Parlamento italiano

Nuovo Decreto Sicurezza (legge n. 54 del 24 aprile 2026) : le principali novità normative

Sommario

  • Introduzione
  • Capo I - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica
  • Capo II - Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine in presenza di cause di giustificazione e funzionalità delle forze di polizia
  • Capo III - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno e misure per le Vittime
  • Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale. 
  • Reazioni critiche
  • Conclusioni

Introduzione

Il 24 aprile 2026, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di Legge A.C. 2886, di conversione del decreto-legge 23/2026 c.d. “Decreto sicurezza”. Il testo rappresenta uno degli interventi più ampi e discussi in materia di ordine pubblico degli ultimi anni ed è orientato all'anticipazione della tutela penale e all'inasprimento sanzionatorio per una serie di specifiche fattispecie ritenute motivo di particolare allarme sociale. Il testo si muove su binari precisi: la repressione di alcune forme di protesta (come i blocchi stradali e la resistenza passiva), la tutela rafforzata del personale dello stato (nel comparto sicurezza e difesa e non solo), la devianza giovanile e la gestione dei flussi migratori.

Dal punto di vista dell'iter legislativo, il provvedimento è stato oggetto di duri confronti nelle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali, dove l'originario impianto è stato integrato con emendamenti che hanno ampliato il perimetro d'azione della legge, confermando una tendenza ad usare lo strumento penale per rispondere ai problemi urbani e sociali. 

Il testo finale si compone di 4 Capi per un totale di 38 articoli. Il Capo I (disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica) va dall’Articolo 1 all’Articolo 11. Il Capo II (disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’interno) va dall’Articolo 12 al 25. Il Capo III (disposizioni per la funzionalità del ministero dell’interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata) va dall’Articolo 26 all’Articolo 27-bis. Il Capo IV (disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale) va dall’Articolo 28 al 33.

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica

Il primo nucleo del decreto appronta una strategia di contrasto alla devianza minorile, muovendosi su un doppio binario: l'inasprimento delle sanzioni per reati di pericolo e la rimodulazione degli strumenti di prevenzione amministrativa.

In tema di armi e strumenti atti a offendere, l’Articolo 1 inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 centimetri e per strumenti dotati di lama pieghevole pari o superiore a 5 centimetri (se a un solo taglio, con punta acuta e dotati di blocco o apertura a una mano). Il legislatore sceglie di assimilare specifici strumenti, come i coltelli a scatto o “a farfalla”, alle armi senza licenza, introducendo sanzioni accessorie volte a disincentivare la detenzione. Strettamente connesso è l’Articolo 2, che affronta la circolazione di tali strumenti tra i minori: viene introdotto il divieto di vendita o cessione ai minorenni di strumenti da punta o taglio, affiancato da una sanzione pecuniaria a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di commissione di reati legati al porto abusivo da parte del minore, introducendo una forma di culpa in vigilando presunta.

Sul versante dei reati contro il patrimonio, l’Articolo 3 compie un parziale "passo indietro" rispetto alla riforma Cartabia, ripristinando la procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza (art. 625, c. 1, n. 4 c.p.) laddove abbia ad oggetto mezzi di pagamento, documenti, dispositivi informatici o generi un danno patrimoniale di rilevante gravità. La medesima norma introduce inoltre una nuova, severissima fattispecie di rapina commessa da gruppi armati organizzati ai danni di istituti di credito, blindati o uffici postali, punita con la reclusione da 10 a 25 anni e multe fino a 9.000 euro, specialmente se perpetrata con esplosivi, armi o tecniche di sabotaggio. In ambito di reati legati agli stupefacenti (DPR 309/1990, art. 73), l’Articolo 5 trasforma da facoltativa a obbligatoria la confisca dei veicoli e beni mobili utilizzati per agevolare il traffico o la produzione di droga.

Il legislatore interviene poi sugli strumenti di controllo del territorio. L’Articolo 4 potenzia il cosiddetto Daspo urbano (divieto di accedere a un determinato luogo per motivi di ordine pubblico), consentendo al Prefetto di istituire le cosiddette "zone rosse" (per 6 mesi, rinnovabili fino a 18) in aree connotate da grave illegalità. Qui potrà essere disposto l'allontanamento di soggetti denunciati nell'ultimo quinquennio per reati contro la persona, il patrimonio, armi o stupefacenti. L'Articolo 6 rafforza il controllo tecnologico e umano, rifinanziando per 19 milioni di euro la videosorveglianza comunale, potenziando il Fondo per la sicurezza urbana e introducendo incentivi per l'assunzione e gli straordinari della polizia locale. La norma inoltre inasprisce le sanzioni per i parcheggiatori abusivi. A tutela della logistica e dei portavalori, l'Articolo 8-bis riserva spazi di sosta esclusivi ai veicoli per il trasporto valori, sanzionando le occupazioni abusive di tali spazi.

Una porzione rilevante del Capo I (artt. 7-10) ridisegna la gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni e i relativi controlli di polizia. L’Articolo 7 estende i poteri di perquisizione preventiva e introduce il fermo preventivo con accompagnamento coattivo negli uffici di polizia fino a 12 ore per soggetti ritenuti pericolosi in contesti di piazza, con tutele specifiche per i minori. L’Articolo 8 eleva a reato la fuga ai posti di blocco stradali che metta a rischio l'incolumità pubblica, estendendo a tali fattispecie la misura dell'arresto in flagranza differita. Di grande impatto sistemico è l’Articolo 9, che depenalizza l'omesso preavviso al Questore per le pubbliche riunioni, trasformandolo in un illecito amministrativo (sanzioni da 1.000 a 10.000 euro), ma estendendo la responsabilità anche agli organizzatori operanti su piattaforme digitali. L’Articolo 10 introduce una nuova pena accessoria per condanne per reati specifici, tra cui violenza o resistenza a pubblico ufficiale. Tale pena consiste in una misura interdittiva che vieta la partecipazione a pubbliche riunioni con possibile obbligo di firma concomitante agli eventi. Infine, l’Articolo 11 tutela specifiche categorie di lavoratori esposti, estendendo la procedibilità d'ufficio e l'arresto obbligatorio in flagranza per le lesioni (art. 583-quater c.p.) commesse ai danni del personale scolastico e dei trasporti pubblici.

Capo II - Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine in presenza di cause di giustificazione e funzionalità delle forze di polizia

Il secondo Capo della Legge 54/2026 affronta due macro-aree: la tutela processuale per le forze dell'ordine e il potenziamento degli organici del comparto sicurezza.

L'innovazione più dibattuta risiede nell'istituto dell'annotazione preliminare. L’Articolo 12 stabilisce che, qualora un reato sia commesso (presumibilmente da un operatore di polizia) in presenza di cause di giustificazione, il Pubblico Ministero non proceda all'immediata iscrizione del sospetto nel registro degli indagati ordinario. L’Articolo 13 demanda al Ministero della Giustizia l'istituzione di un apposito e separato "registro per l'annotazione preliminare" per gestire queste specifiche notizie di reato, ritardando di fatto l'assunzione formale della qualifica di indagato. A chiusura di questo sistema, l’Articolo 14 estende la tutela e l'assistenza legale gratuita al personale di polizia e vigili del fuoco già in questa fase preliminare, derogando inoltre alla tracciabilità per i pagamenti delle trasferte e prorogando la mobilità speciale per i vigili del fuoco.

Sul fronte dell'esecuzione penale, l’Articolo 15 introduce la possibilità per gli ufficiali di polizia penitenziaria di condurre operazioni sotto copertura all'interno degli istituti di pena per investigare su reati specifici. L’Articolo 16 restringe invece le maglie dei permessi di necessità per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis e per i collaboratori di giustizia, innalzando i termini processuali per l'impugnazione delle concessioni (48 ore per il Pubblico Ministero, 15 giorni per il detenuto).

Gli articoli dal 17 al 25 configurano un massiccio piano di riorganizzazione, reclutamento e semplificazione concorsuale per tutte le forze dell'ordine. Per la Polizia di Stato, l'Articolo 17 snellisce le prove di efficienza fisica per le promozioni interne e apre l'accesso a candidati con titoli specialistici. Gli articoli 18 e 19 istituiscono concorsi straordinari e transitori per ispettori e ispettori tecnici (richiedendo la laurea), mentre l'Articolo 19-bis rivede la disciplina dei dirigenti in disponibilità. L'Articolo 20 autorizza concorsi straordinari per marescialli laureati nell'Arma dei Carabinieri, modificando i requisiti di arruolamento e prolungando a due anni il mandato del Vice Comandante Generale. Parallelamente, per la Guardia di Finanza, l'Articolo 21 sblocca concorsi per marescialli in settori tecnici (informatico, sanitario, navale), proroga il mandato del Comandante Generale e abroga la guida in stato di ebbrezza quale causa di esclusione automatica per l'accesso. L'Articolo 21-bis blocca invece le promozioni in presenza di condanne non colpose in primo grado. Infine, per la Polizia Penitenziaria, l'Articolo 22 proroga le procedure semplificate per l'accesso alle qualifiche apicali, l'Articolo 23 compatta la formazione iniziale dei vicecommissari, l'Articolo 24 finanzia la riqualificazione professionale e l'Articolo 25 sana la non ripetibilità delle indennità di presenza già erogate.

Capo III - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno e misure per le vittime

Questo Capo si concentra sull'efficienza amministrativa e sul riconoscimento sociale. L’Articolo 26 agisce su due fronti: sblocca lo scorrimento delle graduatorie concorsuali del Viminale (congelando la mobilità dei nuovi assunti fino al 2027 per garantire stabilità) e potenzia l'Agenzia per i beni confiscati alle mafie, incrementandone il Fondo di 2 milioni di euro.

Di forte impatto valoriale è l’Articolo 27, che obbliga le pubbliche amministrazioni a strutturare programmi di assunzione mirati per le vittime del dovere, del terrorismo, della mafia e del Covid-19 (settore sanitario), garantendo ai familiari anche permessi retribuiti per partecipare a iniziative sulla cultura della legalità. A tutela di chi combatte il crimine, l’Articolo 27-bis garantisce al personale statale impegnato nell'antimafia il diritto di prelazione e riscatto sugli alloggi a loro destinati dai programmi del 1991.

Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale

L'ultima sezione del testo incide profondamente sulla gestione amministrativa delle persone in movimento sprovviste di documenti. L’Articolo 28 interviene in ambito carcerario, introducendo l'obbligo per le persone detenute straniere di cooperare alla propria identificazione; il rifiuto di fornire le proprie generalità peserà negativamente sulla concessione della liberazione anticipata e sulla valutazione della pericolosità sociale.

L’Articolo 29 riforma il sistema delle espulsioni: le procedure vengono accentrate presso gli uffici di polizia di frontiera, e la violazione di un secondo ordine di espulsione comporta l'immediato trattenimento nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). La norma più discussa di questo Articolo abroga l'accesso al gratuito patrocinio per i ricorsi contro l'espulsione per i cittadini extra-UE, prescindendo dalle loro condizioni di reddito. Per snellire i procedimenti, l'Articolo 30-ter impone al magistrato di sorveglianza di pronunciarsi sulle espulsioni dei detenuti stranieri entro il termine perentorio di 15 giorni.

In tema di infrastrutture, l’Articolo 30 introduce ampie deroghe alla legge ordinaria sugli appalti fino al 2028 per accelerare la costruzione e ristrutturazione di CPR e centri d'accoglienza, abilitando inoltre la notifica degli atti ai richiedenti asilo tramite PEC. Su questo fronte, l’Articolo 31 finalizza l'incasso di 20 milioni di franchi derivanti dall'Accordo Italia-Svizzera sulla migrazione per finanziare dette strutture.

Sul piano della gestione umanitaria, l’Articolo 32 consente al Viminale l'affidamento diretto e in deroga delle attività socio-sanitarie nei CPR alla Croce Rossa Italiana fino alla fine del 2028. Da ultimo, l’Articolo 30-bis incentiva i rimpatri volontari assistiti, coinvolgendo il Consiglio Nazionale Forense e istituendo un compenso standardizzato per gli avvocati che assistono lo straniero nell'adesione al programma. Tale norma è stata però contestualmente modificata da un altro decreto-legge, che ha esteso la possibilità di accedere a tale incentivo anche a professionisti diversi dagli avvocati. Su questa particolare disposizione, si vedano, nell’Annuario 2026, i contributi disponibili quiquiqui.

Reazioni critiche

Come prevedibile, la Legge n. 54 del 2026 ha suscitato prese di posizione nette e allarmate da parte dei massimi organi di garanzia giurisdizionale. Con una delibera del 15 aprile 2026, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) aveva espresso un parere negativo (non vincolante) sulla conversione del decreto, evidenziando criticità costituzionali e preoccupazioni relative all’impatto sulle libertà fondamentali. I punti critici maggiormente sottolineati riguardano i margini discrezionali eccessivamente ampi attribuiti alle forze di polizia e la compatibilità generale del decreto sicurezza con l’Articolo 5 della CEDU, che sancisce il diritto alla libertà e alla sicurezza, proibendo le privazioni della libertà arbitrarie.

Non meno dura è stata la reazione del mondo dell'Avvocatura, e in particolare delle Camere Penali. Gli avvocati hanno sollevato eccezioni di potenziale incostituzionalità riguardo l'abrogazione del gratuito patrocinio per gli stranieri destinatari di procedure di espulsione (art. 29), ravvisando una palese lesione dell'Articolo 24 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa anche ai non abbienti. Forti critiche sono state mosse anche all'impianto repressivo del Capo I: la trasformazione in illecito amministrativo per l'omesso preavviso, unita alle nuove misure interdittive (artt. 9 e 10) e ai fermi preventivi (art. 7), viene letta dall'Avvocatura come un espediente per aggirare le garanzie penali ordinarie, traducendosi in una deterrenza (chilling effect) all’esercizio dei diritti fondamentali di riunione e di espressione del dissenso garantito dall'Articolo 17 della Costituzione.

Conclusioni

La Legge 24 aprile 2026, n. 54, segna un inequivocabile mutamento di paradigma nella concezione della sicurezza pubblica, privilegia un modello preventivo di sicurezza basato su previsioni astratte di pericolosità in materia di pubbliche manifestazioni, rafforza i poteri di gestione preventiva dell’ordine pubblico dell’autorità di pubblica sicurezza e offre loro ampi scudi operativi, a discapito della tutela di alcuni diritti fondamentali, come la libertà di riunione e il divieto di privazioni arbitrarie della libertà.

L'efficacia di questa stretta repressiva nel lungo periodo resta da misurare sul campo, specialmente per quanto concerne i fenomeni complessi come la devianza minorile e la gestione dei flussi migratori.

Tuttavia, la sostenibilità costituzionale di molte delle norme introdotte rimarrà al centro del vaglio giurisprudenziale dei prossimi anni. Spetterà ai giudici di merito e alla Corte Costituzionale, nonché eventualmente alla Corte europea dei diritti umani, il delicato compito di verificare se la necessità di garantire l'ordine pubblico possa comprimere fino a tale livello diritti e libertà fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

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