Corte europea dei diritti umani: Caso Isaia e Altri c. Italia, violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti umani
Sommario
- I fatti del caso
- Quadro giuridico applicabile
- Conclusione
I fatti del caso
I ricorrenti, Giuseppe Isaia (nato nel 1964), Carmela Scarletta (nata nel 1968) e il loro figlio, Davide Isaia (nato nel 1991), risiedono a Bagheria, in Sicilia. Il signor Giuseppe Isaia aveva multiple condanne per reati gravi, tra cui estorsione, traffico di droga, rapina, e ha mantenuto attività criminali dopo il rilascio dal carcere. Anche suo figlio Davide Isaia ha commesso reati da giovane adulto. Allo stesso tempo, Carmela Scarletta non è mai stata personalmente condannata ma era considerata dalle autorità italiane come detentrice di beni per conto del marito.
Le autorità italiane hanno richiesto la confisca preventiva di diversi beni familiari, sostenendo che fossero stati acquisiti illegalmente. Sebbene alcune proprietà fossero registrate a nome della moglie e del figlio, i tribunali nazionali hanno concluso che Giuseppe Isaia le controllasse effettivamente. L'analisi ha rivelato una significativa sproporzione tra il reddito legale della famiglia e il valore dei suoi beni, confermando i sospetti di arricchimento illecito.
I tribunali nazionali hanno ordinato la confisca dei beni in questione e le corti d'appello ne hanno confermato le decisioni. I ricorrenti sostengono una violazione dell'articolo 6 (diritto a un processo equo), argomentando che i tribunali nazionali non avevano considerato adeguatamente le prove e stabilito un collegamento diretto tra i beni e l'attività criminale.
Quadro giuridico applicabile
La confisca preventiva imposta alla famiglia Isaia deve essere considerata nel contesto più ampio del Decreto Legislativo n. 159/2011 (il cosiddetto Codice Antimafia). In conformità con gli articoli 1, 4 e 16 del Codice Antimafia, queste misure si applicano a persone considerate rappresentare un pericolo abituale a causa della loro attività criminale ricorrente o il cui stile di vita è presumibilmente sostenuto da redditi illegali. Le autorità nazionali hanno fatto questa valutazione per il primo ricorrente e, in misura minore, per suo figlio e sua moglie. I tribunali nazionali si sono basati sulle precedenti condanne del primo ricorrente per estorsione, rapina e reati di droga, nonché sul suo continuo coinvolgimento criminale. Lo hanno classificato come abitualmente vivente dei proventi del crimine ai sensi dell'articolo 1(1)(b) del Codice Antimafia, fornendo così la base giuridica per la confisca preventiva ai sensi dell'articolo 24 dello stesso atto. I tribunali italiani hanno riscontrato una sproporzione tra il reddito dichiarato della famiglia e il valore dei beni acquisiti, concludendo che il primo ricorrente non era riuscito a giustificare l'origine lecita di diverse proprietà registrate a nome della moglie e del figlio. Queste registrazioni sono state considerate come intese a nascondere l'effettivo controllo del padre sui beni. Di conseguenza, si è applicata la presunzione legale dell'art. 26 secondo cui i trasferimenti a parenti stretti sono fittizi a meno che non siano confutati da prove chiare. I tribunali nazionali si sono inoltre basati sui principi stabiliti dalla sentenza n. 4880/201 della Corte di Cassazione italiana sulla correlazione temporale tra il periodo di coinvolgimento in attività criminali e l'acquisizione del bene, concludendo che esistevano sufficienti collegamenti fattuali per giustificare la confisca.
I ricorrenti erano tenuti a dimostrare la legalità dell'acquisizione dei beni, ma i tribunali hanno ritenuto che non ci fossero riusciti. I ricorrenti hanno sostenuto davanti alla CEDU che i tribunali nazionali avevano applicato erroneamente i criteri della legge, esteso il periodo di tempo per la confisca oltre quanto consentito dalla legge nazionale e fatto impropriamente affidamento sulla presunta proprietà fittizia nonostante la moglie e il figlio avessero risorse finanziarie genuine e indipendenti.
La Corte di Strasburgo è stata chiamata a valutare se il regime di confisca preventiva dell'Italia, come applicato in questo caso, fosse conforme ai requisiti di legalità, prevedibilità e proporzionalità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
La maggioranza della Corte ha concluso che c’è stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, sottolineando che la misura di confisca preventiva applicata in questo caso andava oltre quanto necessario per raggiungere lo scopo legittimo di prevenire l'arricchimento illecito attraverso l'attività criminale. Il signor Giuseppe Isaia ha commesso diversi reati contro la proprietà tra il 1980 e il 1998, e un altro reato nel 2008. Tuttavia, le autorità hanno avviato la procedura di confisca solo nel 2018, quasi 10 anni dopo l'ultimo reato e molto tempo dopo la fine del periodo di pericolosità continua. Tale ritardo influisce significativamente sulla capacità dei ricorrenti di provare l'origine lecita dei loro beni in conformità con l'articolo 24 del Codice Antimafia. Il notevole ritardo tra l'ultima attività criminale del primo ricorrente e l'avvio dei procedimenti di confisca, combinato con la mancanza di prove specifiche che collegassero i beni sequestrati all'attività illegale, ha reso l'interferenza con il diritto di proprietà sproporzionata.
È importante notare che la Corte non ha riscontrato una violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Pur riconoscendo la natura stringente dell'onere della prova posto sui ricorrenti e il ricorso a presunzioni legali, la Corte ha ritenuto che i procedimenti nel loro complesso soddisfacessero i requisiti di un'udienza equa. La violazione, quindi, riguardava solo l'articolo 1 del Protocollo n. 1, e non l'articolo 6.
La sentenza riafferma quindi che, sebbene i meccanismi di confisca preventiva perseguano un importante interesse pubblico, la loro applicazione deve rimanere proporzionata, prevedibile e supportata da prove sufficientemente precise e concrete per essere conforme agli standard della CEDU.
Il giudice Sabato ha dissentito dalla maggioranza. Secondo lui, i ricorsi avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili per insufficiente base fattuale e giuridica. Anche se fossero stati dichiarati ammissibili, egli ritiene che le misure di confisca preventiva fossero proporzionate, giustificate e compatibili sia con il diritto interno che con la CEDU. Avverte che l'approccio della maggioranza crea un rischio di confusione nella giurisprudenza della Corte sulla confisca preventiva e mina l'autorità dei tribunali nazionali che agiscono in base alla CEDU.
Conclusione
I ricorrenti hanno contestato la legittimità delle misure di confisca preventiva previste dal Codice Antimafia, sostenendo che i tribunali italiani non avevano stabilito un chiaro collegamento tra la loro proprietà e la loro passata attività criminale e avevano illegittimamente spostato l'onere della prova, in violazione degli articoli 6 CEDU e 1, Protocollo 1 alla CEDU. La sentenza ha rilevato che l'articolo 1, Protocollo 1 alla CEDU era effettivamente stato violato.
Le opinioni separate hanno evidenziato la complessità del caso. In particolare, il giudice Sabato ha dissentito, sostenendo che i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare che i tribunali nazionali avessero violato la legge italiana e che le misure di confisca non fossero né giustificate, né proporzionate, né adeguatamente motivate. Ha avvertito che l'approccio della maggioranza rischiava di minare l'autorità dei tribunali nazionali e di creare incertezza nella giurisprudenza della CEDU sulla confisca preventiva.
In sintesi, questo caso evidenzia la necessità di una stretta proporzionalità, chiari collegamenti probatori e procedure tempestive nell'applicazione delle misure di confisca preventiva. Mentre gli stati hanno un legittimo interesse a combattere l'arricchimento illecito associato al crimine organizzato, la CEDU ha riaffermato che l'interferenza con i diritti di proprietà deve sempre essere bilanciata con il diritto umano al godimento legittimo della proprietà.