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Corte europea dei diritti umani: sentenza di condatta contro l'Italia per la privazione illegittima della libertà di un minore non accompagnato ospitato in un centro di accoglienza per adulti (caso B.C. c. Italia)

Il presente articolo analizza la sentenza della Corte europea dei diritti umani nella causa B.C. contro Italia (ricorso n. 42909/23), con cui è stata accertata una violazione dell’articolo 5 della CEDU.
Foto panoramica della sede del Palazzo dei diritti umani che ospita la Corte europea dei diritti umani, Strasburgo.
© Consiglio d'Europa

Sommario

  • Introduzione
  • Cronologia e fatti del caso
  • Richieste delle parti
  • Motivazione della Corte in merito alla violazione dell’articolo 5 (diritto alla libertà)
  • Motivazione della Corte in merito alla violazione dell’articolo 3 (diritto di non subire torture)
  • Motivazione della Corte in merito alla violazione dell’articolo 8 (diritto alla vita privata) e dell’articolo 13 (diritto a un ricorso giurisdizionale)
  • Valutazione della Corte in merito al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese e degli onorari
  • Conseguenze per il sistema italiano
  • Conclusione

Introduzione

La Corte europea dei diritti umani (CEDU) ha giudicato illegittima la detenzione di B.C. (ricorso n. 42909/23), cittadino ivoriano nato nel 2008, che era stato trattenuto per circa due mesi e mezzo presso il C.A.R.A. (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) di Restinco, Brindisi, in Italia.

Il ricorso è stato presentato il 18 dicembre 2023; la Corte ha deliberato il 9 luglio 2026 e il 3 settembre 2026 ha emesso la sentenza, dichiarando che l’Italia aveva violato l’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).

Cronologia e fatti del caso

Il ricorrente è giunto in Italia il 3 agosto 2023 e ha manifestato l’intenzione di presentare domanda di protezione internazionale, il che ha portato al suo collocamento nel centro di accoglienza per richiedenti asilo per adulti “C.A.S.” (Centro di Accoglienza Straordinaria) di Carovigno, Brindisi.

Dopo il collocamento iniziale, il ricorrente ha dichiarato di avere quindici anni, presentando come prova la foto del proprio certificato di nascita, il che ha dato avvio al processo di accertamento dell’età da parte delle autorità.

L’accertamento si è concluso il 2 ottobre 2023, con risultati che hanno confermato che il ricorrente era minorenne.

Quattro giorni dopo l’esito della valutazione, il 6 ottobre, è stato trasferito al C.A.R.A. di Restinco, a Brindisi, originariamente un centro per adulti che in seguito è stato riconvertito per ospitare esclusivamente minori non accompagnati, con il responsabile del centro designato come suo tutore provvisorio.

Il 20 dicembre, B.C. ha presentato una richiesta alla Corte europea ai sensi della Regola 39 (richiesta urgente di misure provvisorie) lamentando la privazione della propria libertà e le condizioni precarie del C.A.R.A., chiedendo il trasferimento in un centro specificamente destinato ai minori. Due giorni dopo la richiesta, il ricorrente è stato trasferito nella nuova struttura riservata esclusivamente ai minori e, sei mesi dopo, nel giugno 2024, gli è stato assegnato un nuovo tutore.

Richieste delle parti

Basandosi sulle conclusioni dell’Autorità Nazionale Indipendente per l’Infanzia e l’Adolescenza (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza) relative al C.A.R.A. di Restinco, il ricorrente ha sostenuto che l’impossibilità di lasciare il centro e il cancello di ferro sorvegliato da soldati armati di manganelli abbiano avuto ripercussioni negative su di lui e sul resto dei minori ivi residenti, costituendo una restrizione illegittima della sua libertà.

B.C. ha inoltre lamentato che, a causa dell’assenza di un tutore nominato ufficialmente, non disponeva di una rappresentanza legale, il che gli ha reso impossibile contestare dinanzi a un tribunale la privazione della propria libertà

Il Governo ha respinto le argomentazioni del ricorrente dichiarando che B.C. non era detenuto nel centro e che la permanenza in loco era durata solo il tempo necessario per trovargli una nuova destinazione. Hanno respinto l’affermazione del ricorrente relativa all’assenza di un tutore e hanno dichiarato che il ricorrente beneficiava della tutela del direttore del centro, sotto la cui supervisione provvisoria si trovava. Le autorità hanno inoltre aggiunto che l’uscita dei minori avrebbe potuto comprometterne la sicurezza a causa dell’ubicazione del centro e della carenza di personale dovuta al numero crescente di minori non accompagnati che vi giungevano. Secondo le autorità, il centro di detenzione era circondato da alte mura e i soldati armati erano dispiegati non per sorvegliare i minori, ma a causa della vicinanza del centro al C.P.R. (Centro di Rimpatrio). Le autorità hanno inoltre dichiarato che i minori non potevano lasciare la struttura a causa della carenza di personale.

Il governo italiano ha inoltre contestato il fatto che il caso fosse trattato da un collegio di tre giudici anziché da una sezione composta da sette giudici. L’obiezione è stata respinta, poiché la Corte si era già pronunciata in passato su casi simili in Italia e in Europa, giustificando così la procedura sommaria semplificata per i casi riguardanti una giurisprudenza consolidata.

Motivazione della Corte in merito alla violazione dell’articolo 5 (diritto alla libertà)

La Corte ha accertato che il ricorrente era stato collocato nel C.A.R.A. dalle autorità italiane ed era rimasto lì per circa due mesi e mezzo senza una base giuridica chiara e accessibile, né un provvedimento motivato che ne ordinasse la permanenza. Ha pertanto ritenuto che egli fosse stato arbitrariamente privato della libertà.

In linea con le sue decisioni su precedenti casi contro l’Italia relativi alla restrizione della libertà dei minori non accompagnati, la Corte ha ritenuto che la denuncia di B.C. relativa alla violazione dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, della CEDU (diritto alla libertà) non fosse manifestamente infondata. La Corte ha basato la propria valutazione in conformità con la sua giurisprudenza precedente, come ad esempio:

  • Saadi (n. 13229/03) c. Regno Unito 2008: stabilisce una serie di principi fondamentali che un governo dovrebbe seguire per garantire una detenzione legittima, ad esempio: la buona fede delle autorità, la proporzionalità e la correlazione tra il motivo della detenzione e il luogo in cui essa viene effettuata.
  • Khlaifia e altri c. Italia 2016, (n. 16483/12): Sottolinea che la detenzione deve avere una chiara base giuridica e che al migrante devono essere fornite informazioni accessibili al fine di evitare la violazione dell’articolo 5.
  • J.A. e altri c. Italia 2023, (n. 21329/18): Evidenzia le carenze sistemiche relative alle strutture di accoglienza e di detenzione nei centri di smistamento italiani, sottolineando la maggiore vulnerabilità dei minori alle violazioni dei diritti fondamentali.
  • H.D. c. Italia 2026, (n. 41645/23): Ancora una volta in merito alla restrizione illegittima della libertà di un minore non accompagnato in un C.A.R.A.

Motivazione della Corte in merito alla violazione dell’articolo 3 (diritto di non subire torture)

La Corte ha proceduto alla valutazione delle restanti denunce di B.C. ai sensi dell’articolo 3 relative alle condizioni di vita nel centro in cui era stato collocato dall’autorità italiana.

B.C. ha denunciato condizioni di vita precarie, quali stanze piccole e sovraffollate, scarsità di prodotti per l’igiene, mancanza di attività sociali e ricreative e inadeguatezza dell’abbigliamento invernale al momento dell’arrivo. B.C. ha corroborato le suddette denunce presentando fotografie alla Corte europea e ha fatto riferimento alle conclusioni dell’Autorità Nazionale Indipendente per l’Infanzia e l’Adolescenza (A.G.I.A.) relative al C.A.R.A. di Restinco.

Il Governo italiano ha respinto tali affermazioni, obiettando che le immagini del ricorrente non recavano alcuna data ufficiale e non potevano essere ricondotte al centro C.A.R.A. di Restinco. Pertanto, le autorità italiane hanno fornito alla Corte una nuova serie di foto, anch’esse prive di data, che ritraevano la stessa stanza delle fotografie del ricorrente, ma in condizioni migliori.

Facendo riferimento alla causa Khlaifa e altri contro l’Italia, la Corte ha ricordato che i maltrattamenti e la tortura devono raggiungere un livello minimo di gravità per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3. Ciò dipende dall’insieme delle circostanze, principalmente dalla durata del trattamento, dai suoi effetti e, in alcuni casi, dall’età e dallo stato di salute della vittima.

La Corte ha osservato che la struttura era riservata esclusivamente ai minori e che, nonostante la carenza di personale del centro, venivano offerti corsi di italiano, colloqui psicologici, educazione stradale e sostegno esterno. Ha inoltre ritenuto che le accuse del ricorrente relative all’abbigliamento, ai prodotti per l’igiene e al cibo non fossero suffragate dai documenti presenti nel fascicolo e ha considerato sufficiente l’elenco degli articoli forniti all’arrivo.

Le denunce relative alle condizioni materiali richiedono una documentazione precisa e verificabile, quali prove datate e verificabili. Nel caso in esame, le fotografie presentate da entrambe le parti erano prive di data e diverse accuse erano vaghe, il che ha indebolito la denuncia di violazione dell’articolo 3.

Valutando complessivamente questi elementi, la Corte ha ritenuto che la situazione del ricorrente non raggiungesse il livello minimo di gravità richiesto dall’articolo 3. Ha pertanto dichiarato questa parte della denuncia inammissibile in quanto manifestamente infondata.

Motivazione della Corte in merito alla violazione dell’articolo 8 (diritto alla vita privata) e dell’articolo 13 (diritto a un ricorso giurisdizionale)

Il ricorrente ha inoltre denunciato la mancata nomina di un tutore (violazione dell’articolo 8) e la violazione dell’articolo 13 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8. La Corte ha ritenuto che, tenuto conto delle sue conclusioni ai sensi dell’articolo 5, avesse già affrontato le principali questioni giuridiche sollevate e che non fosse necessario esaminare separatamente tali denunce.

Come nel caso Valentin Câmpeanu contro la Romania del 2014 (n. 47848/08), quando la Corte ha affrontato le questioni giuridiche centrali di un caso, non è tenuta a esaminare separatamente le denunce correlate.

Valutazione della Corte in merito al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese e degli onorari

B.C. aveva chiesto 30.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale e 10.000 euro a titolo di spese. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prove sufficienti del fatto che tali spese fossero state sostenute in relazione al procedimento dinanzi alla Corte. Pertanto, la Corte ha concesso esclusivamente 4.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale.

Conseguenze per il sistema italiano

Il caso di B.C. segna l’ennesima inadempienza da parte dell’Italia, non solo per aver collocato un minore non accompagnato in una struttura non destinata ad accogliere minori, ma anche per aver violato il suo diritto alla libertà. La sentenza della Corte impone all’Italia di modificare il quadro normativo relativo alle strutture e ai centri di accoglienza per minori non accompagnati, al fine di evitare che si ripetano i problemi strutturali riscontrati nei casi di B.C., H.D. (non ancora definitivo) e Darboe e Camara c. Italia (n. 5797/17), nonché in altri casi simili.

In particolare, le implicazioni per l’ordinamento giuridico italiano consistono in:

Nomina tempestiva, indipendente e adeguata di un tutore.
Un tutore dovrebbe essere nominato non appena un minore non accompagnato arriva nel sistema di accoglienza e non dovrebbe far parte del personale della struttura in cui il minore è ospitato. Nel caso in esame, il direttore del centro, responsabile proprio della struttura che limita la libertà del minore, ha agito in qualità di tutore provvisorio fino a giugno 2024.

Una base giuridica per qualsiasi restrizione della libertà di movimento.
La riconversione del centro per l’accoglienza dei minori mediante un provvedimento amministrativo non è sufficiente. Questo tipo di accordo informale non è sufficiente a impedire la restrizione della libertà dei minori.

Conclusione

La presente sentenza è in linea con la precedente giurisprudenza della Corte, secondo cui un minore non accompagnato non deve rimanere privo di un tutore debitamente nominato e indipendente. Inoltre, le strutture che ospitano minori non accompagnati devono essere specificamente progettate per l’accoglienza di minori e la mera trasformazione amministrativa di centri di accoglienza originariamente destinati agli adulti non è sufficiente.

Ancora una volta, le conclusioni della Corte europea hanno evidenziato l’esistenza di problemi ricorrenti dovuti alle carenze strutturali dell’ordinamento giuridico italiano.

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Parole chiave

Corte europea dei diritti umani libertà Italia Minori stranieri non accompagnati

Come citare questo articolo

Melika Mohammadnejad (2026), "Corte europea dei diritti umani: sentenza di condatta contro l'Italia per la privazione illegittima della libertà di un minore non accompagnato ospitato in un centro di accoglienza per adulti (caso B.C. c. Italia)", in Annuario italiano dei diritti umani, ISSN 3035-5435, https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/corte-europea-dei-diritti-umani-sentenza-di-condatta-contro-litalia-per-la-privazione-illegittima-della-liberta-di-un-minore-non-accompagnato-ospitato-in-un-centro-di-accoglienza-per-adulti-caso-bc-c-italia (consultato il 05/11/2026).

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