Corte europea dei diritti umani

Caso Mansouri c. Italia dinanzi alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani

Alcuni giudici della Corte Europea per i Diritti Umani in seduta
© ©Council of Europe

Il 18 settembre 2024 l’Italia è comparsa in udienza dinanzi alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani (CtEDU) sul caso Mansouri c. Italia. Il caso concerne la legalità e le circostanze dei detenzione di un cittadino tunisino a bordo di un traghetto italiano ed è stato presentato alla CtEDU il 28 ottobre 2016. 

Nel maggio 2016, era stato rifiutato al ricorrente l’ingresso in Italia presso il porto di Palermo mentre era a bordo di un traghetto italiano, perché non in possesso di un permesso di soggiorno in Italia valido né un visto valido. Avendo vissuto in Italia con un permesso di lavoro dal 2014 al 2016, il ricorrente ha presentato alla polizia di frontiera il proprio passaporto, il permesso di soggiorno scaduto e una copia della richiesta del nuovo permesso di soggiorno che aveva presentato il 16 ottobre 2015. Gli agenti di polizia hanno verificato che l’autorità di polizia competente, il Questore di Ferrara, aveva rigettato la sua richiesta alla fine di marzo 2016, per cui hanno ritenuto che Mansouri non fosse in possesso delle necessarie autorizzazioni per entrare nel paese. La polizia di frontiera ha, dunque, ordinato il rimpatrio del ricorrente secondo l’Articolo 10 del Decreto Legislativo n° 286 del 1998 (Testo Unico sull’Immigrazione). Il ricorrente è stato confinato sotto stretta sorveglianza in una cabina del traghetto per sette giorni. Dato che non era stata emessa nessuna misura ufficiale, il ricorrente non ha potuto presentare ricorso contro il rimpatrio, che è stato eseguito attraverso misure coercitive dal capitano del traghetto e non dalla polizia italiana. 

Fondandosi sugli articoli 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 3 (proibizione della tortura) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione, il ricorrente ritiene di essere stato privato illegittimamente della sua libertà personale a bordo e di essere stato soggetto a trattamenti inumani e degradanti durante il viaggio di ritorno in Tunisia. Inoltre, egli ritiene che non fossero presenti strumenti di ricorso interni disponibili.

Il caso è stato trasmesso alla Grande Camera dalla Camera di prima istanza secondo l'articolo 30 della CEDU. Questo articolo prevede che una Camera di prima istanza può trasmettere un caso alla Grande Camera nel caso in cui la risoluzione del caso possa essere non in linea o in contraddizione con la giurisprudenza della Corte, o quando la decisione possa sollevare eventuali implicazioni per l'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli. Alla Grande Camera è richiesto di chiarire la propria posizione relativamente all'articolo 10 del Testo Unico sull’Immigrazione che prevede il respingimento dello straniero ma non dispone misure amministrative di detenzione. La CtEDU ha già trattato una questione simile nei casi Khlaifia e altri c. Italia (2016) e Hirsi Jamaa e altri c. Italia (2012). 

La decisione della Grande Camera, che sarà presa a maggioranza dei 17 giudici e in camera di consiglio, è attesa per il 2025.

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