Referendum confermativo in materia di giustizia: al voto il 22 e 23 marzo 2026
Il referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, è disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione e chiama gli aventi diritto a decidere sull’entrata in vigore di una legge costituzionale o una legge di modifica costituzionale, esprimendo la loro opinione con un “sì” o un “no”. Infatti, tale legge entra in vigore solamente se approvata dai cittadini, attraverso il raggiungimento della maggioranza del “sì”. E’ un referendum che prescinde dal quorum, infatti il conteggio dei voti avviene indipendentemente dalla partecipazione alla consultazione di una determinata percentuale degli aventi diritto di voto. Questa particolarità distingue il referendum confermativo da quello abrogativo per cui serve la maggioranza degli aventi diritto.
Il 13 gennaio 2026, con decreto del Presidente della Repubblica è stato indetto il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025, per i giorni di domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026.
Gli articoli della Costituzione coinvolti sono l’articolo 87, decimo comma; l’articolo 102, primo comma; l’articolo 104, l’articolo 105; l’articolo 106, terzo comma; articolo 107, primo comma; e l’articolo 110, primo comma.
Nello specifico:
Articolo 87
Definisce attualmente il ruolo del Presidente della Repubblica. Il decimo comma, stabilisce che “[Il Presidente della Repubblica] Presiede il Consiglio superiore della magistratura”. La legge costituzionale chiede l’introduzione delle seguenti parole alla fine di questo comma “giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente”.
Articolo 102
Stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari, nello specifico, il primo comma dice “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario”. La legge costituzionale chiede che vengano aggiunte alla fine le seguenti parole “, le quali disciplinano altresi' le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”
Articolo 104
Attualmente dice: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.”
La legge costituzionale chiede che questo articolo venga sostituito con: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e' composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita' in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne' far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.”
Articolo 105
Attualmente dice: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.”
La legge costituzionale chiede che venga sostituito con: “Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita' e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e' attribuita all'Alta Corte disciplinare. L'Alta Corte e' composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonche' da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita'. L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte e' incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza e' ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.”
Articolo 106, terzo comma
Dice attualmente: “Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.”
La legge costituzionale chiede che dopo le parole “ della magistratura” sia inserita la parola “giudicante”, e che dopo le parole: “materie giuridiche” sia inserita la frase: “magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni.”
Articolo 107, primo comma
Attualmente dice: “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.”
La legge costituzionale chiede che le parole “del Consiglio” vengano sostituite con “del rispettivo Consiglio”.
Articolo 110, primo comma
Attualmente dice: “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.”
La legge costituzionale chiede che le parole “del Consiglio” vengano sostituite con “di ciascun consiglio”.
Il quesito specifico a cui gli elettori italiani dovranno rispondere è:
“Approvate il testo della legge di revisione degli art. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”