Immigrazione e cittadinanza nella giurisprudenza italiana del 2024
Sommario
- Espulsione e respingimenti
- Cittadinanza
- Permesso di soggiorno per motivi familiari
- Profili penali dell’immigrazione
Nel corso del 2024, il tema dell’immigrazione ha continuato a occupare una posizione centrale nel dibattito politico, giuridico e sociale italiano. In tale contesto, la giurisprudenza ha svolto un ruolo importante nel definire i limiti dell’azione amministrativa e nel rafforzare le garanzie procedurali e sostanziali a tutela delle persone migranti. Le Corti, sia nazionali sia europee, sono intervenute per chiarire i presupposti legittimanti l’espulsione e il respingimento, i criteri per la designazione dei Paesi di origine sicuri, le condizioni di trattenimento nei centri di permanenza. Parallelamente, è stata ribadita la centralità della tutela della vita privata e familiare dello straniero, riconosciuta dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dal d.lgs. n. 286/1998, Testo unico sull’immigrazione (TUI), nonché il principio di non respingimento (non-refoulement) in presenza di un rischio di trattamenti inumani o degradanti. La giurisprudenza ha inoltre affrontato questioni rilevanti in materia di cittadinanza e ricongiungimento familiare, valorizzando l’autenticità dei legami affettivi, il principio di integrazione sociale e la protezione dell’unità familiare.
Espulsione e respingimenti
La Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 19 dicembre 2024, n. 33398, ha riconosciuto al giudice ordinario il potere di valutare l’effettiva sicurezza del Paese di origine del richiedente asilo di cui è stata respinta la domanda di protezione, anche quando esso sia incluso nell’elenco dei Paesi sicuri. Il giudice può pertanto disapplicare il decreto ministeriale di espulsione se la situazione concreta nel paese di destinazione risulta incompatibile con gli standard di tutela dei diritti umani. Analogamente, con l’ordinanza n. 34898/2024, la Cassazione ha affermato che, nelle procedure accelerate di frontiera, il giudice della convalida deve esercitare un controllo effettivo e non meramente formale sulla designazione del Paese come sicuro, soprattutto quando è in gioco la libertà personale dello straniero.
In questo modo, la Cassazione recepisce alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE). Con riferimento ai “Paesi di origine sicuri”, infatti, la CGUE (C-406/22) ha chiarito che la designazione di un Paese terzo come sicuro deve riguardare l'intero territorio nazionale; non è ammissibile escludere singole aree geografiche, come la Transnistria per la Moldavia nel caso preso in esame. Inoltre, se il Paese di destinazione applica deroghe alla CEDU, per motivi di emergenza nazionale, le autorità dello Stato che intende procedere all’espulsione devono verificare attentamente se tali deroghe compromettano l'effettività della tutela dei diritti fondamentali, pena l'invalidità della procedura. Si segnala che la giurisprudenza europea ha posto restrizioni rigorose anche alle procedure di trasferimento e di rimpatrio tra gli Stati membri dell’UE. La CGUE (C-392/22) aveva esaminato il caso di un richiedente asilo trasferito, in base al Regolamento Dublino, dai Paesi Bassi alla Polonia. La Corte ha stabilito che, nonostante il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, il trasferimento verso un altro Paese dell’UE deve essere sospeso se esistono motivi seri e comprovati per ritenere che il richiedente possa subire trattamenti inumani o degradanti, vietati dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE). Tale rischio si concretizza qualora il soggetto rischi di trovarsi in una situazione di estrema deprivazione materiale nello Stato di destinazione. Le autorità dello Stato trasferente devono cooperare per accertare i fatti e, se necessario, richiedere garanzie individuali specifiche.
Sul piano delle garanzie procedurali, la giurisprudenza nel corso del 2024 ha rafforzato il diritto di difesa dello straniero. Con l’ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3282, la Cassazione civile, sez. I, ha dichiarato nullo un decreto di espulsione tradotto esclusivamente in una lingua veicolare, poiché non era dimostrata la conoscenza effettiva di tale lingua da parte del destinatario o l’impossibilità di reperire un traduttore nella sua lingua madre. Con l’ordinanza Cassazione civile, sez. I, 28 dicembre 2024, n. 34717, è stata invece riconosciuta la nullità del procedimento quando l’udienza non è comunicata al difensore, in violazione del diritto di difesa.
Ulteriori chiarimenti giurisprudenziali hanno riguardato i presupposti dell’espulsione e la corretta applicazione delle norme del Testo unico sull’immigrazione. Con l’ordinanza 3 aprile 2024, n. 8861, la Corte di Cassazione civile, sez. I, ha distinto tra ingresso irregolare e sottrazione ai controlli di frontiera. La Corte ha precisato che la sottrazione ai controlli si verifica solo quando lo straniero elude completamente i controlli delle autorità. Se, invece, il controllo di frontiera è stato effettuato, anche solo in modo incompleto, non può parlarsi di sottrazione. In tali casi può rilevare soltanto la mancanza di un valido titolo di soggiorno.
Con la sentenza 23 maggio 2024, n. 14396, la Cassazione civile sez. I, ha chiarito che l’ordine di allontanamento non è autonomamente impugnabile rispetto al decreto di espulsione. Questo perché l’ordine, di per sé, non incide direttamente sulla libertà personale dello straniero, salvo che sia accompagnato da misure coercitive. Il controllo sulla sua legittimità resta comunque possibile da parte del giudice penale che intervenga in caso di violazione dell’ordine stesso.
Per quanto riguarda la durata del divieto di reingresso, la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 settembre 2024, n. 24243 ha ribadito che non può superare i cinque anni, salvo casi eccezionali previsti dalla legge. L’amministrazione deve motivare con precisione l’eventuale durata più lunga, facendo riferimento alla pericolosità sociale attuale dello straniero e alle circostanze concrete del caso. In mancanza di una valutazione individuale, il divieto di reingresso risulta illegittimo.
Sotto il profilo dei limiti all'espulsione, assumono rilievo centrale la tutela dei diritti fondamentali e l’unità familiare. Il divieto di espulsione opera in presenza di gravi condizioni psicofisiche o di patologie che potrebbero subire un serio pregiudizio in caso di rimpatrio. La valutazione deve essere effettuata al momento dell’adozione del provvedimento e prescinde da eventuali precedenti penali, che non possono prevalere sul diritto alla salute dello straniero (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 settembre 2024, n. 24577).
Analoga protezione è riconosciuta nelle situazioni di conflitto armato. Con l’ordinanza 14 febbraio 2024, n. 4041, la Cassazione civile, sez. I, ha chiarito che il divieto di espulsione previsto dall’art. 19 TUI si applica anche quando il rischio per l’incolumità personale deriva da circostanze sopravvenute, come una guerra in corso. In particolare, il conflitto in Ucraina è stato ritenuto una situazione idonea a impedire il rimpatrio, a tutela della sicurezza dello straniero.
Riguardo ai legami familiari, l’espulsione è preclusa nei confronti dello straniero convivente con parenti italiani entro il secondo grado (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 8 agosto 2024, n. 22540), salvo motivi di ordine pubblico. Tuttavia, la tutela dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 TUI non è automatica, ma richiede l’accertamento di legami autentici, genuini e stabili. La Corte ha precisato che la convivenza deve concretizzarsi in un'effettiva condivisione della vita quotidiana; pertanto, il mero affidamento condiviso di un figlio minore, in assenza di coabitazione, non è sufficiente a impedire l'espulsione (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26 giugno 2024, n. 17551). Inoltre, la tutela è esclusa quando la relazione familiare si fonda su menzogne reiterate circa l’identità personale o il passato dello straniero, oppure quando manca una reale integrazione sociale, intesa come rispetto delle regole fondamentali della comunità ospitante (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 11 ottobre 2024, n. 29125). Con l’ordinanza 5 marzo 2024, n. 5803, la Corte di Cassazione civile, sez. I, ha ribadito che il giudice deve valutare concretamente la natura dei legami familiari, la durata della permanenza in Italia e il grado di inserimento sociale dello straniero, evitando decisioni automatiche fondate su criteri esclusivamente formali.
Cittadinanza
In materia di cittadinanza, la giurisprudenza ha fornito chiarimenti sia sull’acquisto dello status di cittadino per discendenza (iure sanguinis), sia sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione. Per quanto riguarda la cittadinanza iure sanguinis, la Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 16 maggio 2024, n. 13663, ha affrontato il tema della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana del 1889, che attribuiva automaticamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri residenti, salvo rinuncia. La Corte ha chiarito che la perdita della cittadinanza italiana non può avvenire in modo automatico o tacito, ma richiede un atto volontario e consapevole di acquisizione della cittadinanza straniera, accompagnato da una rinuncia espressa a quella italiana. La semplice residenza all’estero o l’applicazione di provvedimenti di naturalizzazione generalizzati (come quello brasiliano in esame) non sono sufficienti a determinare la perdita della cittadinanza italiana. L’onere di dimostrare l’avvenuta naturalizzazione volontaria dell’avo spetta all’amministrazione che contesta lo status civitatis, mentre al richiedente è richiesto soltanto di provare la propria discendenza da un cittadino italiano.
Permesso di soggiorno per motivi familiari
La disciplina relativa al tema del permesso di soggiorno per motivi familiari, contenuta nel d.lgs. n. 30 del 2007, è finalizzata a tutelare l’unità familiare del cittadino dell’Unione europea e dei suoi familiari stranieri. La giurisprudenza ha progressivamente valorizzato la sostanza dei legami affettivi rispetto ai requisiti meramente formali, ponendo al centro l’effettività del rapporto familiare. In particolare, la Cassazione civile, sez. I, con la sentenza 24 aprile 2024, n. 11033, ha chiarito che la convivenza tra il cittadino italiano e il familiare straniero non deve essere dimostrata esclusivamente tramite la certificazione anagrafica. Il giudice può accertare l’esistenza del legame familiare anche attraverso altri mezzi di prova, compresa la prova testimoniale, purché idonea a dimostrare una relazione stabile e autentica. Con l’ordinanza 14 maggio 2024, n. 13189, la Cassazione civile, sez. I, ha inoltre precisato che il rilascio del permesso di soggiorno al coniuge extracomunitario di cittadino italiano non presuppone necessariamente né la convivenza effettiva né un precedente soggiorno regolare in Italia. Il permesso può essere negato solo se risulta che il vincolo coniugale è stato contratto al solo scopo di ottenere vantaggi in materia di immigrazione.
Relativamente al ricongiungimento con altri familiari, la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 28 ottobre 2024, n. 27772, ha fornito un’interpretazione estensiva dell’articolo 3 del d.lgs. n. 30/2007, precisando che i requisiti della "convivenza" e della "vivenza a carico" non sono cumulativi, quindi non devono essere presenti entrambi. Essi hanno natura alternativa e devono essere valutati caso per caso, tenendo conto della situazione personale ed economica del richiedente anche nel Paese di origine. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla Cassazione civile, sez. I, con la sentenza 28 ottobre 2024, n. 27764, in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri di tutela. La Corte ha affermato che tali provvedimenti possono produrre effetti anche in Italia ai fini del ricongiungimento familiare, purché siano conformi ai criteri previsti dall’ordinamento italiano per il riconoscimento delle decisioni straniere. In relazione al permesso di soggiorno fondato sui “gravi motivi” connessi allo sviluppo psicofisico del minore, la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 dicembre 2024, n. 33725, ha precisato che non è sufficiente il generico riferimento al disagio derivante dalla separazione familiare. È necessario dimostrare l’esistenza di situazioni oggettivamente gravi, tali da compromettere seriamente l’equilibrio del minore, e non altrimenti evitabili se non mediante il rilascio del permesso. Un importante chiarimento è intervenuto anche sul piano processuale in merito alla competenza territoriale. La Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 luglio 2024, n. 18773, ha stabilito che le controversie relative al riconoscimento del diritto al soggiorno per motivi familiari e ai visti di ingresso, sorte dopo le riforme del 2017, sono attribuite alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione. Nello specifico, la Corte ha precisato che la competenza si radica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato; di conseguenza, per i ricorsi avverso i dinieghi di visto emessi dalle autorità consolari, la competenza spetta inderogabilmente alla Sezione specializzata del Tribunale di Roma. Ciò in quanto gli uffici consolari costituiscono un’articolazione periferica del Ministero degli Affari Esteri, che ha la propria sede centrale nella capitale.
Profili penali dell’immigrazione
Il cosiddetto “reato di clandestinità”, previsto dall’art. 10-bis TUI, punisce l’ingresso e il soggiorno irregolari nel territorio dello Stato. Nel corso degli anni, tale fattispecie è stata oggetto di numerose critiche, in quanto ritenuta sproporzionata e poco efficace. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 88/2024, ha tuttavia confermato la legittimità della norma, respingendo la questione di incostituzionalità sollevata in riferimento a una norma del d.lgs. n. 8/2016 che aveva depenalizzato diversi reati minori. Secondo la Corte, il legislatore ha espresso in modo chiaro la volontà di mantenere la rilevanza penale del reato di ingresso e soggiorno illegali, soprattutto in relazione alla violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia di immigrazione. Di conseguenza, l’ingresso e la permanenza irregolari in Italia continuano a costituire un illecito penale, a conferma dell’impostazione restrittiva dell’ordinamento nel controllo dei flussi migratori.
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la Cassazione penale, sez. I, sentenza 19 dicembre 2024, n. 5177, ha chiarito i requisiti per il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione con le autorità dello Stato, prevista dall’art. 12, comma 3-quinquies TUI. La Corte ha affermato che non è sufficiente un generico atteggiamento di pentimento, né la semplice confessione né la mera fornitura di informazioni marginali. È invece necessario che l’imputato fornisca una collaborazione concreta, reale e utile alle indagini, idonea a contribuire alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione dei responsabili. La valutazione deve essere effettuata tenendo conto del patrimonio conoscitivo dell’imputato e dell’effettiva utilità delle informazioni fornite.
Un profilo particolarmente delicato riguarda l’espulsione dello straniero disposta come misura alternativa alla detenzione. La Cassazione penale, sez. I, sentenza 7 novembre 2024, n. 43082, ha stabilito che tale misura non può essere applicata quando comporti un’ingerenza sproporzionata nella vita privata e familiare dell’interessato, in violazione dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla CtEDU. La Corte ha precisato che, anche dopo le modifiche normative introdotte nel 2023, l’espulsione non può essere disposta automaticamente, ma richiede una valutazione concreta della situazione personale e familiare dello straniero. L’interesse dello Stato all’allontanamento deve essere bilanciato con il diritto al rispetto della vita familiare, soprattutto quando lo straniero abbia legami stabili sul territorio italiano.
In materia di sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari, il Tribunale di Genova, con sentenza 12 settembre 2024, n. 2303, ha affermato che, pur essendo accertate la mancanza dei requisiti di soggiorno del lavoratore e la qualifica di datore di lavoro dell’imputato, è necessaria la prova dell’elemento soggettivo del reato. In particolare, occorre dimostrare che il datore di lavoro era consapevole della posizione irregolare del lavoratore straniero. Nel caso esaminato, l’imputato è stato assolto poiché non risultava a conoscenza del fatto che la domanda di permesso di soggiorno del dipendente era stata respinta. In senso conforme, la Cassazione penale, sez. I,sentenza 17 gennaio 2024, n. 9421, ha chiarito che risponde del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari anche chi, pur non avendoli formalmente assunti, si avvale delle loro prestazioni lavorative, esercitando su di essi un potere di fatto.
Il reato di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato è previsto dall’art. 13, comma 13-bis TUI, e punisce lo straniero che rientra in Italia dopo essere stato espulso. La Cassazione penale, sez. I, sentenza 28 giugno 2024, n. 37860, ha chiarito un aspetto importante relativo allo status giuridico del soggetto. Secondo la Corte, ciò che rileva ai fini della configurazione del reato è che la persona avesse lo status di cittadino straniero (non dell’UE) al momento in cui è stata disposta l’espulsione. Non è invece necessario che tale status sussista anche al momento del successivo reingresso nel territorio italiano. Nel caso esaminato, il soggetto aveva ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea dopo l’espulsione, ma prima di rientrare in Italia. Nonostante ciò, la Corte ha ritenuto integrato il reato, poiché l’espulsione era stata legittimamente disposta quando l’interessato era ancora cittadino straniero non dell’UE.