Corte costituzionale: estensione della pensione di reversibilità alle coppie omosessuali sposate all'estero prima del 2016
La Corte costituzionale ha recentemente abbattuto una significativa barriera all'uguaglianza dei diritti in Italia. Nella sua Sentenza n. 91 del 28 maggio 2026, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Articolo 13 del Regio Decreto-Legge n. 636 del 14 aprile 1939. La pronuncia elimina l'effetto discriminatorio di questa norma, che in precedenza negava la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero qualora il decesso del coniuge fosse avvenuto prima dell'entrata in vigore della Legge n. 76 del 20 maggio 2016.
La battaglia legale è iniziata quando l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha negato la pensione di reversibilità a un partner superstite e al figlio minore, nato tramite procreazione medicalmente assistita negli Stati Uniti. L'INPS sosteneva che l'ordinamento giuridico italiano non riconosceva i vincoli tra persone dello stesso sesso prima della riforma delle unioni civili del 2016. A seguito di una sentenza favorevole alla famiglia emessa dalla Corte d'Appello di Milano, l'INPS ha presentato ricorso in Cassazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno successivamente sollevato la questione di legittimità costituzionale, invocando gli Articoli 2, 3, 36 e 38.2 della Costituzione.
I giudici hanno rilevato le circostanze peculiari delle coppie intrappolate in una impossibilità giuridica. Nel caso specifico, la coppia possedeva un certificato di matrimonio contratto all’estero e legalmente valido, che però non poteva essere trascritto in Italia né prima della Legge 76/2016 né dopo, poiché uno dei coniugi era deceduto nel 2015. La Corte Costituzionale ha stabilito che negare la tutela economica solo a causa di una lacuna legislativa antecedente al 2016 comporta una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento.
Secondo le rigorose argomentazioni giuridiche dettagliate nella sentenza completa, la pensione di reversibilità rappresenta una fondamentale continuazione della solidarietà familiare oltre la morte. Come formulato nel par. 3.1 del Considerato in diritto, la funzione di sostegno economico assolta dal reddito del partner deceduto è identica sia nelle coppie omosessuali che in quelle eterosessuali. Pertanto, escludere il partner superstite dai diritti pensionistici solo perché il decesso è avvenuto prima della formalizzazione della legge sulle unioni civili viola i principi fondamentali di uguaglianza. La Corte ha inoltre concluso (par.4.2) che un'applicazione ineguale delle tutele assistenziali costituisce una violazione discriminatoria dei diritti fondamentali.
Inoltre, la CC ha sottolineato che la pensione di reversibilità non è un mero sussidio assistenziale, ma una diretta emanazione del diritto alla previdenza sociale. Nel par. 5.3 della sentenza, la Corte Costituzionale chiarisce che la scelta legislativa di riconoscere in Italia i matrimoni omosessuali contratti all'estero come unioni civili deve estendersi retroattivamente ai diritti pensionistici.
In definitiva, la pronuncia corregge uno squilibrio sistemico, garantendo che il dovere dello Stato di proteggere i nuclei familiari si applichi in modo uniforme. Segna un passo decisivo verso la piena uguaglianza giuridica, affermando che le garanzie costituzionali trascendono i ritardi legislativi e forniscono una sicurezza economica cruciale alle famiglie omosessuali in lutto.