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Corte Costituzionale: confermata la legittimità del requisito dei trattamenti di sostegno vitale per l'accesso al suicidio assistito, sentenza 152/2026

Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale
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La Corte Costituzionale (CC), con la sentenza n. 152 del 24 luglio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'Articolo 580 del Codice Penale  nella parte in cui subordina la non punibilità dell'aiuto al suicidio al requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale. 

La questione era stata sollevata dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Bologna nell'ambito di un procedimento penale a carico di tre esponenti dell'Associazione Luca Coscioni per l'aiuto prestato a una donna affetta da una patologia neurodegenerativa irreversibile. Gli esponenti dell’Associazione l’avevano accompagnata in Svizzera per accedere al suicidio assistito. Il GIP chiedeva alla Consulta di estendere la non punibilità dell'aiuto al suicidio a tutti i pazienti capaci di autodeterminarsi e affetti da patologie irreversibili causa di sofferenze intollerabili, eliminando il  requisito dell’essere sottoposti a trattamento di sostegno vitale.

Nelle motivazioni della decisione la Corte ha confermato la linea già espressa nelle sentenze n. 135 del 2024n. 66 del 2025. La Consulta ha ribadito che la precedente sentenza n. 242 del 2019 non ha riconosciuto un diritto generale di porre fine alla propria vita in ogni situazione di sofferenza, ma ha ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito solo a quei pazienti che già beneficiano del diritto di rifiutare le cure salvavita ai sensi della legge n. 219 del 2017 e dell'Articolo 32.2 della Costituzione.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all'Articolo 117.1 della Costituzione e all'Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, per difetto di motivazione, richiamando la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.

I giudici costituzionali hanno sottolineato la necessità di bilanciare il principio di autodeterminazione sancito dagli articoli 2, 13 e 32 Cost. con il dovere dello Stato di tutelare la vita umana e di proteggere le persone vulnerabili da possibili abusi o da una pressione sociale indiretta. La Consulta ha concluso che l'eventuale ampliamento delle condizioni di accesso al suicidio assistito per i pazienti non dipendenti da sostegni vitali rientra nella discrezionalità del legislatore, al quale spetta individuare il bilanciamento appropriato unitamente al rafforzamento della rete delle cure palliative gestita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

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