Risultati del Follow-up 2023 del Comitato Europeo dei Diritti Sociali: Diritto del Lavoro e Uguaglianza di Genere

Per quanto riguarda l’Italia, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) ha esaminato il seguito dato a quattro ricorsi collettivi riguardanti:
- la discriminazione retributiva di genere nel caso University Women of Europe (UWE) c. Italia (n. 133/2016, decisione del 5 Dicembre 2019);
- le restrizioni al diritto di organizzazione dei membri della Guardia di Finanza e il divieto assoluto del diritto di sciopero a loro imposto, nel caso Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italia (n. 140/2016, decisione del 22 Gennaio 2019);
- l’assenza di tutele efficaci per il personale della scuola pubblica contro gli abusi derivanti dal ricorso improprio ai contratti a tempo determinato nei casi Confederazione Generale Sindacale (CGS) c. Italia (n. 150/2017, decisione del 4 Aprile 2022) e Associazione Professionale e Sindacale (ANIEF) c. Italia (n. 146/2017, decisione del 7 Luglio 2020).
Il CEDS ha riscontrato che la situazione oggetto del caso UWE c. Italia non è stata resa conforme all’Articolo 20.c (condizioni di impiego e di lavoro, compresa la retribuzione) della Carta Sociale Europea (Riveduta), a causa della mancata attuazione dell’obbligo di raccolta di dati statistici sulle retribuzioni e dell’insufficienza delle misure adottate per promuovere pari opportunità tra donne e uomini in materia di parità salariale.
Nel caso CGIL c. Italia (2019), il Comitato ha invece ritenuto che la situazione è stata resa conforme all’Articolo 6.2 della Carta Riveduta, poiché agli organi rappresentativi della Guardia di Finanza non erano stati forniti strumenti per negoziare in modo efficace le condizioni di lavoro, inclusa la retribuzione.
Per quanto riguarda l’Articolo 5 della Carta Riveduta, il CEDS ha rilevato che, sebbene l’obbligo di ottenere il previo consenso del Ministro della Difesa per costituire sindacati o organizzazioni professionali da parte dei membri della Guardia di Finanza sia stato reso conforme alla Carta Riveduta, il divieto assoluto per i membri della Guardia di Finanza di aderire ad “altri sindacati” è stato considerato sproporzionato e quindi non conforme.
In merito all’Articolo 6.4 della Carta Riveduta, il Comitato ha stabilito che la situazione non può considerarsi conforme alla Carta Riveduta, a causa del divieto assoluto del diritto di sciopero imposto ai membri della Guardia di Finanza.
Gli altri due casi (CGS c. Italia e ANIEF c. Italia) hanno sollevato il problema dell’assenza di tutele efficaci per il personale della scuola pubblica contro gli abusi derivanti dal ricorso improprio ai contratti a tempo determinato.
Il CEDS ha concluso che le situazioni di entrambi i casi, non sono state rese conformi all’Articolo 1.2 della Carta Riveduta, in quanto vi è stata un’interferenza sproporzionata nei diritti del personale scolastico non iscritto nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), dovuta all’assenza di tutele preventive ed effettive contro gli abusi derivanti dall’uso improprio dei contratti a termine.