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Corte Costituzionale: non è sproporzionata la pena prevista dal “Decreto Cutro” per morte o lesioni nel traffico di migranti, sentenza 120/2026

Barche di migranti abbandonate sulla spiaggia dell'isola di Lampedusa, meta dei flussi di migranti provenienti dai paesi del Nord Africa
© UN Photo

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 120 del 3 luglio 2026, ha dichiarato non costituzionalmente illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina. Il delitto è previsto dall'articolo 12-bis del Testo Unico sull'Immigrazione, introdotto con il cosiddetto “Decreto Cutro” (D.L. 20/2023). La pronuncia della Consulta ha risolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa nell'ambito di un procedimento penale relativo al trasporto via mare di 34 migranti conclusosi tragicamente con la morte di tre persone e il ferimento di altre dieci a causa della collisione con una motovedetta di soccorso.

Al centro del dubbio di costituzionalità vi erano le severe sanzioni previste dalla norma – che punisce il fatto con la reclusione da 20 a 30 anni in caso di morte di più persone o di morte e lesioni gravi/gravissime – considerate dal giudice rimettente sproporzionate e lesive della funzione rieducativa della pena (artt. 3 e 27 della Costituzione). Secondo il Tribunale di Siracusa, una sanzione così elevata nel minimo edittale rischiava di parificare nella pena i vertici del traffico organizzato e i cosiddetti migranti-scafisti, ossia soggetti estranei alle organizzazioni criminali, spesso a loro volta vittime del sistema o incaricati solo occasionalmente della conduzione del mezzo.

La Corte Costituzionale, riconoscendo che la norma configura una risposta punitiva improntata a un'«eccezionale asprezza», ha escluso che essa risulti manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti incriminati. La decisione evidenzia che la fattispecie individua esclusivamente condotte di notevole gravità che pongono in pericolo la vita e la salute dei migranti, tutelando primariamente l'integrità fisica delle persone coinvolte e non soltanto la gestione dei flussi migratori. La severità edittale costituisce pertanto un segnale proporzionato all'elevato disvalore penale delle condotte individuate dal legislatore.

Soffermandosi sulla figura del «migrante-scafista» non trafficante, la Consulta ha chiarito che l'ordinamento penale offre già adeguati strumenti per modulare la responsabilità individuale. Qualora il migrante sia costretto ad assumere la guida del mezzo per violenze, minacce o situazioni di emergenza durante la traversata, trova infatti applicazione l'esimente dello stato di necessità. Negli altri casi, le attenuanti generali – come la minima importanza del contributo fornito o la soggezione psicologica nei confronti dei trafficanti – consentono al giudice di commisurare la pena al reale disvalore del fatto. È stato inoltre respinto il parallelo con l'omicidio volontario, precisando che il confronto pertinente andrebbe fatto con l'omicidio volontario plurimo o in concorso con lesioni.

Infine, le censure relative al divieto di bilanciamento tra circostanze e alla mancata previsione di un'attenuante per i fatti di lieve entità sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione. In conclusione, la sentenza n. 120/2026 rigetta i dubbi sollevati dal giudice a quo, confermando la legittimità dell'impianto sanzionatorio del Decreto Cutro alla luce dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena.

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