Corte Europea dei Diritti Umani: caso Diaco e Lenchi c. Italia sui ritardi sistematici nel gratuito patrocinio
Sommario
- Introduzione
- I fatti del caso
- Le questioni giuridiche sollevate
- Il ragionamento della Corte
- Le implicazioni per l'ordinamento italiano
- Alcuni precedenti giurisprudenziali rilevanti
- Conclusione
Introduzione
L’11 dicembre 2025, la Corte Europea dei Diritti Umani (CtEDU) ha emanato la sentenza relativa al caso Diaco e Lenchi c. Italia, pronunciando una condanna unanime nei confronti della Repubblica Italiana. La causa solleva questioni di fondamentale importanza riguardo alla compatibilità dei ritardi burocratici dello Stato nell'erogazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, comunemente denominato gratuito patrocinio, con le tutele sancite dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). La pronuncia, emessa dalla Prima Sezione della CtEDU si concentra in modo specifico sull'applicazione dell'Articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, il quale garantisce a ogni persona fisica o giuridica il diritto alla protezione dei propri beni. L'importanza di questa sentenza risiede nella qualificazione di tali ritardi amministrativi come un malfunzionamento strutturale ed endemico dell'apparato giudiziario italiano. Non si tratta, secondo i giudici di Strasburgo, di incidenti isolati, bensì di una prassi diffusa che impone ai professionisti un onere economico sproporzionato, rischiando di minare l'efficacia stessa del diritto di difesa per i cittadini non abbienti.
I fatti del caso
I protagonisti della vicenda sono due avvocati italiani, Giuseppe Diaco e Maria Alessandra Lenchi, i quali si sono rivolti alla CtEDU lamentando l'impossibilità di riscuotere in tempi ragionevoli i compensi professionali liquidati in loro favore tramite decreti giudiziari. Il ricorrente Giuseppe Diaco ha prestato la propria assistenza professionale nell'ambito di trentadue diversi procedimenti di natura penale, ottenendo altrettanti decreti di pagamento emessi dalle autorità giudiziarie competenti. La ricorrente Maria Alessandra Lenchi ha invece svolto la propria attività difensiva all'interno di un procedimento civile, ottenendo dal Tribunale di Vigevano un decreto di liquidazione emesso in data 26 giugno 2013 e depositato in cancelleria il 3 luglio 2013.
La procedura ordinaria prevista dal diritto interno prevede che, una volta emesso il decreto di liquidazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 numero 115, denominato Testo Unico in materia di spese di giustizia, le parti abbiano trenta giorni per proporre opposizione. Decorso infruttuosamente tale termine, il decreto diviene definitivo e la cancelleria autorizza per via telematica il professionista a trasmettere la relativa fattura elettronica per l'erogazione delle somme. Tuttavia, i dati documentali dimostrano che l'effettivo versamento è avvenuto con ritardi sistematici compresi tra poco più di un anno e circa quattro anni.
La situazione della ricorrente Maria Alessandra Lenchi descrive in modo emblematico le inefficienze gestionali degli uffici giudiziari. A seguito di ripetuti scambi di comunicazioni via posta elettronica con il personale amministrativo volti a sollecitare il pagamento del decreto del 2013, la professionista è stata informata che il proprio fascicolo cartaceo era andato smarrito. Solo nel 2016 si è proceduto alla ricostruzione del fascicolo, permettendo al decreto di acquisire efficacia esecutiva il 20 ottobre 2016. Successivamente, nel maggio 2017, il Tribunale di Milano ha comunicato alla ricorrente che i fondi ministeriali stanziati per il pagamento delle fatture arretrate del 2013 non erano ancora disponibili. L'effettivo saldo del credito è avvenuto soltanto il 15 settembre 2017, ossia a distanza di oltre quattro anni dal deposito iniziale del provvedimento giudiziario.
Le questioni giuridiche sollevate
Il nucleo del dibattito giuridico dinanzi alla CtEDU ha riguardato la sussistenza di una violazione del diritto di proprietà e la natura dei crediti vantati dai professionisti. I ricorrenti hanno sostenuto che i decreti di pagamento emessi dall'autorità giudiziaria corrispondono a tutti gli effetti alla nozione di beni protetta dall'Articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto costituiscono titoli di credito certi, liquidi ed esigibili riconosciuti dallo Stato. Oltre a ciò, i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'Articolo 6.1 della Convenzione per l'eccessiva durata della fase esecutiva e dell'Articolo 13 per l'assenza di un ricorso interno che permettesse di ottenere in tempi brevi il soddisfacimento del proprio diritto economico.
Il Governo italiano ha contestato le argomentazioni dei ricorrenti sollevando un'eccezione preliminare di irricevibilità per mancato esaurimento dei ricorsi interni. Secondo la tesi governativa, i professionisti non avrebbero dovuto limitarsi a richiedere il pagamento in via amministrativa, ma avrebbero dovuto avviare procedimenti giudiziari formali per ottenere un decreto ingiuntivo o promuovere un'azione di esecuzione forzata contro l'amministrazione statale al fine di accelerare la riscossione. Dall’altra parte, l'organizzazione terza interveniente Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), ha depositato osservazioni a sostegno dei ricorrenti, evidenziando come il ritardo cronico nella liquidazione dei decreti rappresenti una barriera invisibile che scoraggia l'iscrizione degli avvocati nelle liste del gratuito patrocinio, danneggiando in ultima istanza i diritti della difesa dei soggetti più vulnerabili.
Il ragionamento della corte
Nello sviluppare la propria motivazione, la CtEDU ha esaminato in primo luogo d'ufficio la questione della propria competenza ratione materiae e l'applicabilità dell'Articolo 1 del Protocollo n. 1. I giudici di Strasburgo hanno ribadito che la nozione di beni possiede un significato autonomo che non si limita alla proprietà di cose fisiche, ma include anche specifici diritti e crediti aventi un valore economico consolidato. Affinché un credito possa essere tutelato, è necessario che esso vanti una base giuridica sufficiente nel diritto interno. Nel caso di specie, la Corte ha accertato che il decreto di pagamento emesso ai sensi del Testo Unico sulle spese di giustizia costituisce un titolo formale che certifica l'esistenza di un credito esigibile nei confronti dello Stato. Tale qualificazione trova un riscontro definitivo nella giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione italiana, la quale, mediante la sentenza delle Sezioni Unite numero 19161 del 2009 e la sentenza numero 17668 del 2019, ha espressamente sancito che il professionista che richiede la liquidazione è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale pieno, derivante da un provvedimento di natura decisoria e giurisdizionale.
In secondo luogo, la Corte ha respinto l'eccezione del Governo italiano riguardante il mancato esaurimento dei rimedi interni. I giudici hanno chiarito che, secondo i principi del diritto internazionale, quando un cittadino possiede un credito legalmente riconosciuto e quantificato attraverso un provvedimento giudiziario emesso contro lo Stato, non si può esigere che egli intenti un nuovo giudizio esecutivo o ingiuntivo per costringere l'amministrazione pubblica ad adempiere ai propri obblighi. Lo Stato ha il dovere primario di dare esecuzione ai provvedimenti vincolanti emanati dai propri tribunali, agendo di propria iniziativa ed erogando le somme dovute in tempi rapidi.
Nel merito della violazione, la Corte ha introdotto un criterio fondamentale per la misurazione dei ritardi nell'ambito del gratuito patrocinio. Il punto di partenza del ritardo deve essere fissato alla data del deposito del decreto di pagamento in cancelleria, poiché è in quel preciso istante che l'autorità giudiziaria riconosce formalmente l'obbligo pecuniario dello Stato. Le successive attività, quali la notificazione alle parti o l'emissione dell'autorizzazione alla fatturazione, costituiscono adempimenti puramente interni all'amministrazione, dei quali non può essere fatto gravare l'onere sul professionista. Sottraendo dal conteggio totale il termine di trenta giorni previsto dalla legge per un'eventuale opposizione, la Corte ha riscontrato ritardi effettivi oscillanti tra un anno e quattro anni. Richiamando i propri standard, la Corte ha stabilito che un ritardo nell'esecuzione dei pagamenti statali non dovrebbe superare il termine complessivo di dodici mesi, suddiviso idealmente in sei mesi per la conclusione delle verifiche amministrative e sei mesi per il saldo della fattura. Di conseguenza, i tempi accertati nel caso di specie sono stati giudicati prima facie irragionevoli, determinando una grave carenza istituzionale che ha imposto ai ricorrenti un onere eccessivo e sproporzionato. Per tali motivi, la Corte ha dichiarato la violazione dell'Articolo 1 del Protocollo n. 1, disponendo un risarcimento per danno morale pari a 7.200 euro in favore di Giuseppe Diaco e 1.000 euro in favore di Maria Alessandra Lenchi.
Le implicazioni per l'ordinamento italiano
La sentenza sul caso Diaco e Lenchi c. Italia assume una valenza che supera l'interesse dei singoli ricorrenti. La CtEDU ha rilevato che le disfunzioni esaminate riflettono un problema di carattere generale e strutturale. Le statistiche prodotte dal Governo e i dati integrativi forniti dall'UCPI rivelano disparità enormi e ritardi cronici diffusi nei vari distretti giudiziari italiani. Ad esempio, presso il Tribunale di Roma, il tempo medio intercorrente tra la sola presentazione della fattura e il pagamento finale superava i quattordici mesi nel 2018, escludendo l'intera fase amministrativa precedente. Situazioni di analoga criticità sono state registrate nei distretti di Milano, Bologna, Campobasso e Torino, causate principalmente dal sottofinanziamento sistematico dei capitoli di spesa del Ministero della Giustizia e dalla cronica carenza di personale amministrativo nelle cancellerie.
La Corte ha preso atto dei tentativi di riforma attuati dalla legislatura italiana, come l'introduzione dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015 numero 208, che consente agli avvocati di compensare i crediti per gratuito patrocinio con i propri debiti fiscali e previdenziali entro un limite di spesa complessivo di dieci milioni di euro annui. Parimenti, è stata esaminata la digitalizzazione delle procedure introdotta dal decreto legge 16 luglio 2020 numero 76, volta a velocizzare la presentazione telematica delle istanze. Tuttavia, l’UCPI ha dimostrato come lo strumento della compensazione fiscale risulti ampiamente sottoutilizzato a causa della sua complessità procedurale e della limitazione temporale della finestra di accesso, aperta soltanto dal primo marzo al trenta aprile di ciascun anno. Inoltre, gli accordi stipulati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per consentire l'anticipazione bancaria dei compensi fino all'ottanta per cento dell'importo dimostrano come il costo economico del ritardo statale venga ingiustamente trasferito sui professionisti attraverso il pagamento degli interessi commerciali.
In forza dell'Articolo 46 (forza vincolante ed esecuzioni delle sentenze), l'Italia è ora sottoposta alla vigilanza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e ha l'obbligo di adottare adeguate misure di carattere generale. Lo Stato deve analizzare in modo organico e statistico le cause dei ritardi nei singoli distretti di Corte d'Appello, garantendo uno stanziamento finanziario stabile e sufficiente nei bilanci ministeriali al fine di eliminare l'arretrato e assicurare il rispetto dei parametri temporali indicati dalla giurisprudenza europea.
Alcuni precedenti giurisprudenziali rilevanti
La sentenza in commento si inserisce in un quadro giurisprudenziale europeo consolidato che assimila l'omessa o ritardata esecuzione di un titolo di credito a un' ingerenza illegittima nel diritto al rispetto dei beni. Per quanto concerne la definizione dell'interesse patrimoniale tutelabile, i giudici hanno richiamato la sentenza emessa nel caso Viaşu c. Romania e la sentenza del caso Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia, le quali hanno stabilito che i crediti pecuniari legalmente riconosciuti dall'ordinamento interno rientrano pienamente nella sfera di protezione patrimoniale della Convenzione. In merito alla definizione della durata ragionevole dei procedimenti esecutivi a carico della pubblica amministrazione, i pilastri di riferimento sono costituiti dalle sentenze fondamentali nei casi Bourdov c. Russia e Gerasimov e altri c. Russia. In tali sedi, la Corte EDU ha statuito che un ritardo superiore a dodici mesi nell'erogazione di somme dovute dallo Stato è da considerarsi intrinsecamente irragionevole, a meno che non sussistano circostanze eccezionali e specifiche. Con riferimento diretto all'ordinamento italiano, la Corte ha citato la sentenza della Grande Camera nel caso Cocchiarella c. Italia, nella quale lo Stato era già stato sanzionato per i ritardi cronici nel pagamento degli indennizzi previsti dalla legge Pinto. Infine, sul piano del valore sociale dell'avvocatura, le storiche pronunce nei casi Airey c. Irlanda e Aerts c. Belgio rimangono i punti di riferimento per affermare che l'assistenza legale gratuita deve essere garantita in modo concreto ed effettivo, poiché l'ostacolo economico o burocratico trasforma i diritti convenzionali in tutele puramente teoriche o illusorie.
Conclusione
La sentenza espressa nel caso Diaco e Lenchi c. Italia costituisce un severo monito per le istituzioni italiane circa la necessità di preservare l'efficienza della macchina amministrativa e giudiziaria in armonia con i precetti dello Stato di diritto. Il sistema del gratuito patrocinio non rappresenta un mero beneficio economico discrezionale, bensì un pilastro dell'architettura costituzionale italiana, solennemente tutelato dall'Articolo 24 della Costituzione, il quale garantisce ai non abbienti i mezzi necessari per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. Esso costituisce lo strumento primario per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza sostanziale dei cittadini. Colpire la classe forense attraverso l'imposizione di attese irragionevoli per la riscossione delle competenze spettanti significa compromettere la sostenibilità economica della professione e, di riflesso, danneggiare la qualità della difesa tecnica offerta ai soggetti vulnerabili. Se lo Stato omette di remunerare tempestivamente i difensori d'ufficio e i patrocinatori, l'inevitabile conseguenza sarà il progressivo abbandono di tali elenchi da parte dei professionisti qualificati, minacciando l'effettività dell'accesso alla giustizia. L'auspicio è che il Governo italiano rispetti gli obblighi derivanti dalla sentenza della CtEDU, attuando un piano di stanziamenti finanziari e riforme strutturali capace di ristabilire un corretto equilibrio tra le esigenze di bilancio e la tutela intangibile dei diritti fondamentali.