Comitato europeo dei diritti sociali: Conclusioni 2022 sull'occupazione, lo sviluppo delle competenze e le pari opportunità in Italia

Sommario
- Articolo 2
- Articolo 4
- Articolo 5
- Articolo 6
- Articolo 21
- Articolo 22
- Articolo 26
- Articolo 28
- Articolo 29
Articolo 2
Articolo 2 | Paragrafo 1
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 2.1 della Carta sociale europea sul tempo di lavoro ragionevole. Una delle principali preoccupazioni rimane la mancanza di modifiche alla legislazione che consente ai marinai di lavorare fino a 72 ore alla settimana, che in precedenza era stata giudicata non conforme. Sebbene l'Italia sostenga che le sue leggi sono in linea con le norme dell'UE, il Comitato ha rinviato il suo giudizio sulla questione.
La legge italiana fissa un limite settimanale di 48 ore, compresi gli straordinari, con multe crescenti in caso di violazioni. Le ispezioni effettuate nel 2020 hanno rivelato numerose violazioni, soprattutto nei settori dei servizi e dell'industria manifatturiera. Il Comitato ha inoltre evidenziato i rischi legati al lavoro a distanza e ha sottolineato la necessità di un “diritto alla disconnessione” per proteggere il tempo di riposo. Per quanto riguarda il lavoro a chiamata, ha messo in discussione la classificazione della reperibilità passiva come tempo di riposo e ha chiesto ulteriori informazioni.
In conclusione, il Comitato ha rinviato la sua conclusione definitiva, in attesa di ulteriori dettagli dall'Italia sull'orario di lavoro dei marinai, il tempo di reperibilità e le tutele per il lavoro a distanza.
Articolo 2 | Paragrafo 2
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 2.2 della Carta sociale europea, che garantisce il diritto a giorni festivi retribuiti. L'esame si è concentrato sulla questione se i lavoratori che prestano servizio nei giorni festivi ricevano un'adeguata compensazione, sia in termini di retribuzione che di tempo libero compensativo.
La legge italiana non considera il diritto al riposo nei giorni festivi come assoluto, ma la giurisprudenza garantisce che i dipendenti non possano essere obbligati a lavorare in tali giorni senza il loro consenso. Se il lavoro viene svolto, deve essere retribuito con un aumento supplementare, determinato dai contratti collettivi. Un esempio citato prevede un aumento salariale del 50% o una combinazione di permessi compensativi e un aumento salariale del 10%. Tuttavia, tali misure non soddisfano lo standard della Carta, che richiede almeno una retribuzione doppia, sotto forma di retribuzione o di permessi compensativi. Non sono state fornite informazioni in merito a disposizioni specifiche relative al Covid-19.
In conclusione, il Comitato ha ritenuto che l'Italia non rispetti l'articolo 2, paragrafo 2, in quanto il lavoro nei giorni festivi non è adeguatamente retribuito.
Articolo 2 | Paragrafo 3
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha esaminato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 2.3 della Carta sociale europea, che garantisce il diritto alle ferie annuali retribuite. Poiché la precedente conclusione del 2014 aveva ritenuto l'Italia conforme alla Carta, nel 2022 non è stata effettuata alcuna ulteriore revisione e non sono state richieste nuove informazioni. La relazione non ha fornito aggiornamenti specifici relativi alla pandemia di Covid-19. Ciononostante, il Comitato ha confermato la sua posizione precedente.
In conclusione, il Comitato conferma che l'Italia rimane conforme all'articolo 2, paragrafo 3, relativo alle ferie annuali retribuite.
Articolo 2 | Paragrafo 4
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta sociale europea, relativo al diritto a ferie supplementari retribuite per i lavoratori che svolgono lavori pericolosi o insalubri. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione. Poiché nel ciclo di rendicontazione più recente non sono state richieste né fornite nuove informazioni, il Comitato ha ribadito la sua precedente conclusione.
In conclusione, l'Italia rimane conforme all'articolo 2.4 della Carta, che afferma che i lavoratori che svolgono lavori pericolosi o insalubri hanno diritto a ferie supplementari retribuite adeguate.
Articolo 2 | Paragrafo 5
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 2.5 della Carta sociale europea, che garantisce il diritto a un periodo di riposo settimanale. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione. Poiché nel corso dell'ultimo ciclo di rendicontazione non sono state richieste né fornite nuove informazioni, il Comitato ha ribadito la sua precedente conclusione.
In conclusione, l'Italia rimane conforme all'articolo 2, paragrafo 5, della Carta, che afferma che i lavoratori hanno diritto a un periodo di riposo settimanale.
Articolo 2 | Paragrafo 6
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 2, paragrafo 6, della Carta sociale europea, relativo al diritto dei lavoratori di essere informati e consultati in materia di salute e sicurezza. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione. Poiché nel corso dell'ultimo ciclo di rendicontazione non sono state richieste né fornite nuove informazioni, il Comitato ha ribadito la sua precedente conclusione.
In conclusione, l'Italia rimane conforme all'articolo 2, paragrafo 6, della Carta, che afferma che i lavoratori sono adeguatamente informati e consultati in materia di salute e sicurezza.
Articolo 2 | Paragrafo 7
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 2.7 della Carta sociale europea, relativo al diritto dei lavoratori che svolgono lavori pericolosi o insalubri a un orario di lavoro ridotto o a un congedo retribuito supplementare. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto che l'Italia fosse conforme a tale disposizione. Poiché nel corso dell'ultimo ciclo di rendicontazione non sono state richieste né fornite nuove informazioni, il Comitato ha ribadito la sua precedente conclusione.
In conclusione, il Comitato ritiene che la situazione in Italia non sia conforme all'articolo 2, paragrafo 7, della Carta, in quanto i rappresentanti dei lavoratori non vengono consultati regolarmente sulle condizioni relative al lavoro notturno e sulle misure adottate per conciliare le esigenze dei lavoratori con la natura particolare del lavoro notturno.
Articolo 4
Articolo 4 | Paragrafo 1
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 4, paragrafo 1, della Carta sociale europea, che garantisce il diritto dei lavoratori a una retribuzione equa sufficiente per un tenore di vita dignitoso.
In conclusione, il Comitato ha ribadito che la situazione in Italia è conforme all'articolo 4, paragrafo 1, della Carta. Ciò indica che i livelli minimi di retribuzione in Italia sono considerati adeguati a garantire un tenore di vita dignitoso ai lavoratori.
Articolo 4 | Paragrafo 2
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 4.2 della Carta sociale europea, che garantisce il diritto dei lavoratori a una retribuzione maggiorata per il lavoro straordinario. Nella sua precedente valutazione, il Comitato aveva ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione. Poiché nel ciclo di segnalazione più recente non sono state richieste né fornite nuove informazioni, il Comitato ha ribadito la sua precedente conclusione.
In conclusione, l'Italia rimane conforme all'articolo 4, paragrafo 2, della Carta, che afferma che i lavoratori ricevono una retribuzione adeguata per il lavoro straordinario.
Articolo 4 | Paragrafo 3
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 4, paragrafo 3, della Carta sociale europea, che garantisce il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore. Sebbene la legislazione riconosca formalmente il principio della parità di retribuzione, il Comitato ha riscontrato carenze nella sua attuazione pratica. In particolare, non vi sono garanzie sufficienti che assicurino la trasparenza retributiva e rimedi efficaci in caso di discriminazione salariale. Il Comitato ha inoltre rilevato una carenza di poteri e risorse sufficienti per consentire agli organismi preposti alla parità di genere di affrontare il divario retributivo di genere.
In conclusione, l'Italia non è conforme all'articolo 4, paragrafo 3, della Carta in quanto non rispetta l'obbligo di riconoscere e rispettare nella pratica il principio della trasparenza della retribuzione.
Articolo 4 | Paragrafo 4
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 4, paragrafo 4, della Carta sociale europea, che garantisce ai lavoratori un preavviso ragionevole in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Comitato ha osservato che la relazione non forniva informazioni aggiornate sui termini di preavviso o sulle indennità applicabili alle diverse situazioni lavorative, compresi la risoluzione anticipata dei contratti a tempo determinato, i periodi di prova e la risoluzione per motivi indipendenti dalla volontà delle parti.
In conclusione, l'Italia non è conforme all'articolo 4, paragrafo 4, della Carta, in quanto alcuni termini di preavviso sono manifestamente irragionevoli per alcuni lavoratori con un'anzianità di servizio fino a cinque anni, da cinque a dieci anni e superiore a 14 anni.
Articolo 4 | Paragrafo 5
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 4.5 della Carta sociale europea, che riguarda la protezione dei salari dei lavoratori da detrazioni non autorizzate. Il Comitato ha dichiarato che, in attesa di ricevere le informazioni richieste, rinvia la sua conclusione.
Articolo 5
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 5 della Carta sociale europea, che garantisce il diritto di organizzazione. Nella sua valutazione del 2022, il Comitato ha concluso che la situazione in Italia è conforme all'articolo 5. Ciò indica che la legislazione e la prassi italiane tutelano adeguatamente il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire e aderire alle organizzazioni di loro scelta.
In conclusione, l'Italia rimane conforme all'articolo 5 della Carta per i seguenti motivi:
- la restrizione del diritto di organizzazione dei membri della Guardia di Finanza è eccessiva;
- vi è un divieto assoluto per i membri della Guardia di Finanza di aderire ad “altri sindacati”.
Articolo 6
Articolo 6 | Paragrafo 1
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 6, paragrafo 1, della Carta sociale europea, che tutela il diritto alla contrattazione collettiva, sottolineando in particolare l'aspetto della consultazione congiunta. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione, indicando che era in attesa di ricevere le informazioni richieste. Anche in questo ciclo l'Italia non ha fornito informazioni adeguate sulle consultazioni congiunte.
Il Comitato rinvia la sua conclusione, nella speranza di ricevere conferma del rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, in Italia e chiede che la prossima relazione fornisca una descrizione dettagliata della situazione giuridica e pratica.
Articolo 6 | Paragrafo 2
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 6, paragrafo 2, della Carta sociale europea, che garantisce il diritto alla contrattazione collettiva, con particolare attenzione alle procedure di negoziazione. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione. Il rapporto di questo ciclo non menziona alcuna informazione al riguardo. Tuttavia, a seguito del caso Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) contro Italia, il Comitato rileva una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della Carta, in quanto agli organi rappresentativi della Guardia di Finanza non sono stati forniti mezzi per negoziare efficacemente le condizioni di lavoro.
In conclusione, la situazione in Italia non è conforme all'articolo 6, paragrafo 2, della Carta, a causa delle violazioni relative alla Guardia di Finanza.
Articolo 6 | Paragrafo 3
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 6, paragrafo 3, della Carta sociale europea, che garantisce il diritto alla conclusione di un contratto collettivo o alla modifica, mediante contrattazione collettiva, delle condizioni di lavoro contenute in un contratto collettivo. Nella sua precedente valutazione, il Comitato aveva rinviato la sua conclusione in attesa di ricevere ulteriori informazioni. Nella relazione di questo ciclo, il governo italiano afferma che il quadro legislativo non è cambiato.
In conclusione, la situazione in Italia non è conforme all'articolo 6, paragrafo 3, della Carta, in quanto non è stato dimostrato l'esistenza di un meccanismo di conciliazione, mediazione o arbitrato per la risoluzione delle controversie di lavoro nel processo di contrattazione collettiva.
Articolo 6 | Paragrafo 4
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 6, paragrafo 4, della Carta sociale europea, che garantisce il diritto all'azione collettiva durante la contrattazione. Nella sua precedente valutazione, il Comitato aveva rinviato la sua conclusione. Il CERS ha valutato l'Italia con riferimento al diritto di sciopero, sottolineando l'importanza dell'equilibrio tra il diritto di sciopero e altri diritti costituzionalmente protetti (tra cui il diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione). Il Comitato osserva che l'Italia non ha fornito informazioni sul diritto di sciopero dei membri delle forze di polizia né sulle misure specifiche adottate durante la pandemia di COVID-19.
In conclusione, la situazione in Italia è conforme all'articolo 6, paragrafo 4, della Carta.
Articolo 21
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 21 della Carta sociale europea, che garantisce il diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, in modo da poter influire sulle decisioni relative all'organizzazione del lavoro dell'impresa che li riguardano. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione. Era importante verificare l'adeguamento dell'articolo 21 alle nuove condizioni prevalenti durante la pandemia di COVID-19, compresa l'informazione e la consultazione su nuove soluzioni innovative quali il telelavoro e la condivisione del lavoro
In conclusione, la situazione in Italia è conforme all'articolo 21 della Carta.
Articolo 22
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 22 della Carta sociale europea, che garantisce il diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione e al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione. Nella sua valutazione, il Comitato ha prestato particolare attenzione alle misure adottate durante la pandemia di COVID-19 per garantire i diritti dei lavoratori di plasmare e migliorare il loro ambiente di lavoro, in particolare nei settori più colpiti dalla crisi.
In conclusione, la situazione in Italia è conforme all'articolo 22 della Carta.
Articolo 26
Articolo 26 | Paragrafo 1
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 26, paragrafo 1, della Carta sociale europea, che garantisce il diritto alla dignità sul luogo di lavoro, con particolare attenzione alla protezione contro le molestie sessuali. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione.
In questo ciclo l'Italia è stata valutata in base a quattro punti focali principali:
- misure di prevenzione e sensibilizzazione, diverse dalla legislazione;
- quadro normativo introdotto per combattere le molestie e gli abusi sessuali nel contesto dei rapporti di lavoro o di occupazione;
- importo possibile del risarcimento per le vittime di molestie sessuali per danni materiali e non patrimoniali;
- misure specifiche adottate durante la pandemia di COVID-19.
In conclusione, la situazione in Italia è conforme all'articolo 26, paragrafo 1, della Carta.
Articolo 26 | Paragrafo 2
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 26, paragrafo 2, della Carta sociale europea, che garantisce il diritto alla dignità sul luogo di lavoro, con particolare attenzione alla protezione contro le molestie morali. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione.
L'Italia è stata valutata concentrandosi su quattro aree principali:
- misure di prevenzione e sensibilizzazione, al di là delle azioni legislative;
- quadro giuridico istituito per affrontare le molestie morali e gli abusi nel contesto del lavoro o dei rapporti di lavoro;
- potenziali risarcimenti disponibili per le vittime di molestie morali;
- misure attuate in risposta alla pandemia di COVID-19.
In conclusione, la situazione in Italia è conforme all'articolo 26, paragrafo 2, della Carta.
Articolo 28
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 28 della Carta sociale europea, che garantisce il diritto dei rappresentanti dei lavoratori alla protezione nell'impresa e alle agevolazioni che devono essere loro concesse. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione. All'Italia è stato chiesto di presentare la propria legislazione sui presidenti dei sindacati, che in qualità di rappresentanti dei lavoratori meritano un'elevata protezione, e di indicare le strutture aggiornate concesse ai membri del sindacato unitario, quali il diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicazioni su questioni di interesse lavorativo sul luogo di lavoro, o di convocare assemblee sia al di fuori che durante l'orario di lavoro.
In conclusione, la situazione in Italia è conforme all'articolo 28 della Carta, in quanto è stata dimostrata un'adeguata protezione dei rappresentanti dei lavoratori e sono state create strutture adeguate.
Articolo 29
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha valutato il rispetto da parte dell'Italia dell'articolo 29 della Carta sociale europea, che garantisce il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nelle procedure di licenziamento collettivo. Nella sua precedente valutazione, il Comitato ha ritenuto l'Italia conforme a tale disposizione e ha chiesto ulteriori informazioni sulle misure sociali adottate per attenuare gli effetti dei licenziamenti, quali la cooperazione con gli enti pubblici per la riqualificazione dei lavoratori. All'Italia è stato inoltre chiesto di fornire informazioni sulle eventuali sanzioni previste per i datori di lavoro che non adottano le misure necessarie per informare i rappresentanti dei lavoratori in merito ai licenziamenti previsti e non li consultano. In risposta, al Comitato sono stati presentati documenti pertinenti che forniscono informazioni dettagliate su diverse azioni normative che sono state attuate, comprese le misure introdotte per far fronte alla crisi COVID-19.
In conclusione, la situazione in Italia è conforme all'articolo 29 della Carta, che mantiene un elevato livello di protezione per i lavoratori esposti al licenziamento e introduce una serie di misure supplementari in relazione alla situazione di emergenza.
La tabella allegata fornisce una sintesi delle disposizioni secondo la decisione finale del Comitato.