Regione Veneto: approvata la legge sull’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito

Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto,
© Regione Veneto

L’8 settembre 2026, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge regionale n. 17 “Procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito”. Tale legge prende ispirazione dalla sentenza n. 242 del 25 settembre 2019 della Corte Costituzionale, trasformando i principi ivi presenti in un percorso sanitario definito. Difatti, la sentenza n. 242 stabilisce che non è punibile ai sensi dell’Articolo 580 del Codice Penale chi agevola l’esecuzione del suicidio assistito, purché si realizzino quattro rigorose condizioni, ovvero che la persona che chiede di porre fine alla sua vita sia dipendente da trattamenti di sostegno vitale, sia affetta da patologia irreversibile, subisca sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili e abbia piena capacità di intendere e volere.

Benché la Corte Costituzionale abbia invitato il legislatore nazionale a introdurre la disciplina necessaria, al momento non esiste ancora una norma statale organica. In virtù di tale vuoto normativo, alcune Regioni (Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e, con la legge regionale n. 17, il Veneto), sulla base della propria competenza in materia di servizi sanitari, hanno legiferato in merito. È altresì utile rimarcare che le Regioni non hanno il potere di definire autonomamente la disciplina penale in questo ambito, che rimane di competenza statale; ai Consigli regionali resta invece la possibilità di intervenire in materia definendo il procedimento tecnico del suicidio medicalmente assistito, garantendo uniformità e trasparenza sul territorio regionale.

Nel gennaio 2024 il Consiglio regionale del Veneto aveva esaminato e bocciato il progetto di legge n. 217, risultato di un’iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Il testo approvato lo scorso 8 settembre riprende quello di iniziativa popolare ma lo corregge con alcuni emendamenti che integrano i più recenti rilievi della Corte costituzionale in materia, in particolare le sentenze 204/2025, 148/2026 e 152/2026 (vedi Annuario 2026).

L’Articolo della legge regionale 1 specifica le condizioni d’accesso all’assistenza sanitaria per il suicidio medicalmente assistito, stabilendo che il paziente deve essere anzitutto essere informato della possibilità di usufruire delle  cure palliative di cui alla legge regionale del 19 marzo 2009, n. 7. Chi chiede il suicidio medicalmente assistito può inoltre intraprendere un percorso di sostegno psicologico volto a favorire la piena e consapevole valutazione delle alternative disponibili.

L’Articolo 2 stabilisce che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, ogni Azienda ULSS deve istituire una Commissione medica multidisciplinare permanente deputata a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’Articolo 1. Costituita su base volontaria, la Commissione è composta da: un medico palliativista, un medico neurologo, un bioeticista, un medico psichiatra, un medico legale, un medico internista, uno psicologo, un dirigente farmacista e un infermiere. 

Qualora ritenga il paziente idoneo ad accedere alla procedura, la Commissione definisce le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito, individuando la metodica e il farmaco di autosomministrazione che meglio garantiscono un fine vita dignitoso e indolore.

L’Articolo 3 precisa che il procedimento di verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito deve essere attivato tempestivamente  su richiesta del paziente. La Commissione effettua le verifiche previste all’Articolo 2 dopo aver accertato che il richiedente abbia ottenuto informazioni adeguate sulle alternative nonché sul suo diritto di rifiutare o revocare in qualsiasi momento il consenso a questo come a qualsiasi altro trattamento sanitario, ai sensi della legge del 22 dicembre 2017, n. 219. La Commissione si avvale anche del parere del Comitato etico per la pratica clinica, elaborato tenendo conto degli indirizzi espressi dal Comitato regionale per la bioetica. Il procedimento deve svolgersi senza ritardi ingiustificati e tenendo conto delle esigenze della persona malata.

L’Articolo 4 statuisce che il trattamento di suicidio medicalmente assistito è erogato in regime di gratuità, mentre l’Articolo 5 prevede che gli eventuali oneri per l’attuazione della legge siano a carico del bilancio regionale.

Collegamenti

Parole chiave

diritti umani salute vita Italia