Il recepimento delle norme europee sui diritti umani in Italia nel 2026: la legge 36/2026
Sommario
- Introduzione
- Il meccanismo di delega
- Gli atti recepiti più rilevanti per i diritti umani
- Conclusione
Introduzione
Il 17 marzo 2026, è stata approvata la Legge 36/2026, intitolata “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea” (Legge di delegazione europea 2025.
La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo ed è entrata in vigore il 9 aprile 2026.
Ogni anno, mediante la Legge di delegazione europea, il Parlamento delega al Governo il potere di recepire le direttive UE e di dare attuazione ad altri atti legislativi dell'Unione. Con tale dispositivo il Parlamento recepisce una serie di direttive il cui termine per l’integrazione nell’ordinamento giuridico dello Stato italiano sta per scadere o è scaduto nel 2025 o in anni precedenti. La legge di delegazione europea 2025 riguarda diversi settori, della sostenibilità e dovere di diligenza alla protezione del lupo, dai diritti dei consumatori alla protezione di giornalisti e attivisti da procedimenti giudiziari abusivi (direttiva UE 2024/1069, c.d. “Direttiva Anti-SLAPPs”).
Il meccanismo di delega
L’Art. 1 stabilisce il quadro generale della delega, in base al quale il governo viene autorizzato ad adottare decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'UE, secondo le procedure, i principi e i criteri già stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012. L'Articolo 31 di tale legge stabilisce che i decreti legislativi debbano essere adottati entro termini specifici, collegati ai termini di recepimento delle direttive. I progetti di decreto sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato, consentendo alle commissioni parlamentari di esprimere il proprio parere prima dell'adozione in via definitiva. Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 234/2012, i principi guida generali che il governo dovrà seguire nella decretazione sono, tra gli altri, quelli di semplificare le procedure amministrative, evitare l'eccesso di regolamentazione, garantire il coordinamento tra le competenze statali e regionali e prevedere sanzioni proporzionate, ove necessario.
Nel suo complesso, la procedura tutela il controllo parlamentare sul processo legislativo, nonostante la delega all’esecutivo. I decreti legislativi possono prevedere spese solo se necessarie per adempiere agli obblighi dell'UE ed esclusivamente nei limiti delle risorse già a disposizione delle amministrazioni competenti. Qualora ciò non sia possibile, la copertura finanziaria deve provenire dal Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dall'articolo 41-bis della stessa legge n. 234/2012.
Gli atti recepiti più rilevanti per i diritti umani
La legge è suddivisa in tre capitoli:
- Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea
- Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee
- Deleghe al governo per l'attuazione di regolamenti europei
Questa legge dispone il recepimento nell’ordinamento italiano di 24 direttive (6 specificate negli articoli e altre 18 elencate nell'allegato A perché non richiedono specifici criteri di delega al Governo e altre) e l’attuazione di 11 regolamenti dell'UE.
Di seguito si riportano alcune delle direttive e degli altri atti dell’UE più strettamente legati a questioni di diritti umani.
Nel settore della sostenibilità, vi è la direttiva UE 2024/1799 che comprende norme per incentivare la riparazione dei beni di consumo che si colloca nella tendenza volta a promuovere un modello di sviluppo sostenibile e comporterà l’istituzione di una piattaforma online europea per la riparazione (Art. 23) e del relativo punto di contatto nazionale; infine, individua un quadro di rimedi qualora il servizio di riparazione non sia effettivamente eseguito.
Nel medesimo ambito vi è la delega per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e che istituisce un portale europeo sulle emissioni industriali, per sostituire il registro europeo delle emissioni. Tale portale permetterà di effettuare confronti e prendere decisioni in materia ambientale, favorendo il miglioramento delle prestazioni ambientali e il monitoraggio delle tendenze e del rispetto degli accordi internazionali pertinenti.
Viene disposta l’attuazione anche del regolamento UE 2024/1157, in materia di spedizioni di rifiuti e la direttiva (UE) 2024/1619, che istituisce criteri comuni per garantire la trasparenza e l’indipendenza nelle valutazioni ambientali, sociali e di governance delle aziende europee e loro succursali in paesi terzi, e per orientare gli investimenti verso gli obiettivi dell’Agenda verde europea.
Particolarmente importante, nell’Allegato A alla legge di delegazione europea, è il recepimento della Direttiva 2024/1760 (c.d. “Direttiva sulla due diligence”) che impone doveri di vigilanza (due diligence) alle grandi imprese, comprese quelle non europee che generano un fatturato significativo all'interno dell'UE.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali. Tra i vari principi e criteri direttivi specifici vi è la messa a disposizione del pubblico per via telematica dei dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo gratuito e senza necessità di registrazione, con continuità dei dati storici ed eliminando gli oneri informativi non necessari.
Infine, vi è la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Nella sfera della libertà e diritti individuali, la Direttiva 2024/2842 del 23 ottobre 2024, amplia l’applicazione della Direttiva 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Poi, viene recepita la Direttiva (UE) 2016/680 inerente al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Ai sensi di quest’ultima, l’accesso ai dati contenuti nei dispositivi elettronici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale da parte delle autorità competenti, deve essere regolamentato in modo da
- definire in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;
- garantire il rispetto del principio di proporzionalità;
- subordinare l'esercizio della possibilità di accesso ai dati al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente (salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e di specifici reati)
Infine, viene recepita la Direttiva UE 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da cause giudiziarie manifestamente infondate o abusive (“azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica”). Tale dispositivo mira a contrastare le azioni legali avviate per intimidire giornalisti e attivisti e limitare la loro libertà di espressione. Le SLAPPs (Stategic Lawsuits Against Public Partecipation) spesso non mirano alla vittoria giudiziale, ma a gravare sui singoli per scoraggiarne la partecipazione al dibattito pubblico.
Il governo italiano, nell’esercizio di tale delega è chiamato a “definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere”, di cui all'articolo 5 della Direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dallo stesso: “Si ritiene che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l’organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati unicamente in tale Stato membro”.
La direttiva offre una protezione anche da sentenze provenienti da paesi terzi. Ai sensi dell’articolo 16, è stabilito che “Gli Stati membri provvedono affinché siano negati il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo in esito a un procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica di una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro se tale procedimento giudiziario è considerato manifestamente infondato o abusivo…” e la competenza giurisdizionale è riservata ai tribunali dello Stato membro di domicilio della vittima per i ricorsi relativi al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali derivanti da procedimenti giudiziari abusivi avviati da un attore domiciliato al di fuori dell’UE nella giurisdizione di un Paese terzo (Art. 17).
Conclusione
La legge di delegazione europea (36/2026) rappresenta uno strumento completo per garantire la conformità dell'Italia al diritto dell'UE in diversi settori ed apre ad importanti innovazioni nel panorama giuridico nazionale.
La sua struttura garantisce chiarezza, mentre le garanzie finanziarie assicurano che le nuove misure rimangano legate alle risorse disponibili. La Corte di Giustizia dell’UE è l’organo a cui rivolgersi per garantire che le norme attuative e di recepimento siano applicate nel rispetto del diritto dell’UE e della giurisprudenza della Corte stessa.