Libertà di stampa

Libertà di stampa e intercettazioni: ricorso presentato contro l’Italia alla Corte europea

Già nel 1992, la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) osservava che “[n]on dobbiamo dimenticare il ruolo fondamentale che, in uno stato di diritto, riveste la stampa [...] La libertà di stampa è uno dei migliori strumenti per permettere alla popolazione di conoscere e farsi un’opinione in merito alle idee e alle intenzioni dei loro leader politici. In particolare, offre a questi ultimi la possibilità di meditare e commentare le preoccupazioni dell’opinione pubblica. In questo senso, una stampa libera consente a ciascuno di partecipare al dibattito politico e rappresenta un aspetto essenziale della società democratica” (Castells v. Spain, 23 Aprile 1992, paragrafo 43). Inoltre, nel caso Goodwin v. UK, la CtEDU ha precisato che “[la protezione delle fonti giornalistiche è una delle condizioni di base per la libertà di stampa [...] Senza tale protezione, le fonti possono essere scoraggiate dal collaborare con la stampa nell’informare l’opinione pubblica su materie di pubblico interesse. Il ruolo vitale della stampa quale ‘cane da guardia’ a favore del pubblico ne risulterebbe sminuito, così come verrebbe colpita la sua capacità di fornire un’informazione accurata e affidabile” (Goodwin v. the United Kingdom, 27 March 1996 (GC), paragrafo 39).  

I giornalisti godono dunque del diritto di raccogliere, elaborare e diffondere liberamente idee e notizie, senza interferenze da parte delle autorità pubbliche.

Emblematica, in tal senso, è la vicenda di Nancy Porsia, giornalista specializzata in tematiche migratorie, sottoposta, tra il 2016 e il 2017, a intercettazioni telefoniche da parte della Procura di Trapani, nonostante non fosse coinvolta in alcun procedimento penale. Il motivo? Era in contatto con alcuni membri di una ONG impegnata in operazioni di salvataggio di migranti indagati per il reato di “immigrazione clandestina”, oltre che con fonti d’informazione in Tunisia e in Libia. Il coinvolgimento della giornalista in eventuali reati era dunque indiretto, ma ciò non ha impedito che le venisse limitato un diritto fondamentale, sollevando seri interrogativi sul rispetto delle garanzie costituzionali e sul confine tra indagine giudiziaria e tutela della libertà di stampa.

Porsia, non informata del fatto di essere intercettata, ha scoperto solo al termine delle operazioni, e a distanza di svariati  anni dai fatti, che le conversazioni registrate includevano anche quelle intrattenute con due avvocate: Serena Romano e Alessandra Ballerini. 

Per queste ragioni, Nancy Porsia, Serena Romano e Alessandra Ballerini nel 2021 hanno presentato ricorso alla CtEDU, denunciando la violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 10 (libertà di espressione) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).

In seguito alla presentazione dei ricorsi, la CtEDU, nell’aprile 2025, ha proceduto a chiedere chiarimenti al governo italiano, ponendo, oltre ad alcune domande riguardanti il diritto alla privacy e ad un ricorso effettivo, due quesiti centrali relativi alla libertà della stampa:

  1. Se l’ingerenza nella libertà di stampa, attraverso l’intercettazione di una giornalista non indagata, e sebbene ciò abbia inciso sulla segretezza delle fonti giornalistiche, fosse una misura prevista dalla legge e necessaria in una società democratica;
  2. Per quale motivo siano state intercettate anche due avvocate, senza alcuna indagine a loro carico e senza possibilità di opporsi preventivamente, facendo venire meno il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

Una pronuncia della Corte potrebbe intervenire nel corso del 2026.

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