. È stato inoltre chiarito che la mera dichiarazione di volontà del genitore di prendersi cura del figlio non è sufficiente a escludere lo stato di abbandono, ove tale intenzione non si traduca in atti concreti e giudizialmente verificabili, idonei a scongiurare il rischio di un successivo abbandono (Cass. civ., sez. I, sentenza 11 aprile 2024, n. 9798).
Un rilevante sviluppo interpretativo del 2024 riguarda il rapporto tra stato di abbandono e mantenimento dei legami affettivi con la famiglia di origine. Alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 27.3, legge n. 184 del 1983, il giudice può consentire, ove conforme all’interesse del minore, la prosecuzione di rapporti affettivi con alcuni componenti della famiglia biologica non solo nella fase successiva alla dichiarazione di adottabilità, ma già nella fase di accertamento dello stato di abbandono e in quelle che preparano all’adozione legittimante. Il giudice è tenuto a valutare, in concreto, se la cessazione dei rapporti socio-affettivi con la famiglia di origine, conseguente alla rottura del legame giuridico-parentale, sia effettivamente conforme all’interesse del minore, evitando automatismi e privilegiando una valutazione caso per caso. La scelta di consentire la prosecuzione dei rapporti affettivi deve essere comunque accompagnata da un’adeguata informazione e preparazione della famiglia adottante, al fine di garantire una corretta comprensione e gestione della continuità relazionale nell’interesse del minore (Cass. civ., sez. I, sentenze 16 aprile 2024, n. 10278; 24 aprile 2024, n. 11138).
La Corte ha inoltre sottolineato che la dichiarazione di adottabilità costituisce una misura di carattere residuale, ammissibile solo in presenza di fatti gravi di abbandono morale e materiale, dimostrati in modo certo e attuale, escludendo valutazioni generiche o superficiali di incompetenza genitoriale. In tale prospettiva, il giudice è tenuto a svolgere un monitoraggio approfondito delle capacità genitoriali e delle risorse familiari disponibili, incluse quelle dei parenti entro il quarto grado, nonché a valutare il possibile ricorso a strumenti alternativi, quali l’affidamento extrafamiliare reversibile o l’adozione mite ex art. 44 della legge n. 184 del 1983, idonei a evitare la recisione definitiva dei legami familiari (Cass. civ., sez. I, sentenza 29 agosto 2024, n. 23320).
Infine, è stato precisato che l’accertamento dello stato di abbandono è legittimo solo qualora risulti altamente improbabile il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con l’esigenza del minore di vivere in un contesto familiare stabile. Anche in tali casi, il giudice deve procedere a un attento bilanciamento tra il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine (tutelato dall’ articolo 1 della legge n. 184/1983) e la necessità di tutela da situazioni di pregiudizio grave, privilegiando in via prioritaria interventi di sostegno alla genitorialità (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 ottobre 2024, n. 27999).
Adozione
La giurisprudenza più recente in materia di adozione conferma un’evoluzione dell’istituto sempre più marcatamente orientata alla tutela dell’interesse superiore del minore e, più in generale, alla valorizzazione delle relazioni affettive effettive, pur nel rispetto dei limiti posti dal legislatore.
Adozione piena e mantenimento dei legami affettivi con la famiglia d’origine
Come già sottolineato in precedenza (cfr. sez. 2 - stato di abbandono), la Corte di cassazione, in continuità con la sentenza n. 183/2023 della Corte costituzionale, ha chiarito che l’art. 27.3, della l. n. 184/1983 non esclude la possibilità di preservare, ove conforme all’interesse del minore, relazioni socio-affettive con alcuni componenti della famiglia di origine. La recisione imposta dall’adozione piena opera infatti sul piano giuridico-formale, ma non preclude una valutazione in concreto delle esigenze affettive e identitarie del minore. Tale valutazione può intervenire in diverse fasi del procedimento (dall’accertamento dello stato di abbandono fino all’affidamento preadottivo) e deve essere accompagnata da un’adeguata preparazione della famiglia adottante affinché comprenda la ragione della scelta della non recisione dei rapporti e la necessità di un adeguamento alla diversa modulazione della filiazione adottiva, seppur piena e legittimante (Cass. civ., sez. I, sentenza 6 maggio 2024, n. 12223; Cass. civ., sez. I, sentenza 16 aprile 2024, n. 10278).
Adozione in casi particolari
In tema di adozione in casi particolari ex art. 44.1.d, legge n. 184/1983, la giurisprudenza ha ribadito la centralità delle garanzie di rappresentanza del minore. In particolare, anche in assenza di un conflitto diretto con i genitori, la presenza di contrapposizioni tra altri familiari richiede la nomina di un curatore speciale, al fine di assicurare una valutazione imparziale e realmente orientata al miglior interesse del minore (Cass. civ., sez. I, sentenza 18 settembre 2024, n. 25073).
La stessa attenzione al dato sostanziale emerge nei casi di adozione del figlio del partner, anche in contesti omogenitoriali. È stato ritenuto conforme all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento automatico di un provvedimento di adozione perfezionato all’estero, ove risulti accertata l’effettività e stabilità del rapporto affettivo tra adottante e adottato, la funzione genitoriale concretamente svolta dal “genitore sociale” e l’assenza del genitore biologico, decaduto dalla responsabilità genitoriale (Trib. min. Trento, sentenza 5 novembre 2024).
In tale linea si collocano anche le pronunce che, pur escludendo la possibilità di indicare due madri nell’atto di nascita del minore nato da procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero, individuano nell’adozione in casi particolari lo strumento idoneo a garantire il riconoscimento giuridico del legame con il genitore intenzionale, in coerenza con il preminente interesse del minore (Cass. civ., sez. I, sentenza 20 febbraio 2024, n. 4448; Corte app. Milano, sez. famiglia, sentenza 6 febbraio 2024).
Analoga impostazione è stata adottata in relazione ai minori nati all’estero mediante gestazione per altri. Ferma restando l’impossibilità di trascrivere o rettificare l’atto di nascita con l’indicazione del genitore d’intenzione, la Corte di cassazione ha individuato nell’adozione in casi particolari lo strumento che, allo stato dell’ordinamento, consente di tutelare in modo adeguato il preminente interesse del minore. Tale istituto, infatti, permette di riconoscere giuridicamente il legame affettivo e relazionale instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione, assicurando al contempo l’acquisizione dello status di figlio e la valorizzazione del rapporto di fatto con il partner del genitore biologico che ha condiviso il progetto procreativo e concorso alla cura del minore sin dalla nascita (Cass. civ., sez. I, sentenza 3 gennaio 2024, n. 85).
Adozione di maggiorenni
Con riferimento all’adozione di maggiorenni, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 291.1 c.c. nella parte in cui non consente al giudice di derogare, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, al requisito dell’intervallo minimo di diciotto anni di età tra adottante e adottando. Tale rigidità è stata infatti ritenuta irragionevole e incompatibile con il diritto inviolabile all’identità personale sancito dall’art. 2 Cost. L'intervallo ordinario di diciotto anni continua a valere quale regola generale, ma l’individuazione del punto di equilibrio viene rimessa al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare a tale previsione, nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. Non si ritiene necessario specificare ulteriormente la nozione di “esiguità”: essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio (Corte cost., sentenza 18 gennaio 2024, n. 5).
La Corte di cassazione ha altresì precisato che l’adozione di maggiorenni, pur avendo conosciuto nel tempo un’evoluzione che, accanto alla tradizionale funzione patrimoniale, ne ha valorizzato anche i profili personalistici e solidaristici, non può essere utilizzata in modo strumentale. L’istituto, infatti, resta subordinato al rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sua autorizzazione e non può essere utilizzato per perseguire interessi estranei alla sua funzione tipica (Cass. civ., sez. I, sentenza 19 novembre 2024, n. 29684).
Affidamento dei minori
Nel corso del 2024, la giurisprudenza civile ha ulteriormente precisato i presupposti, le modalità e i limiti dell’affidamento dei minori, consolidando un approccio orientato al superiore interesse del bambino e alla necessità di garantire stabilità e continuità nelle cure.
In primo luogo, è stato chiarito che l’affidamento, anche quando disposto a tempo indeterminato, non ha efficacia oltre il raggiungimento della maggiore età. La misura, infatti, è strettamente funzionale alla tutela delle esigenze di cura del minore in quanto tale e cessa automaticamente quando viene meno la condizione che ne giustifica l’adozione, indipendentemente dal termine inizialmente previsto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 dicembre 2024, n. 34990).
La Corte di Cassazione ha evidenziato l’importanza di distinguere tra due principali tipologie di affidamento ai servizi sociali. Il primo modello è quello dell’affidamento senza limitazioni della responsabilità genitoriale. In questo modello, i servizi sociali svolgono un mandato di vigilanza e supporto, fornendo attività di assistenza alla famiglia e sorveglianza sul minore, senza intervenire direttamente sulle funzioni genitoriali. In tale contesto, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, salvo che emerga un concreto conflitto di interessi che impedisca ai genitori di tutelare autonomamente gli interessi del figlio. Il secondo modello è quello dell’affidamento con limitazioni o ablazioni di funzioni genitoriali, utilizzabile se emerge la necessità di tutelare il superiore interesse del bambino. In questa ipotesi, la legge impone la nomina di un curatore speciale, il quale rappresenta in modo imparziale il minore nel procedimento e garantisce che i provvedimenti giudiziari rispettino pienamente i suoi diritti. In entrambi i modelli, la Corte ha ribadito che il provvedimento giudiziario deve definire con precisione i compiti affidati ai servizi sociali e i relativi tempi di attuazione, assicurando che le misure adottate siano proporzionate alla situazione concreta e rispettino l’interesse superiore del minore. La giurisprudenza ha ribadito che, in presenza di elevata conflittualità tra i genitori, l’affidamento etero-familiare rappresenta uno strumento funzionale a garantire stabilità al minore e a offrire ai genitori l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo (Cass. civ., sez. I, sentenze 4 gennaio 2024, n. 197; 21 agosto 2024, n. 23017; 09 maggio 2024, n. 12717).
La Cassazione Civile (sez. I, sentenza 30 dicembre 2024, n. 35000) ha precisato che per i minori stranieri non accompagnati accolti in strutture residenziali, il Comune competente per le prestazioni assistenziali è individuato sulla base della residenza effettiva, ossia il luogo più prossimo ai bisogni della persona e idoneo a consentire la valutazione della presa in carico.
Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo del minore nel procedimento di affidamento. La partecipazione attiva del minore non può essere sostituita dalla sola consulenza tecnica d’ufficio: le informazioni raccolte dal consulente servono come supporto alla valutazione dell’interesse del minore, ma non possono equivalere né sostituire il diritto del minore ad essere ascoltato. Pertanto, il giudice deve motivare puntualmente eventuali omissioni nell’ascolto diretto del minore, soprattutto se in età di discernimento (Cass. civ., sez. I, sentenza 08 febbraio 2024, n. 3576).
In materia di affidamento e collocamento dei figli di genitori non coniugati, la Corte ha evidenziato l’ampiezza dei poteri d’ufficio del giudice. Quando un solo genitore impugna la decisione che dispone l’affidamento, il giudice deve adottare la soluzione che meglio tutela l’interesse del minore, riesaminando la condotta di entrambi i genitori e non solo di chi ha impugnato il provvedimento, non escludendo il collocamento presso il genitore che non ha proposto reclamo (Cass. civ., sez. I, sentenza 04 gennaio 2024, n. 197).
In caso di separazione tra genitori, se la distanza tra le residenze dei genitori rende impraticabile un’effettiva compartecipazione alla vita del minore, o se l’affidamento congiunto comporti pregiudizi per la prole, può essere disposto un affidamento esclusivo a uno dei genitori, eventualmente con limitazione della responsabilità genitoriale. Tale scelta deve essere sempre guidata dall’esclusivo superiore interesse morale e materiale del minore, nonché da un’attenta valutazione concreta delle circostanze (Trib. Siena, sez. I, sentenza 19 febbraio 2024, n. 141).
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Nel corso del 2024, la giurisprudenza ha cercato di precisare i caratteri, invero molto sfuggenti, del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), al confine tra un uso di misure educative “robuste” ma non violente e forme di maltrattamento sanzionate dall’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia).
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’esercizio del potere correttivo da parte dei genitori costituisce espressione del loro dovere educativo, finalizzato non solo alla responsabilizzazione del minore, ma anche alla formazione di una personalità equilibrata e consapevole della dimensione relazionale della propria esistenza. In tale prospettiva, l’ordinamento ammette il ricorso lecito a mezzi di correzione e disciplina. L’uso di una vis modicissima nei confronti dei minori è tollerabile solo se episodico, proporzionato e non sistematico, purché funzionale a finalità educative, e sempre che non si traduca in comportamenti lesivi dell’integrità fisica o della dignità del minore, né in forme di sofferenza idonee a comprometterne lo sviluppo armonico (Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 ottobre 2024, n. 7330).
Qualsiasi forma di violenza fisica o psichica posta in essere nei confronti del minore, anche quando sorretta da una pretesa finalità educativa, impone di qualificare la condotta ai sensi dell’art. 572 c.p., ovvero come reato di maltrattamenti in famiglia, ravvisabile in atti continui di vessazione, tali da causare una situazione di disagio e sofferenza incompatibile con le normali condizioni di vita del minore (Cass. pen., sez. VI, sentenza 19 giugno 2024, n. 34276).
La giurisprudenza di merito ha tentato di dare forma concreta a tali principi. Secondo la Corte d’Appello di Ancona (sentenza 16 aprile 2024, n. 467), ai fini della configurabilità del reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.), è necessario che la condotta, pur caratterizzata da modalità eccessive o pedagogicamente inadeguate, sia comunque orientata a finalità educative o correttive e non determini nella vittima uno stato di intollerabile soggezione, prostrazione o sofferenza. In questa prospettiva, comportamenti quali urla, schiaffi o danneggiamenti di oggetti, se non produttivi di lesioni gravi e non idonei a instaurare un regime di sistematica oppressione, possono rientrare nell’ambito dell’art. 571 c.p., restando esclusa la più grave fattispecie dei maltrattamenti.
Peraltro, non ogni condotta aggressiva o diseducativa è di per sé sufficiente a determinare il configurarsi del reato, anche se essa stessa integra un abuso dei mezzi di correzione: occorre una valutazione concreta dell’idoneità lesiva della condotta, ossia del pericolo che essa crea per la salute psicofisica del minore, difficilmente ravvisabile in episodi isolati e sporadici, privi di particolare incisività afflittiva (Trib. Udine, sentenza 6 marzo 2024, n. 229). Resta invece configurabile il reato di abuso dei mezzi di correzione quando l’uso della forza fisica provochi lesioni, eccedendo manifestamente i limiti dello ius corrigendi (Trib. Udine, sentenza 3 giugno 2024, n. 837).
Infine, con riferimento all’ambito scolastico, è stato riconosciuto che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può trovare applicazione solo in presenza di condotte isolate, di modesta offensività e prive di conseguenze significative per il minore. Nel caso concreto, la giurisprudenza ha valorizzato il fatto che l’autore fosse affetto da disturbi psicologici già accertati e fosse stato precedentemente allontanato dall’attività di insegnamento, nonché il carattere episodico dell’evento, ferma restando la responsabilità dell’amministrazione scolastica per l’omessa adozione di adeguate misure organizzative e di vigilanza (Trib. Lecce, sez. I, sentenza 15 maggio 2024, n. 1417).
Diritti in ambiente scolastico
La sentenza n. 5/2024 della Corte Costituzionale in materia di obbligo vaccinale, ribadisce che la protezione della salute della comunità scolastica (attraverso le misure sanitarie di prevenzione, tra cui anche il vaccino) giustifica limitazioni alle libertà dei singoli, a tutela dei compagni più fragili o immunodepressi che frequentano l'ambiente scolastico. Le norme sull’obbligo vaccinale non contrastano quindi con l’art. 32 Cost.
La Cassazione Civile (sez. III, sentenza 16 maggio 2024, n. 13624/2024) ha approfondito il tema della responsabilità civile della scuola (culpa in vigilando) per atti di bullismo commessi durante l'orario scolastico. La scuola non si libera dalla responsabilità solo dimostrando che il suo personale ha vigilato al momento del fatto, ma deve provare di aver adottato tutte le misure organizzative e disciplinari (ad esempio, dotandosi di protocolli anti-bullismo) idonee a prevenire tali eventi.
In materia di bocciature e sanzioni disciplinari, il TAR del Veneto (sez. IV, sentenza 13 febbraio 2025, n. 219), ha dichiarato illegittima la non ammissione alla classe successiva di uno studente plusdotato in ragione del solo mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici minimi. La giurisprudenza impone, infatti, alla scuola di attivare strategie personalizzate che tengano conto delle specifiche condizioni di ciascun alunno, compresa la condizione di plusdotato.
Pedopornografia
Nel corso del 2024 vi è stata un’evoluzione giurisprudenziale nella trattazione dei reati di pedofilia e pedopornografia presenti agli articoli 600-ter e 609-quater c.p.
In merito alla produzione di materiale pedopornografico, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 91/2024 ha dichiarato illegittimo l’art. 600-ter c.p. per violazione degli articoli 3 e 27 Cost., in quanto il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di diciotto anni non prevede una diminuzione della pena (fino a due terzi) nei casi di minore gravità. L’art. 600-ter c.p. punisce infatti con sei anni di carcere anche condotte non riconducibili alla pornografia commerciale o caratterizzate da ridotta gravità. Secondo la Corte, è illegittimo non consentire al giudice la possibilità di variare la pena secondo una prudente valutazione globale del fatto.
La Cassazione Penale (sez. III, sentenza 23 maggio 2024, n. 34588) è chiara nell’affermare che il reato di pedopornografia si perfeziona nel momento in cui il materiale viene prodotto, in quanto la sola creazione del materiale rappresenta un pericolo per la dignità e l’integrità del minore. La Corte, quindi, ha ribadito il principio della “tolleranza zero”: la creazione di un singolo file è sufficiente a far scattare la responsabilità penale.
Infine, nella sentenza 12 novembre 2024, n. 41982, la Cassazione Penale si concentra sul concetto di “utilizzazione del minore”. La Corte ribadisce che, ai fini del reato di produzione di materiale pedopornografico, oltre alla presenza del minore in foto esplicite, è necessario che vi sia una reale strumentalizzazione della sua persona per fini pornografici. Anche se è il minore ad inviare proprie foto per uso pornografico, dimostrandosi dunque “consenziente”, ciò non esclude il reato, in quanto la disparità di maturità tra adulto e minore deve portare il primo a non utilizzare quel materiale.
Processo penale minorile
Il Tribunale per i minori di Trento ha sollevato la questione di legittimità dell’art. 27-bis del DPR 448/1988 (processo penale minorile). Secondo il giudice rimettente, la norma, introdotta con l’art. 8.1, lett. b) del decreto-legge n. 123/2023 (cosiddetto “decreto Caivano”), convertito dalla legge 15/2023, introduce un percorso di reinserimento e rieducazione “accelerato” che contrasta con gli articoli 3 e 31 Cost. La norma criticata accentuerebbe in modo eccessivo il principio della rapidità del procedimento, comprimendo la possibilità di applicare misure personalizzate per la rieducazione del minore e compromettendo quindi la finalità educativa del processo minorile.
La Cassazione Penale (sez. V, sentenza 16 maggio 2024, n. 29652) sancisce che, mentre per gli adulti la messa alla prova è un beneficio che, di regola, si può usare una sola volta, nel sistema minorile non esiste un divieto assoluto di reiterare tale misura. Il detenuto minore può quindi accedere a tale istituto anche se ne ha già usufruito in passato per un altro reato.
La Cassazione penale (sez VI, sentenza 6 marzo 2024, n. 17521) evidenzia che un minore con disturbi psichici, può trovarsi in una condizione di vulnerabilità tale per cui il processo e la successiva sanzione non costituiscono momenti educativi, ma una punizione che il minore subisce senza capirne il senso. La Cassazione suggerisce quindi un’analisi psichica precoce del minore, per preservarne la dignità di soggetto che ha diritto a cure adeguate anche mentre è sotto procedimento penale.