Corte Costituzionale: il cittadino straniero con disabilità (inabile civile) regolarmente soggiornante ha diritto all’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale, sentenza 97/2026
La Corte Costituzionale ha recentemente colmato un grave vuoto legislativo che, per oltre 26 anni, ha interferito con l’esercizio dei diritti fondamentali di una specifica categoria di residenti stranieri. Con la ordinanza n. 97 del 5 giugno 2026, la Corte ha offerto una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (c.d. Testo Unico sull’Immigrazione - TUI). La pronuncia garantisce l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) anche agli stranieri che, già titolari di permesso di soggiorno per lavoro o famiglia, ottengono il permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito di riconoscimento della pensione d’inabilità civile.
La causa ha avuto origine dal ricorso presso la sezione lavoro del Tribunale di Milano di due cittadini extra-UE contro la Regione Lombardia, con cui si lamentava il carattere discriminatorio della richiesta di 2.000 euro per l’iscrizione volontaria al SSN. Il giudice ha osservato che il legislatore ha effettivamente previsto l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN solo per una serie di specifiche categorie di stranieri, escludendo quella degli stranieri titolari di pensione di invalidità civile. L’omessa previsione normativa violerebbe l’articolo 3 della Costituzione per irragionevole trattamento discriminatorio, sia nei confronti degli altri cittadini stranieri parimenti indigenti, sia nei confronti dei cittadini italiani in condizione di disabilità. Per la medesima ragione, la suddetta omissione violerebbe gli articoli 32 e 117, comma 1 della Costituzione, ponendosi in contrasto con l’articolo 13 della Carta Sociale Europea e con gli articoli 4 e 25 della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità. Il tribunale di Milano ha quindi chiesto che la norma venisse dichiarata incostituzionale.
La Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente, ritenendo possibile una lettura costituzionalmente orientata della normativa in questione (come del resto affermato dal Tribunale di Torino in una decisione del 31 ottobre 2025 relativa a un caso analogo (e richiamata dall’Avvocatura dello Stato). La Corte ha riconosciuto che, qualora l’unica interpretazione possibile dell’articolo 34.1 e .3 TUI fosse quella prospettata dal giudice rimettente, non vi sarebbero dubbi in merito alla violazione degli articoli 3, 32, e 117.1 della Costituzione. Questo in virtù della consolidata giurisprudenza costituzionale che pone la persona con disabilità particolarmente invalidante al crocevia di “un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale” e la cui salvaguardia dei suoi diritti trova “base costituzionale nella garanzia della dignità della persona [stessa] e del fondamentale diritto alla salute […]”.
Tuttavia, secondo un’interpretazione sistematica dell’ordinamento giuridico, la Corte ha chiarito che l’omessa previsione non deve essere letta come una consapevole esclusione del legislatore. Infatti, il permesso per residenza elettiva e il meccanismo per la sua conversione non erano previsti al momento dell’adozione del contestato articolo 34, comma 1, del Testo Unico sull’Immigrazione del 1998.
La 97/2026 fornisce finalmente certezza costituzionale sul diritto dei cittadini stranieri con disabilità in possesso di permesso di soggiorno elettivo, all’iscrizione gratuita al SSN. L’interpretazione adeguatrice della Corte pone così fine a quasi un trentennio di ostacoli all’esercizio dei diritti costituzionali del cittadino straniero.