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Referendum confermativo in materia di giustizia: al voto il 22 e 23 marzo 2026

referendum italiano
© cc Niccolò Caranti

Il referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, è disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione e chiama gli aventi diritto a decidere sull’entrata in vigore di una legge costituzionale o una legge di modifica costituzionale, esprimendo la loro opinione con un “sì” o un “no”. Infatti, tale legge entra in vigore solamente se approvata dai cittadini, attraverso il raggiungimento della maggioranza del “sì”. E’ un referendum che prescinde dal quorum, infatti il conteggio dei voti avviene indipendentemente dalla partecipazione alla consultazione di una determinata percentuale degli aventi diritto di voto. Questa particolarità distingue il referendum confermativo da quello abrogativo per cui serve la maggioranza degli aventi diritto.

Il 13 gennaio 2026, con decreto del Presidente della Repubblica è stato indetto il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025, per i giorni di domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026

Gli articoli della Costituzione coinvolti sono l’articolo 87, decimo comma; l’articolo 102, primo comma; l’articolo 104, l’articolo 105; l’articolo 106, terzo comma; articolo 107, primo comma; e l’articolo 110, primo comma.

Nello specifico:

Articolo 87 
Definisce attualmente il ruolo del Presidente della Repubblica. Il decimo comma, stabilisce che “[Il Presidente della Repubblica] Presiede il Consiglio superiore della magistratura”. La legge costituzionale chiede l’introduzione delle seguenti parole alla fine di questo comma “giudicante  e  il  Consiglio  superiore della magistratura requirente”.

Articolo 102 
Stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari, nello specifico, il primo comma dice “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario”. La legge costituzionale chiede che vengano aggiunte alla fine le seguenti parole “, le  quali  disciplinano  altresi'  le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”

Articolo 104
Attualmente dice: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.”

La legge costituzionale chiede che questo articolo venga sostituito con:  “La magistratura  costituisce  un  ordine  autonomo  e indipendente da ogni altro potere ed e' composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  giudicante  e   il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.  Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.  Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo,  da  un elenco di professori ordinari di universita' in materie giuridiche  e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il  Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila  mediante elezione,  e,  per  due  terzi,  rispettivamente,  tra  i  magistrati giudicanti e  i  magistrati  requirenti,  nel  numero  e  secondo  le procedure previsti dalla legge.  Ciascun  Consiglio  elegge  il  proprio  vicepresidente   tra   i componenti designati mediante  sorteggio  dall'elenco  compilato  dal Parlamento in seduta comune.  I  componenti  designati  mediante  sorteggio  durano  in  carica quattro anni e non possono partecipare alla  procedura  di  sorteggio successiva. 

I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali  ne'  far  parte  del  Parlamento  o  di  un Consiglio regionale.”

Articolo 105 
Attualmente dice:  “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.”

La legge costituzionale chiede che venga sostituito con: “Spettano  a  ciascun  Consiglio  superiore  della magistratura,  secondo  le  norme  sull'ordinamento  giudiziario,  le assunzioni, le  assegnazioni,  i  trasferimenti,  le  valutazioni  di professionalita' e  i  conferimenti  di  funzioni  nei  riguardi  dei magistrati.  La  giurisdizione  disciplinare  nei  riguardi   dei   magistrati ordinari, giudicanti  e  requirenti,  e'  attribuita  all'Alta  Corte disciplinare.  L'Alta Corte e'  composta  da  quindici  giudici  tre  dei  quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori  ordinari  di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante  elezione,  nonche'  da  sei magistrati giudicanti e tre requirenti,  estratti  a  sorte  tra  gli appartenenti alle rispettive  categorie  con  almeno  venti  anni  di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano  svolto funzioni di legittimita'.  L'Alta Corte elegge il presidente  tra  i  giudici  nominati  dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco  compilato dal Parlamento in seduta comune. 

I  giudici  dell'Alta  Corte  durano  in  carica  quattro  anni. L'incarico non può essere rinnovato.  L'ufficio di giudice dell'Alta Corte e' incompatibile con  quelli di membro del Parlamento, del Parlamento  europeo,  di  un  Consiglio regionale  e  del  Governo,  con  l'esercizio  della  professione  di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. 

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte  in  prima  istanza  e' ammessa impugnazione, anche per motivi di  merito,  soltanto  dinanzi alla stessa Alta Corte,  che  giudica  senza  la  partecipazione  dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. 

La legge  determina  gli  illeciti  disciplinari  e  le  relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il  funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.”

Articolo 106, terzo comma
Dice attualmente: “Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.”

La legge costituzionale chiede che dopo le parole “ della magistratura” sia inserita la parola “giudicante”, e che dopo  le  parole:  “materie  giuridiche” sia inserita la frase: “magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni.”

Articolo 107, primo comma
Attualmente dice: “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.”

La legge costituzionale chiede che le  parole “del Consiglio”  vengano  sostituite con “del  rispettivo Consiglio”.

Articolo 110, primo comma 
Attualmente dice: “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.”

La legge costituzionale chiede che le parole “del Consiglio” vengano sostituite con “di ciascun consiglio”. 

Il quesito specifico a cui gli elettori italiani dovranno rispondere è:

“Approvate il testo della legge di revisione degli art. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”

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